CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 08684/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29750-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 108, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 108, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1370/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.[OSCURATO:SOCIETA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la ex- moglie [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. di atti di donazione di due immobili, trasferiti dal primo ai secondi due, sull'assunto che detti atti diminuivano la consistenza della garanzia fideiussoria assunta per i debiti di una società debitrice di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio assumendo di aver posto in essere gli atti di donazione in adempimento di un debito scaduto di natura alimentare consistente nel mantenimento dei figli (debito fondato sulla sentenza di separazione pronunciata tra i coniugi e su un atto di ricognizione del debito fatto dal Manganini nei confronti della propria ex moglie e dei figli). Il Tribunale accolse la domanda, dichiarando l'inefficacia degli atti di donazione. La Corte d'Appello di Roma, adita dal Manganini, con sentenza resa in data 20/2/2020, ha rigettato l'appello ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, che non fosse configurabile un atto dovuto, volto ad adempiere un debito scaduto in quanto l'atto posto in essere dal Manganini era qualificabile quale datio in solutum e, in quanto tale, suscettibile di una ponderazione e di una scelta volitiva da parte del debitore il quale, peraltro, neppure aveva dimostrato che gli atti di donazione fossero gli unici mezzi atti a realizzare l'adempimento del debito (mai peraltro azionato dalla moglie); quanto all'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha ritenuto che, dati i rapporti familiari, la consapevolezza del debitore e del terzo del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore fossero in re ipsa. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA], quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] SpA, cessionaria del credito, ha resistito con controricorso. 3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - violazione e falsa applicazione dell'art.2901 c.c. degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento all'art. 360, co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c. - i ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello abbia violato le indicate disposizioni, specie in ordine all'apprezzamento delle prove, svalutando la condizione patrimoniale del Manganini, la sua esposizione debitoria nei confronti di moglie e figli ed omettendo di considerare che gli atti di donazione costituivano l'unico strumento per adempiere il debito scaduto di natura alimentare. 2. Con il secondo motivo - violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 co. 3 e 1197 c.c. con riferimento all'art. 360, co. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. -i ricorrenti impugnano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la datio in solutum si sottraesse alle ipotesi di esenzione dell'art. 2901 c.c., dovendosi invece ritenere legittima l'alienazione quale unico mezzo, per il debitore, di procurarsi il denaro ai fini dell'adempimento di un debito scaduto. 3. Con il terzo motivo - violazione e falsa applicazione degli artt.2901 e 2967 c.c., 115 e 116 c.p.c. con riferimento all'art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c. in ordine alla non consapevolezza dell'accipiens di arrecare danno al creditore in revocatoria e alla ripartizione dell'onere della prova -i ricorrenti lamentano che la Corte di merito abbia ritenuto la prova dell'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo "in re ipsa", quando non vi era alcuna consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore [OSCURATO:SOCIETA], dal momento che il Manganini si era spogliato della nuda proprietà di due immobili solo al fine di adempiere ad un debito scaduto mentre conservava una rilevante residualità patrimoniale per adempiere alle proprie obbligazioni di fidejussore nei confronti della banca. 1 -3 n ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato. Le censure contenute nel primo motivo, relative alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sono del tutto generiche e non osservano le condizioni poste dalla giurisprudenza di questa Corte per poter dedurre, in sede di legittimità, la violazione delle disposizioni sull'apprezzamento delle prove, che qui di seguito vengono richiamate. La doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. La violazione dell'art. 2901 c.c. prospettata nel primo e nel terzo motivo di ricorso e consistente, nella prospettazione dei ricorrenti, di non aver ritenuto esenti, ai sensi dell'art. 2901 co. 3 c.c. gli atti di donazione, costituenti espressione di una datio in solutum è del tutto infondata in quanto i ricorrenti si sono limitati a porre una astratta correlazione tra gli atti dispositivi oggetto di revocatoria e la necessità di adempimento del pregresso debito di mantenimento ma non hanno ottemperato, come rilevato dalla impugnata sentenza, all'onere di dimostrare che quegli atti avessero l'unica finalità di consentire al debitore l'adempimento di un debito scaduto, così come non hanno provato la residualità del patrimonio del debitore e la sua idoneità a soddisfare le ragioni del credito. Infine la censura proposta con il secondo motivo di ricorso, e relativa alla pretesa irrevocabilità di una datio in solutum, è inammissibile, ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c. in quanto l'impugnata sentenza ha deciso la questione di diritto in modo del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte che prevede la revocabilità di atti diversi dall'adempimento di un debito scaduto, e tra essi della datio in solutum, e il motivo non offre elementi per mutare o confermare tale indirizzo giurisprudenziale (Cass., 1, n. 28981 del 10/11/2008; Cass., 6- 1, n. 26927 del 14/11/2017; Cass., 3, n. 4244 del 19/2/2020). 4. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed i ricorrenti condannati a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 4500 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Ro