CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2024
Cassazione n. 44445/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i comuni motivi dedotti avverso la sentenza con la quale, è stata confermata la condanna dei ricorrenti per il reato di calunnia (art. 368 cod. pen.), declinati sotto la denuncia del vizio di motivazione, sono in realtà svolti in fatto e volti a sollecitare alla Corte di cassazione la rilettura delle risultanze di prova che, invece, la Corte di appello ha esaminato e ritenuto idonee a confermare la condanna. In particolare, la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni rese dalla persona offesa, destinataria dei titoli denunciati smarriti, ed evidenziato come la dinamica dei fatti fosse adeguata a ritenere strumentale al mancato pagamento la denuncia di smarrimento. Irrilevante, ai fini del perfezionamento del reato, l'assoluzione dal reato di truffa di cui non sono stati ritenuti sussistenti, anche in ragione degli accordi convenuti tra le parti, gli estremi. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso che denuncia violazione del divieto di reformatio in pejus che non si estende alla fattispecie in cui, come nel caso in esame, la revoca del beneficio della pena sospesa, riconosciuto in primo grado, sia stata disposta ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. pen. ( cfr. notizia di decisione su questione devoluta alle S.U., udienza del 30 maggio 2024, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consigliere stens