CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23804/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 10/01/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 7) dell'imputazione per intervenuta prescrizione, e rideterminava la pena nei confronti del medesimo nella misura di anni uno, mesi 5 e giorni 15 di reclusione ed euro 2.500,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 comma secondo e 648 cod. pen. (capo 8 dell'imputazione) e artt. 81 comma secondo e 481 cod. pen. (capo 9 dell'imputazione). Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale per carente, insufficiente e illogica motivazione avuto riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., è inammissibile poiché reiterativo di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con il supporto di congrua motivazione esposta nel corpo della sentenza impugnata, ove i giudici di merito, con argomentazioni congrue e corrette in diritto dato conto delle ragioni ostative all'applicazione dell'ipotesi attenuata di ricettazione, in considerazione sia della "reiterazione delle condotte in un ampio lasso temporale" sia per "la quantità e la diversa natura delle sostanze e della specialità medicinali per cui è processo"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 0