CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09288/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Geslao dell’Avvocatura dell’ente.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Avvocatura comunale-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ASL) n. 3 PESCARA, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la l’ordinanza n. 20453/2025 della Corte di Cassazione pubblicatail 21/7/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/1/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 19909/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 9288/2026Data pubblicazione 13/04/2026MOTIVI [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e LorettaGeslao dell’Avvocatura dell’Ente, e il Comune di Pescara, difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura dell’Ente, nel giudizio iscritto al n.19303/2021 del Ruolo generale per il 2021, promosso da AziendaSanitaria Locale n. 3 Pescara e definito da questa Corte con ordinanza n.20453/2025, pubblicata il 21/7/2025, con la quale è stato rigettato ilricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione, “in favore dellacontroricorrente”, delle spese del giudizio, liquidate in euro 24.000,00 percompensi, oltre spese forfetarie, agli esborsi e agli accessori di legge,hanno chiesto la correzione di tale provvedimento, in quanto la Corte, puravendo disposto la suddetta condanna, ha indicato, in dispositivo,“condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente”,benché in giudizio avessero resistito sia il Comune di Pescara, sia laProvincia di Pescara.La richiesta, oltreché ammissibile, merita accoglimento in quanto risultadalla parte motiva della medesima ordinanza che, in seguito al rigetto delricorso, le spese sono state liquidate seguendo il criterio dellasoccombenza, sicché andavano poste a carico della ricorrente in favore dientrambe le controricorrenti e non di una sola di esse.In considerazione di ciò, l'istanza di correzione è ammissibile e nel caso dispecie è accolta, dovendosi declinare al plurale la condanna al pagamentodelle spese di lite nei termini appresso indicati.Nulla va disposto quanto alle spese del presente procedimento (Cass. S.U.n. 29432/2024). P.Q.MLa Corte dispone che nella propria ordinanza n. 20453/2025 del 9/7/2025,pubblicata il 21/7/2025, sia apportata la seguente correzione: neldispositivo, a p.13, la frase «condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente» va sostituita con la seguente: «condanna laNumero registro generale 19909/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 9288/2026Data pubblicazione 13/04/2026ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti»; dispone inoltreche la correzione sia annotata sull'originale del provvedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/1/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso