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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 09262/2023

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NANZA sul ricorso 16828-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentat o e difes o , in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]e prima ancora E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ) , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a , per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], SILVIA D’AMARIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con R.G.N.16828/2017 Cron.

Rep.

C.C. 27/01/2023 giurisdizione Responsabilità solidale del committente.

Decadenza biennale ed enti previdenziali -2 - domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 35 , presso lo studio dell’ultimo difensore – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore –intimato – per la cassazione della sentenza n. 1438 del 201 6 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 26 ottobre 2016 e pubblic ata il 29dicembre 201 6 (R.G.N. 730 /201 4 ).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 27 gennaio 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il Tribunale di Monza ha ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., obbligata in solido con il [OSCURATO:SOCIETA]., di pagare all’INPS il complessivo importo di Euro 342.462,96, a titolo di contributi relativi al periodo dal 1° gennaio 2009 fino alla cessazione dell’appalto.

Il Tribunale ha accolto l’opposizione instaurata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, a fondamento della decisione, ha rilevato che l’azione dell’INPS è stata instaurata allorché era già decorso il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 29 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276. 2.–La decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza n. 1438 del 2016, pubblicata il 29 dicembre 2016.

Nel respingere il gravame dell’INPS, la Corte territoriale ha individuato nel 31 ottobre 2010 la data di cessazione del contratto d’appalto per servizi di pulizie, concluso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., e da ultimo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) con il [OSCURATO:PERSONA](società successivamente dichiarata fallita). -3 - I giudici d’appello hanno reputato tardiva l’azione intrapresa dall’INPS, in quanto il citato art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, nel sancire un termine biennale di decadenza, non distingue fra trattamenti retributivi e contributie vincola anche gli enti previdenziali. 3.– Il 26 giugno 2017, l’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Milano, sulla base di un motivo, illustrato da memoria. 4.–Resiste con controricorso Italiana [OSCURATO:SOCIETA].,ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che deposita memoria illustrativa in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 5.– [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha svolto in questa sede attività difensiva. 6.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in virtù degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo antecedente alle innovazioni recate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporisalla luce della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 7.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dapprima dall’art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, e quindi dall’art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ad avviso del ricorrente, la decadenza biennale opera soltanto per i lavoratori che propongano nei confronti del committente, obbligato in solido, le domande concernenti i contributi.

Avrebbedunque errato la Corte d’appello di Milano nell’estendere il termine biennale di decadenza anche agli enti previdenziali, assoggettati al solo termine di prescrizionee chiamati, nell’esercizio di -4 - una funzione pubblica, a esercitare un potere incompatibile con l’adombrata decadenza.

L’applicazione della decadenzaagli enti previdenziali non solo non sarebbe avvalorata da una previsione espressa, ma sarebbe anche foriera di esiti irrazionali: i committenti, pur tenuti a retribuire i lavoratori dell’appaltatore anche oltre il biennio (art. 1676 cod. civ.) , non sarebbero obbligati a versare i contributi sulle retribuzioni corrisposte.

Infine, anche l’art. 4 della legge 23 ott obre 1960, n. 1369, antesignano della normativa odierna, escluderebbe l’operatività della decadenza per gli enti previdenziali. 2.–Il ricorso è fondato. 3.–Non è controverso che la fattispecie debba essere ricondotta all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, n ella formulazione applicabile ratione temporis, antecedente alle innovazioni introdotte daldecreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35.

La previsione in esame dispone che, nell’ appalto di opere o di servizi,il committente imprenditore o datore di lavoro sia « obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti».

Questa Corte è costante nell’affermare cheil termine di decadenza di due anni non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente.

Tale azionesoggiace al solo termine di prescrizione(Cass., sez. lav., 4 luglio 2019, n. 18004). 4.– Ribadito anche di recente ( fra le molte, Cass., sez. lav., 13 marzo 2023, n. 7236;Cass., sez.

VI-L, 30 dicembre 2022, n. 38151, e 2 dicembre 2021, n. 37985), l’indirizzo richiamato poggiasu argomenti di carattere tanto letterale quanto sistematico e teleologico, tra loro -5 - inscindibilmente connessi, che non prestano il fianco ai rilievi critici svolti dalla parte controricorrentenella memoria illustrativa. 4.1.– Quanto al dato testuale, punto d’avvio della disamina di questa Corte, occorre ponderare l’assenza di disposizioni espresse sulla decadenza dell’Istituto dal potere di chiedere l’accertamento della pretesa contributiva.

Potere che, in linea generale, è soggetto alla sola operatività della prescrizione.

La decadenza, che è fattispecie di stretta interpretazione, contraddistinta da presupposti tassativi, opera per i soli trattamenti retributivi e contributivi che i lavoratori sono legittimati a rivendicare e non vincola i soggetti terzi, come l’ente previdenziale.

Ai medesimi principi era ispirata anche la legge n. 1369 del 1960 (artt. 3 e 4), che questa Corte ha menzionato nel tratteggiare l’evoluzione diacronica della normativa di tutela, senza trascurare la peculiarità delle previsioni introdotte dal d.lgs. n. 276 del 2003e senza dare àdito ad alcuna impropria commistione tra normative diverse. 4.2.–Il dato letterale è poi corroborato, sul versante sistematico, dall’autonomia del rapporto previdenziale rispetto al pur correlato rapporto di lavoro e da lla natura indisponibile dell’obbligazione contributiva.

L’inquadramento propugnato dalla sentenza d’appello e dalla controricorrente trascura di trarre le necessarie implicazioni dalle specificità richiamate, che non possono non orientare l’interpretazione della lettera della legge.

L’applicazione indiscriminata del termine biennale di decadenza recide il nesso tra la retribuzione, anche quando sia effettivamente erogata in seguito a ll a tempestiva azione d e l lavoratore , e l ’ obbligo contributivo nei casi in cui « l ’ ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto» (sentenza n. 18004 del 2019,cit., punto 9). -6 - 4.3.–Si deve rilevare, infine, che l’indistinta operatività del termine di decadenza, ben oltre i confini tracciati dalla lettera e dalla ratio della legge, pregiudicherebbe la protezione assicurativa del lavoratore, che l’intervento riformatore ha inteso invece rafforzare. 5.– In accoglimento del ricorso, la sentenza d’appello è dunque cassata.

In considerazione della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Milano , in diversa composizione.

Il giudice di rinvioesaminerà la pretesa contributiva dell’INPS alla luce dei principi di diritto enunciatial punto 3 della presente ordinanza e provvederà anche a regolare le spese dell’odierno giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 16828-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentat o e difes o , in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]e prima ancora E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ) , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a , per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], SILVIA D’AMARIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con R.G.N.16828/2017 Cron. Rep. C.C. 27/01/2023 giurisdizione Responsabilità solidale del committente. Decadenza biennale ed enti previdenziali -2 - domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 35 , presso lo studio dell’ultimo difensore – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore –intimato – per la cassazione della sentenza n. 1438 del 201 6 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 26 ottobre 2016 e pubblic ata il 29dicembre 201 6 (R.G.N. 730 /201 4 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 27 gennaio 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il Tribunale di Monza ha ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., obbligata in solido con il [OSCURATO:SOCIETA]., di pagare all’INPS il complessivo importo di Euro 342.462,96, a titolo di contributi relativi al periodo dal 1° gennaio 2009 fino alla cessazione dell’appalto. Il Tribunale ha accolto l’opposizione instaurata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, a fondamento della decisione, ha rilevato che l’azione dell’INPS è stata instaurata allorché era già decorso il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 29 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276. 2.–La decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza n. 1438 del 2016, pubblicata il 29 dicembre 2016. Nel respingere il gravame dell’INPS, la Corte territoriale ha individuato nel 31 ottobre 2010 la data di cessazione del contratto d’appalto per servizi di pulizie, concluso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., e da ultimo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) con il [OSCURATO:PERSONA](società successivamente dichiarata fallita). -3 - I giudici d’appello hanno reputato tardiva l’azione intrapresa dall’INPS, in quanto il citato art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, nel sancire un termine biennale di decadenza, non distingue fra trattamenti retributivi e contributie vincola anche gli enti previdenziali. 3.– Il 26 giugno 2017, l’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Milano, sulla base di un motivo, illustrato da memoria. 4.–Resiste con controricorso Italiana [OSCURATO:SOCIETA].,ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che deposita memoria illustrativa in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 5.– [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha svolto in questa sede attività difensiva. 6.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in virtù degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo antecedente alle innovazioni recate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporisalla luce della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 7.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dapprima dall’art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, e quindi dall’art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ad avviso del ricorrente, la decadenza biennale opera soltanto per i lavoratori che propongano nei confronti del committente, obbligato in solido, le domande concernenti i contributi. Avrebbedunque errato la Corte d’appello di Milano nell’estendere il termine biennale di decadenza anche agli enti previdenziali, assoggettati al solo termine di prescrizionee chiamati, nell’esercizio di -4 - una funzione pubblica, a esercitare un potere incompatibile con l’adombrata decadenza. L’applicazione della decadenzaagli enti previdenziali non solo non sarebbe avvalorata da una previsione espressa, ma sarebbe anche foriera di esiti irrazionali: i committenti, pur tenuti a retribuire i lavoratori dell’appaltatore anche oltre il biennio (art. 1676 cod. civ.) , non sarebbero obbligati a versare i contributi sulle retribuzioni corrisposte. Infine, anche l’art. 4 della legge 23 ott obre 1960, n. 1369, antesignano della normativa odierna, escluderebbe l’operatività della decadenza per gli enti previdenziali. 2.–Il ricorso è fondato. 3.–Non è controverso che la fattispecie debba essere ricondotta all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, n ella formulazione applicabile ratione temporis, antecedente alle innovazioni introdotte daldecreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35. La previsione in esame dispone che, nell’ appalto di opere o di servizi,il committente imprenditore o datore di lavoro sia « obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti». Questa Corte è costante nell’affermare cheil termine di decadenza di due anni non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente. Tale azionesoggiace al solo termine di prescrizione(Cass., sez. lav., 4 luglio 2019, n. 18004). 4.– Ribadito anche di recente ( fra le molte, Cass., sez. lav., 13 marzo 2023, n. 7236;Cass., sez. VI-L, 30 dicembre 2022, n. 38151, e 2 dicembre 2021, n. 37985), l’indirizzo richiamato poggiasu argomenti di carattere tanto letterale quanto sistematico e teleologico, tra loro -5 - inscindibilmente connessi, che non prestano il fianco ai rilievi critici svolti dalla parte controricorrentenella memoria illustrativa. 4.1.– Quanto al dato testuale, punto d’avvio della disamina di questa Corte, occorre ponderare l’assenza di disposizioni espresse sulla decadenza dell’Istituto dal potere di chiedere l’accertamento della pretesa contributiva. Potere che, in linea generale, è soggetto alla sola operatività della prescrizione. La decadenza, che è fattispecie di stretta interpretazione, contraddistinta da presupposti tassativi, opera per i soli trattamenti retributivi e contributivi che i lavoratori sono legittimati a rivendicare e non vincola i soggetti terzi, come l’ente previdenziale. Ai medesimi principi era ispirata anche la legge n. 1369 del 1960 (artt. 3 e 4), che questa Corte ha menzionato nel tratteggiare l’evoluzione diacronica della normativa di tutela, senza trascurare la peculiarità delle previsioni introdotte dal d.lgs. n. 276 del 2003e senza dare àdito ad alcuna impropria commistione tra normative diverse. 4.2.–Il dato letterale è poi corroborato, sul versante sistematico, dall’autonomia del rapporto previdenziale rispetto al pur correlato rapporto di lavoro e da lla natura indisponibile dell’obbligazione contributiva. L’inquadramento propugnato dalla sentenza d’appello e dalla controricorrente trascura di trarre le necessarie implicazioni dalle specificità richiamate, che non possono non orientare l’interpretazione della lettera della legge. L’applicazione indiscriminata del termine biennale di decadenza recide il nesso tra la retribuzione, anche quando sia effettivamente erogata in seguito a ll a tempestiva azione d e l lavoratore , e l ’ obbligo contributivo nei casi in cui « l ’ ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto» (sentenza n. 18004 del 2019,cit., punto 9). -6 - 4.3.–Si deve rilevare, infine, che l’indistinta operatività del termine di decadenza, ben oltre i confini tracciati dalla lettera e dalla ratio della legge, pregiudicherebbe la protezione assicurativa del lavoratore, che l’intervento riformatore ha inteso invece rafforzare. 5.– In accoglimento del ricorso, la sentenza d’appello è dunque cassata. In considerazione della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Milano , in diversa composizione. Il giudice di rinvioesaminerà la pretesa contributiva dell’INPS alla luce dei principi di diritto enunciatial punto 3 della presente ordinanza e provvederà anche a regolare le spese dell’odierno giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Cor
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