CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03917/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/11/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28518/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA n.1854/2017 depositata i l 28/04/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia (hinc: CTR), con la sentenza n. 1854/2017 depositata in data 28/04/2017, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – Agente della riscossione (ora Agenzia delle Entrate Riscossione, hinc: ADER), contro la sentenza n. 1945/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva, a sua volta, accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. (hinc: la società contribuente o la contribuente), annullando la cartella di pagamento limitatamente alla parte relativa agli aggi di riscossione, rilevandone la natura sanzionatoria. 2. Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie occorre rilevare che la cartella di pagamento impugnata scaturiva da un avviso di accertamento per il recupero dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2002. Una volta ridimensionato, in sede giurisdizionale, l’importo richiesto con tale atto impositivo, in data 18/11/2011 il ruolo veniva reso esecutivo e, in data 13/12/2012, l’agente della riscossione notificava la cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio, con cui, oltre al pagamento del debito iscritto a ruolo, veniva chiesto il pagamento dei compensi per la riscossione ex art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999, pari al 4,65% del debito in caso di pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella o pari al 9% in caso di pagamento tardivo. 3. La CTR ha ritenuto fondato l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo, in primo luogo, che il compenso di riscossione di cui all’art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999 non avesse natura sanzionatoria, ma remunerativa del servizio dell’agente della riscossione per il recupero dell’addebito del carico fiscale. 3.1. In relazione alla regolazione della successione delle diverse formulazioni dell’art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999la CTR ha rilevato che dovesse essere presa, quale riferimento, la data di ricezione del ruolo (sottoscritto in data 18/11/2011),reso esecutivo e notificato in data 13/02/2012. È proprio da tale momento che deve aversi riguardo alla normativa prevista per l’applicazione dei compensi di riscossione. 3.2. Il fatto che il compenso sia parametrato all’importo iscritto a ruolo, secondo le percentuali previste risponde a un principio di proporzionalità alla pretesa erariale, senza che abbia natura sanzionatoria. 3.3. La CTR ha, inoltre, ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999, così come modificato dall’art. 2 d.l. n. 262 del 2006, conv. legge n. 286 del 2005 e poi dall’art. 32, comma 1, lett. a), d.l. n. 185 del 2008, conv. dalla legge n. 2 del 2009, per violazione degli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., posto che: - con riferimento all’art. 3 Cost. non è intaccato il principio di uguaglianza del cittadino davanti alla legge, poiché ad attività diversificate è corretto corrispondere un rimborso dei costi ulteriormente sostenuti per l’attività di riscossione a livello nazionale; - con riferimento all’art. 24 Cost. nessuna norma impedisce al debitore iscritto a ruolo di ottemperare tempestivamente a quanto richiesto con la cartella di pagamento, con aggio ridotto, potendo, peraltro, impugnarla; -con riferimento all’art. 53 Cost. la norma non attiene a imposte o sanzioni correlate; - con riferimento all’art. 97 Cost. il servizio viene esercitato da società delegate allariscossione che non fanno parte della pubblica amministrazione e, inoltre, con il compenso esattoriale , lo Stato intende garantire il conseguimento di una funzione pubblica - quale il gettito tributario –appositamente delegata. 3. Contro la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso in cassazione con un motivo. 4. L’ADER ha resistito con controricorso. 5. La Procura Generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata l ’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999, come modificato dal d.l. n. 262 del 2006 conv. legge n. 286 del 2006e, successivamente, dall’art. 32, comma 1, lett. a), d.l. n. 185 del 2008, conv. legge n. 2 del 2009, nonché dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 3, comma 1, legge n. 212 del 2000, dell’art. 11 prel. e 25, comma 2, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 1.1. La quaestio iurisprospettata con tale motivo riguarda il fatto se gli aggiprevisti dall’art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999 abbiano natura sanzionatoria e, come tali, siano soggetti al divieto di applicazione retroattiva. Di conseguenza, con riferimento alla cartella impugnata nel presente giudizio avente ad oggetto il recupero d’imposta per l’anno 2002, il pagamento degli aggi deve essere parametrato , ad avviso di parte ricorrente,alla disciplina in vigore in tale annualità, mentre non hanno rilievo le modifiche apportate ad opera dell’art. 2 d.l. n. 262 del 2006 e dell’art. 32 d.l. n. 185 del 2008. In base a queste ultime norme l’aggio – che originariamente era dovuto solo se il contribuente non avesse pagato gli importi indicati nella cartella nei termini di legge ed era posto a carico del debitore solo parzialmente– è dovuto anche in caso di pagamento entro i termini (pari a 60 giorni) nella misura del 4,65% ed è posto in capo allo stesso contribuente in misura integrale, pari al 9%, in caso di mancato pagamento. Di conseguenza, l’aggio, nella misura in cui è dovuto proporzionalmente alle somme iscritte a ruolo, senza un limite massimo e indipendentemente dall’attività svolta dall’agente, assolve a una funzione essenzialmente sanzionatoria, con la conseguente inapplicabilità, in via retroattiva, rispetto all’iscrizione a ruolo di un avviso di accertamento per recupero dell’IVA dovuta nell’anno 2002. 