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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06669/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e il provvedimento impugnato; Letto il ricorso; Rilevato che: con l'ordinanza impugnata il giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Messina del 17 ottobre. 2022, irrevocabile il 12 settembre 2023, per delitto anteriormente commesso, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2) cod. pen.; nel caso di specie, il delitto per il quale è intervenuta la sentenza irrevocabile che ha determinato la revoca del beneficio è antecedente (essendo stato commesso il 21 luglio 2016) rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso quello stesso beneficio (12 settembre 2023); ritenuto che, con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente non sollecita l'applicazione corretta dei principi di diritto che governano la materia (pure richiamati nell'atto introduttivo) atteso che trascura di considerare quello secondo cui «in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (fra le molte, Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056); ritenuto, pertanto, che la fattispecie rientra pienamente nell'ambito di applicabilità dell'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen.; considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e il provvedimento impugnato; Letto il ricorso; Rilevato che: con l'ordinanza impugnata il giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Messina del 17 ottobre. 2022, irrevocabile il 12 settembre 2023, per delitto anteriormente commesso, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2) cod. pen.; nel caso di specie, il delitto per il quale è intervenuta la sentenza irrevocabile che ha determinato la revoca del beneficio è antecedente (essendo stato commesso il 21 luglio 2016) rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso quello stesso beneficio (12 settembre 2023); ritenuto che, con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente non sollecita l'applicazione corretta dei principi di diritto che governano la materia (pure richiamati nell'atto introduttivo) atteso che trascura di considerare quello secondo cui «in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (fra le molte, Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056); ritenuto, pertanto, che la fattispecie rientra pienamente nell'ambito di applicabilità dell'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen.; considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 06669/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris