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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30674/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 1 dicembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Napoli, in data 6 novembre 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione a plurimi fatti di reato ex art. 648 c.p.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: Violazione degli artt. 157, co. 2 e 161, co. 2 c.p. per l'erronea mancata declaratoria di estinzione per prescrizione degli episodi di ricettazione per i quali il prevenuto era stato condannato, in quanto il termine massimo previsto per il delitto in questione, ex artt. 157 e 161 c.p., sarebbe spirato, nonostante la riconosciuta recidiva reiterata.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, la doglianza avanzata risulta manifestamente infondata.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, infatti, il secondo giudice ha correttamente escluso che i residui reati fossero estinti per prescrizione, proprio sulla base della recidiva reiterata riconosciuta: essa, per un verso importa un aumento del termine-base di prescrizione ex art. 157 c.p. nella misura di 2/3, trattandosi di circostanza aggravante ad effetto speciale; per altro verso, è ormai acclarato in giurisprudenza come suddetto aumento operi anche con riguardo al calcolo del termine massimo di prescrizione, ossia quello comprensivo delle interruzioni occorse, ai sensi dell'art. 161 comma 2 c.p. (ex plurimis, Sez.2, 57755 del 12/10/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274721).

Pertanto, secondo l'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, che il collegio condivide, il termine di prescrizione non è ancora maturato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 1 dicembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Napoli, in data 6 novembre 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione a plurimi fatti di reato ex art. 648 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: Violazione degli artt. 157, co. 2 e 161, co. 2 c.p. per l'erronea mancata declaratoria di estinzione per prescrizione degli episodi di ricettazione per i quali il prevenuto era stato condannato, in quanto il termine massimo previsto per il delitto in questione, ex artt. 157 e 161 c.p., sarebbe spirato, nonostante la riconosciuta recidiva reiterata. Il ricorso è inammissibile. Invero, la doglianza avanzata risulta manifestamente infondata. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, infatti, il secondo giudice ha correttamente escluso che i residui reati fossero estinti per prescrizione, proprio sulla base della recidiva reiterata riconosciuta: essa, per un verso importa un aumento del termine-base di prescrizione ex art. 157 c.p. nella misura di 2/3, trattandosi di circostanza aggravante ad effetto speciale; per altro verso, è ormai acclarato in giurisprudenza come suddetto aumento operi anche con riguardo al calcolo del termine massimo di prescrizione, ossia quello comprensivo delle interruzioni occorse, ai sensi dell'art. 161 comma 2 c.p. (ex plurimis, Sez.2, 57755 del 12/10/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274721). Pertanto, secondo l'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, che il collegio condivide, il termine di prescrizione non è ancora maturato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
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