1.2. La ricorrente evidenzia, poi, che, prima dell’introduzione degli avvisi di accertamento impoesattivi, l’iscrizione a ruolo rappresentava la modalità fisiologica di riscossione delle somme, come sono, pacificamente, quelle oggetto di causa ( dovute a riscossione frazionata in pendenza di giudizio), che non potevano essere pagate spontaneamente dal contribuente, in quanto l’adempimento era subordinato obbligatoriamente all’emissione della cartella di pagamento. 1.3. La CTR non avrebbe, poi, considerato che se l’aggio fosse veramente un compenso (e non una sanzione) non potrebbe essere richiesto a prescindere dallo svolgimento di un’attività diversa rispetto a quella di mera emissione della cartella. Ciò, per di più, non sulla base di una quantificazione in misura fissa, uguale per tutti i contribuenti, ma in misura percentuale da applicare sugli importi iscritti a ruolo. È pertanto evidente che l’interpretazione sostenuta dalla CTR possa condurre l’agente della riscossione a incamerare somme maggiori rispetto a quelle retraibili in caso di esecuzione forzata. Se la prospettazione della CTR sulla natura remuneratoria fosse corretta gli aggi dovrebbero essere commisurati non al maggior tributo riscosso, cioè alla tempestività del pagamento, ma alla ripartizione dei costi generali di struttura dell’Agente della Riscossione ovvero all’attività svolta da quest’ultimo. 1.4. La ricorrente rileva, poi, come l’art. 9 d.lgs. n. 159 del 2015 abbia modificato l’art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999, suddividendo i compensi per la riscossione tra una quota fissaa carico del debitore (ridotta rispetto a quella precedente nel 3% e 6%) e in una quota variabile legata alle spese dell’agente della riscossione, dovuta solo in caso di attivazione delle procedure esecutive e cautelari. Sempre in via comparativa, il contribuente ha evidenziato come la disciplina anteriore al d.l. n. 262 del 2006 prevedesse che l’aggio fosse a carico del contribuente solo parzialmente e che l’art. 29, comma 1, d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. legge n. 122 del 2010 – nell’istituire gli avvisi di accertamento esecutivi – ha previsto la possibilità per il contribuente di versare le somme dovute a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio, senza corrispondere l’aggio della riscossione, che risulta dovuto solo in caso di tardivo pagamento. 1.5. In via subordinata, il ricorrente prospetta la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999 (così come modificato dapprima dal d.l. n. 262 del 2006 conv. legge n. 286 del 2006 e, successivamente, dal d.l. n. 185 del 2008 conv. con modif. dalla legge n. 2 del 2009) per violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost. 2. Il motivo di ricorso è infondato. 2.1. Nel caso in esame, dove l’accertamento ha riguardato l’anno d’imposta 2002, il ruolo è stato formato nel 2011 e la notificazione della cartella di pagamento è stata fatta nel 2012. 2.2. Il ricorrente, evocando il carattere sanzionatario degli aggi applicati ritiene che l’art. 17 d.l.gs. n. 112 del 1999 debba trovare applicazione nella versione in vigore nell’anno d’imposta interessato dalla ripresa (quando il terzo comma della norma appena richiamata prevedeva che: «L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore in misura non superiore al 4,65 per cento della somma iscritta a ruolo; la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore. L'aggio a carico del debitore è dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di pagamento e la sua misura è determinata con il decreto previsto dal comma 1») rispetto a quella in vigore all’epoca in cui è iniziata l’attività di riscossione, mediante la formazione del ruolo e la consegna all’agente della riscossione. A tal fine il ricorrente richiama l’art. 32 d.l. n. 185 del 2008conv. con modif. dalla legge n. 2 del 2009 (dove il comma 1 prevede, a decorrere dal 06/07/2011, che: «L’attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore: a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore; b) integralmente, in caso contrario.»). 2.3. La costruzione prospettata dalla parte ricorrente, pur riconducendo, correttamente, l’individuazione della disciplina applicabile ratione temporis alla natura dell’aggio, erra nel ricondurre quest’ultimo nell’ambito delle sanzioni piuttosto che in quello dei compensi. 