CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08852/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il 6 ottobre 1973 avverso Prt/SR.4 la sentenza della Corte di appello del 29 gennaio 2025 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'Autorità giudiziaria maltese in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso il 10/17 gennaio 2025 dalla Corte dei Magistrati di Malta perché accusato del reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti. Con la stessa decisione, la consegna è stata subordinata alla restituzione del consegnando all'esito del processo svolto nei suoi confronti per consentirgli di scontare in Italia l'eventuale pena irrogata ai suoi danni.2.Propone ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e adduce tre diversi motivi di impugnazione. 2.1. Con i primi due motivi si lamenta violazione di legge e vizio integrale di motivazione quanto alle valutazioni rese riguardo alla sussistenza di una causa facoltativa di rifiuto ex art. 18- bis legge n. 69 del 2005. La Corte del merito, con affermazione apodittica, ha radicalmente escluso la possibilità di esercitare il potere discrezionale di rifiuto previsto dalla detta norma, trascurando di considerare il diritto del ricorrente ad essere giudicato in Italia per fatti sanzionati penalmente anche nel nostro ordinamento. 2.2. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 2 e 18 legge n 69 del 2005, nonché degli artt. 111 Cost. e 6 Cedu. La Corte del merito nel negare nel caso la sussistenza di violazioni riferibili al disposto dell'art. 2 della legge n. 69 del 2005, non ha considerato che, nel caso, la consegna del ricorrente dava corpo alla lesione del diritto, costituzionalmente e convenzionalmente tutelato, a una ragionevole durata del processo, considerato che [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a misura cautelare per quasi cinque anni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché riposa su censure dedotte in termini di marcata genericità, per la prima volta prospettate, peraltro, in sede di legittimità. 2. Così è a dirsi riguardo alla asserita violazione riferita all'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, nei suoi elementi in fatto mai prospettati alla Corte del merito né, del resto, precisati in questa sede, atteso che l'impugnazione non mette in evidenza le ragioni per le quali, nel caso, si dovrebbe fare applicazione delle ragioni discrezionali di rifiuto previste dalle ipotesi considerate dal primo comma della disposizione citata. 2. Parimenti è a dirsi riguardo alla asserita violazione dell'art. 2 della legge n. 69 del 2005, nel caso rapportata, nell'assunto difensivo, ad una ipotizzata e mai dettagliata lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo, garantita dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, assertivamente messo in discussione dal processo che dovrà subire il ricorrente. Del resto, per quanto genericamente prospettata, una siffatta asserzione non risulta addotta alla Corte del merito, innanzi alla quale, piuttosto, la difesa del consegnando aveva denunziato esclusivamente l'asserita assenza di termini massimi di custodia cautelare preventiva garantiti dall'ordinamento maltese. Vi è, tuttavia, che tale rilievo è stato affrontato e superato dalla Corte del merito in termini di piena coerenza al dato normativo vigente (atteso che con la novella apportata dal d.lgs. n. 10 del 2021, dal novero della cause obbligatorie di rifiuto sancite dall'art 18, è stata esclusa la lettera e, che alla necessaria previsione di termini massimi di carcerazione preventiva da parte dello Stato emittente faceva originariamente riferimento), mettendo, peraltro, in evidenza la sostanziale conformità della legislazione maltese sul punto rispetto all'analoga disciplina interna. Argomentare, questo, integralmente trascurato dal ricorso. Da qui la inammissibilità dell'impugnazione, cui consegue le statuizioni di condanna previste dall'alt 616 comma 1 cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 28 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA]