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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03690/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catania ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato.

Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto la difesa, nell'individuare il termine prescrizionale al 20 novembre 2021, non ha considerato la contestazione delle aggravanti di cui all'art. 625 n.2 e n.7 indicate nel capo d'imputazione, da cui discende che il termine di prescrizione è pari a 12 anni e 6 mesi e non a 7 anni e 6 mesi, come sostenuto.

Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e comunque riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catania ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato. Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto la difesa, nell'individuare il termine prescrizionale al 20 novembre 2021, non ha considerato la contestazione delle aggravanti di cui all'art. 625 n.2 e n.7 indicate nel capo d'imputazione, da cui discende che il termine di prescrizione è pari a 12 anni e 6 mesi e non a 7 anni e 6 mesi, come sostenuto. Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e comunque riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de
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