3. Secondo questa Corte l’aggio r isponde alla finalità della copertura finanziaria del servizio di riscossione e tale connotazione funzionale è rimasta invariata nel tempo, nonostante i mutamenti che hanno interessato la configurazione del sistema di gestione della riscossione dei tributi. (Cass., 03/12/2020, n. 27650) A ssume , quindi, natura retributiva e non tributaria ( Cass., 12 /02/ 2020, n. 3416), trattandosi del compenso per l’attività esattoriale, da determinare secondo la disciplina vigente al tempo dell'attività di riscossione, senza che rilevi la retroattività della detta disciplina rispetto all'anno di imposta cui si riferisce l'iscrizione a ruolo.(Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8714).Proprio perché l 'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la suanatura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o ent rambi pro quota) a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito peraggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è quindi assistito dal relativo privilegio (Cass., 13/03/2024, n. 6760). 3.1. La natura remunerativa – e non sanzionatoria - degli aggi nella formulazione dell’art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999 applicabile ratione temporis al caso in esame porta, quindi, a ritenere corretta la soluzione del giudice di seconde cure, secondo cui la determinazione della misura degli aggi e dei soggetti sui quali devono gravare deve essere individuata secondo le disposizioni in vigore all’epoca della riscossione. 4. Occorre, poi, rilevare, con riferimento alla questione di illegittimità costituzionale prospettata dal ricorrente in via subordinata, che la Corte costituzionale è intervenuta con due pronunce. 4.1. Con la prima pronuncia (C. cost. n. 120 del 2021) è stato affermato che «il meccanismo di finanziamento della funzione di riscossione degenera nel paradosso di addossare su una limitata platea di contribuenti, individuati in ragione della loro solvenza (tardiva rispetto alla fase dell'accertamento dei tributi), il peso di una solidarietà né proporzionata, né ragionevole, perché originata, in realtà, dall'ingente costo della "sostanziale impotenza dello Stato a riscuotere i propri crediti" (Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione 8 aprile 2021, n. 4, pagina 9) nei confronti dei contribuenti insolventi». 4.2. Successivamente, con la seconda e più recente pronuncia, la Corte costituzionale (C. cost. n. 46 del 2025), in relazione all’art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999 nella versione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 32, comma 1, lett. a) d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla legge n. 2 del 2009, ha precisato che il precedente costituito dalla sentenza n. 120 del 2021 «appartiene al genus delle pronunce qualificate dalla dottrina di "inammissibilità di sistema", in quanto, pur riscontrando una dubbia compatibilità con i parametri costituzionali evocati, non si risolvono con una dichiarazione di illegittimità costituzionale, ma rimettono, in prima battuta, alla discrezionalità del legislatore (così, fra le altre, sentenze n. 130 e n. 71 del 2023 e n. 22 del 2022) il quomodo del necessario intervento - che può realizzarsi secondo un ventaglio di soluzioni plausibili - finalizzato a rimuovere il riscontrato vulnus.» 4.3. È stato, poi, precisato che –nonostante non siano applicabili retroattivamente le modifiche apportate all’art. 17 d.l.gs n. 112 del 1999 ad opera dell’art. l'art. 1, comma 15, della legge n. 234 del 2021 (che ha modificato la disciplina relativa alla copertura degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, con l’abrogazione dell'istituto dell'aggio di riscossionee l’apposizione del relativo costo a carico della fiscalità generale, lasciandoa carico del debitore unicamente le quote derivanti dalle spese per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute, nonché quelle dovute a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione) in virtù della disposizione transitoria contenuta nel comma 17 dell’art. 1 cit. – il legislatore, con l’art. 1, comma 231 , legge n. 197 del 2022 ha previsto che: «[f]ermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento». Di conseguenza, come precisato da C. cost. n. 46 del 2025 (considerato 5.1.) è stato consentito al debitore di estinguere il proprio debito pregresso provvedendo solo al pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella, senza, invece, dovere corrispondere gli interessi, le sanzioni, la mora e, per quel che qui rileva, l'aggio e gli oneri di riscossione. 5. Considerato il recente intervento della Corte costituzionale che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come sostituito dall’art. 32, comma 1, letteraa), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 della Costituzione, deve ritenersi che non ricorrano, nel caso di specie,i requisiti per una nuova rimessione degli atti alla Corte costituzionale. 6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 6.1. La circostanza che le sentenze della Corte costituzionale siano intervenute successivamente alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M rigetta il ricorso; dispone la compensazione delle spese di lite; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.