CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17886/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a NAPOLI il 21/07/1999 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce tre motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, al diniego della causa (fi non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, già adeguatamen te vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3 e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore deia Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senz2 versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. P.Q.M1i 9IA 026 * Fumi ken