CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33992/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Avellino , ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Luca, con studio in Cava de’ Tirreni (SA), elettivamente domiciliato presso il Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL] ), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per la Campania –sezione staccata di Salerno il 28 gennaio 2022, n. 1100/5/2022; [OSCURATO:PERSONA]. 2932 COD. CIV. [OSCURATO:PERSONA] GIUDICATO udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 novembre 2 025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE: 1.La “ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ”, in qualità di concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle e ntrate tributarie ed extratributarie del Comune di Montoro (AV), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 28 gennaio 2022, n. 1100/5/2022, che, in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento n. 274 e n. 476 del 5 maggio 2019 per omesso versamento dell’IMU relativa agli anni 2014 e 2015, nella misura complessiva di € 2.050,00, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ad immobile trasferito in forma coattiva da quest’ultimo ad [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione di contratto preliminare di compravendita, a mezzo di scrittura privata del 31 agosto 2002, in forza di sentenza depositata dal Tribunale di Salerno – sezione distaccata di Eboli il 6 ottobre 2016, n. 4475/2016, e trascritta nei registri immobiliari di Avellino il 27 ottobre 2016, ai nn. 17075/14154, in base alla prenotazione fattane con la domanda trascritta nei registri immobiliari di Avellino l’11 febbraio 2004, ai nn. 13124/10907, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ne i confronti d ella “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno il 2 novembre 2020, n. 1908/1/2022, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2.Il giudice di appello ha riformato l a decisione di prime cure –che aveva rigettato il ricorso originario, affermando che la sentenza resa exart. 2932 cod. civ. avesse natura costitutiva e, pertanto, efficacia ex nunc - sul presupposto che gli effetti traslativi della sentenza costitutiva retroagissero alla data della trascrizione della relativa domanda giudiziale. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione degli artt. 2932, primo comma, 2645-bis e 2652, n. 2), cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’efficacia traslativa della sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. retroagisse con decorrenza dalla trascrizione ex art. 2652 c od. c iv. della citazione introduttiva del relativo giudizio. 1.1 Il predetto motivo è fondato. 1.2 In materia di ICI, il presupposto d'imposta costituito dalla proprietà del bene (di cui all'art. 1 del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504), in caso di esecuzione forzata dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c od. c iv ., si realizza con l'effetto traslativo prodotto dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2017, n. 25942; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34592; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2025, n. 6161), in quanto la sentenza pronunciata ai sensi della sopra ricordata disposizione codicistica ha natura, ed effetti, costitutivi, così che l'effetto traslativo della proprietà del bene si produce solo col relativo passaggio in giudicato, - e, per vero, è (anche) subordinato al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente laddove le parti del contratto preliminare abbiano pattuito il versamento del prezzo all'atto della stipulazione del contratto definitivo (Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2017, n. 25594). Il medesimo principio, per identità di ratio legis, è destinato a valere anche per l’IMU, i n forza de i richiam i alla disciplina dell’ICI da parte dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214(quale novellato dall’art. 4, comma 5, lett. a), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44). 1.2 Tale esegesi è coerente con l’orientamento consolidato di questa Corte sull’efficacia traslativa della sentenza exart. 2932 cod. civ., secondo cui, in tema di contratto preliminare, le sentenze ex art. 2932 cod. civ. producono gli effetti del contratto definitivo dal loro passaggio in giudicato, cosicché, per accertare le condizioni che rendono eseguibile il trasferimento del bene, occorre fare riferimento al momento della pronunzia e non a quello della domanda (Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4059; Cass., Sez. 2^, 28 luglio 2010, n. 17688; Cass., Sez. 2^, 2 febbraio 2024, n. 3153; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2025, n. 6161; Cass., Sez. 2^, 16 giugno 2025, n. 16203). 1.3 Nella specie, per quanto non consti ancora il relativo passaggio in giudicato (essendosi dato atto dal controricorrente dell’attuale pendenza del giudizio di cassazione), la sentenza traslativa non può, comunque, retroagire alla trascrizione della domanda giudiziale. Con la conseguenza che il contribuente deve essere ancora considerato proprietario dell’immobile promesso in vendita (e, quindi, soggetto passivo dell’IMU) negli anni di riferimento. 2. Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania(ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, c assa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Romanella camera di consiglio del 13 novembre 2025. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]