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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21019/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del N ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], irrevocabilmente condannato a pena detentiva con sentenza pronunciata dal medesimo giudice, all'esito del rito abbreviato, in data 26 ottobre 2021.

L'istanza era volta ad ottenere la restituzione in termini per proporre appello.

Il giudice dell'esecuzione rilevava che l'interessato aveva presenziato al processo, avendo in esso preliminarmente avanzato istanza di definizione nelle forme del rito alternativo, così come ne era stato regolarmente informato il difensore di fiducia.

Era sopravvenuta, nelle more dello svolgimento, la detenzione di Tanzi per altra causa, integrante un suo legittimo impedimento a comparire.

La mancata rilevazione di tale impedimento integrava una nullità assoluta endoprocedimentale, che non avrebbe potuto farsi valere con il rimedio azionato.

2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione degli artt. 175 e 670, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione da mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

A suo giudizio, il sopravvenuto stato di detenzione per altra causa avrebbe, al tempo, impedito la sua partecipazione alla fase ulteriore del processo e avrebbe precluso la conoscenza della sentenza terminativa (non assicurata neppure dal difensore di fiducia), venendo ad integrare un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore rilevante ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen.

L'ordinanza impugnata non si sarebbe espressa sul punto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Premesso che la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire solo se comunicata al giudice procedente (Sez.

U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600-01), tale condizione detentiva non rappresenta in sé neppure, in linea di principio, un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore rilevante sul rispetto del termine d'impugnazione ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen.E' fin troppo evidente che la rappresentazione della stessa condizione al giudice procedente avrebbe comportato l'autorizzazione alla partecipazione, in vinculis, all'ulteriore corso del giudizio.

In alternativa, l'imputato avrebbe potuto servirsi, allo stesso scopo, del suo difensore (essendo dotato, nella specie, di difesa fiduciaria).

La mancata partecipazione alla fase conclusiva del processo di cognizione, e la mancata conoscenza del suo esito, sono dunque riconducibili ad inerzia colpevole, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale requirente.

E l'inerzia colpevole certamente non può valere ad integrare una causa di restituzione nel termine, pena il radicale snaturamento di un istituto destinato ad operare in casi eccezionali e, viceversa, non assoggettabile a volontà arbitraria.

Per ragioni analoghe la giurisprudenza di legittimità considera la sopravvenuta detenzione per altra causa, sopravvenuta alla sentenza, inidonea a legittimare la restituzione nel termine d'impugnazione, ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 46232 del 08/11/2023, Benlarbi, Rv. 285518-01; Sez. 1, n. 41155 del 24/10/2011, Pantò, Rv. 251555-01).

Tale condizione non costituisce un ostacolo insormontabile all'esercizio del diritto, potendo il detenuto adempiere mediante dichiarazione formalizzata all'interno dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., o per il tramite di un ufficiale di polizia giudiziaria se ristretto al domicilio.

L'eventuale inerzia sarebbe, anche qui, a lui solo ascrivibile, e non riferibile a caso fortuito o forza maggiore.

2. La decisione assunta è dunque conforme a legge e nessun rilievo riveste il fatto che l'ordinanza impugnata non abbia offerto, sul punto, una pertinente motivazione.

Nel giudizio di cassazione, infatti, il vizio di motivazione non è denunciabíle con riferimento a questioni di diritto, poiché queste, se sono fondate e disattese dal giudice, motivatamente o meno, danno luogo all'annullamento della decisione, mentre, se sono infondate, come nella specie, il loro mancato esame non determina alcun vizio di legittimità della pronuncia (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404; Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263326; Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Monaí, Rv. 264273).

3. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del N ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], irrevocabilmente condannato a pena detentiva con sentenza pronunciata dal medesimo giudice, all'esito del rito abbreviato, in data 26 ottobre 2021. L'istanza era volta ad ottenere la restituzione in termini per proporre appello. Il giudice dell'esecuzione rilevava che l'interessato aveva presenziato al processo, avendo in esso preliminarmente avanzato istanza di definizione nelle forme del rito alternativo, così come ne era stato regolarmente informato il difensore di fiducia. Era sopravvenuta, nelle more dello svolgimento, la detenzione di Tanzi per altra causa, integrante un suo legittimo impedimento a comparire. La mancata rilevazione di tale impedimento integrava una nullità assoluta endoprocedimentale, che non avrebbe potuto farsi valere con il rimedio azionato. 2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione degli artt. 175 e 670, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione da mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. A suo giudizio, il sopravvenuto stato di detenzione per altra causa avrebbe, al tempo, impedito la sua partecipazione alla fase ulteriore del processo e avrebbe precluso la conoscenza della sentenza terminativa (non assicurata neppure dal difensore di fiducia), venendo ad integrare un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore rilevante ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata non si sarebbe espressa sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Premesso che la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire solo se comunicata al giudice procedente (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600-01), tale condizione detentiva non rappresenta in sé neppure, in linea di principio, un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore rilevante sul rispetto del termine d'impugnazione ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen.E' fin troppo evidente che la rappresentazione della stessa condizione al giudice procedente avrebbe comportato l'autorizzazione alla partecipazione, in vinculis, all'ulteriore corso del giudizio. In alternativa, l'imputato avrebbe potuto servirsi, allo stesso scopo, del suo difensore (essendo dotato, nella specie, di difesa fiduciaria). La mancata partecipazione alla fase conclusiva del processo di cognizione, e la mancata conoscenza del suo esito, sono dunque riconducibili ad inerzia colpevole, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale requirente. E l'inerzia colpevole certamente non può valere ad integrare una causa di restituzione nel termine, pena il radicale snaturamento di un istituto destinato ad operare in casi eccezionali e, viceversa, non assoggettabile a volontà arbitraria. Per ragioni analoghe la giurisprudenza di legittimità considera la sopravvenuta detenzione per altra causa, sopravvenuta alla sentenza, inidonea a legittimare la restituzione nel termine d'impugnazione, ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 46232 del 08/11/2023, Benlarbi, Rv. 285518-01; Sez. 1, n. 41155 del 24/10/2011, Pantò, Rv. 251555-01). Tale condizione non costituisce un ostacolo insormontabile all'esercizio del diritto, potendo il detenuto adempiere mediante dichiarazione formalizzata all'interno dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., o per il tramite di un ufficiale di polizia giudiziaria se ristretto al domicilio. L'eventuale inerzia sarebbe, anche qui, a lui solo ascrivibile, e non riferibile a caso fortuito o forza maggiore. 2. La decisione assunta è dunque conforme a legge e nessun rilievo riveste il fatto che l'ordinanza impugnata non abbia offerto, sul punto, una pertinente motivazione. Nel giudizio di cassazione, infatti, il vizio di motivazione non è denunciabíle con riferimento a questioni di diritto, poiché queste, se sono fondate e disattese dal giudice, motivatamente o meno, danno luogo all'annullamento della decisione, mentre, se sono infondate, come nella specie, il loro mancato esame non determina alcun vizio di legittimità della pronuncia (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404; Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263326; Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Monaí, Rv. 264273). 3. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa
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