CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06931/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri del 29.4.2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione con finalità di cessione di gr. 103,40 di cocaina con purezza dell'84,3°/0 pari a n. 559 dosi medie singole). 2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza proponendo un motivo di impugnazione con cui deduce l'illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 73, commi 1 e 4, d.p.r. n. 309 del 1990 in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5. 3. Il ricorso é inammissibile. Il motivo proposto è riproduttivo di analoga censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, considerato che la Corte territoriale aveva dato atto del quantitativo ingente di sostanza stupefacente trovato nel possesso della Rozzi, del suo grado di purezza indice di contiguità con ambienti criminali di spessore non essendo tale caratteristica prerogativa del piccolo spacciatore da strada. Per tali ragioni nella sentenza impugnata il reato in questione è stato logicamente considerato quale espressione di un'attività organizzata - sia pur in modo rudimentale, ma connotata di gravità e non occasionale - di spaccio di stupefacenti da reperire e da diffondere in modo sistematico. La Corte di merito, pertanto, ha svolto un'analitica valutazione di tutti i parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure l'ipotesi della lieve entità. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare equo stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,