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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 novembre 1971

Cassazione n. 12997/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Giovanni [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma - in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori unici, il primo, dal 20/04/2017 al fallimento della società, il secondo nel periodo antecedente, responsabili di bancarotta documentale fraudolenta, per avere sottratto fraudolentemente libri e le scritture coni:abili della società [OSCURATO:SOCIETA]. soc. unipersonale, dichiarata fallita in data 09/11/2017, e comunque tenendoli in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della medesima - ha riqualificato il fatto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 217 L.F., rideterminando il trattamento sanzionatorio, e confermato la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e il [OSCURATO:PERSONA] anche con il patrocinio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], i quali svolgono tre motivi, che, per l'identità delle questioni poste, possono essere trattati congiuntamente.

2.1. Con un primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione di legge e correlati vizi della motivazione con riguardo allo scrutinio dell'elemento soggettivo.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], i difensori lamentano che il dolo generico proprio della fattispecie contestata è stato fondato sul solo elemento oggettivo - ovvero sulle circostanze della mancata presentazione al curatore, del mancato rinvenimento di alcuna scrittura contabile e del mancato deposito dei bilanci - senza esplicitare il procedimento logico inferenziale necessario per desumere l'atteggiamento doloso.

Allo stesso modo, per [OSCURATO:PERSONA], che è stato ritenuto responsabile di omessa tenuta delle scritture, ai sensi dell'art. 217 L.F., la Difesa lamenta che la Corte di appello non ha fornito alcuna motivazione in merito alle circostanze dalle quali possa essere desunto l'atteggiamento colposo.

2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo e il terzo motivo, che attingono il trattamento sanzionatorio, sia con riguardo al diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 219 co. 3 L.F., pur in presenza di un quasi integrale soddisfacimento della massa creditoria e senza indagare sull'effettivo pregiudizio patito dai creditori, sia in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato inammissibilmente sul legittimo esercizio del diritto al silenzio da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi devono essere dichiarati entrambi inammissibili. 1.La Corte di Appello ha condotto efficacemente l' indagine sull'elemento soggettivo, ai fini del nomen iuris del fatto contestato, giacché sul versante psicologico del reato è tradizionalmente colto il discrimen tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale da omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e quella, meno grave, di bancarotta semplice documentale.1.1.

Gli arresti di questa Corte sulla questione oggetto cli scrutinio, infatti, si esprimono nel senso di ritenere che, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, R.D. n. 267/1942, l'elemento soggettivo del reato deve essere individuato nel dolo generico, che si traduce nella consapevolezza che l'omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, per la bancarotta semplice prevista dall'art. 217, comrna 2, R.D. n. 267/1942, il coefficiente di attribuibilità psichica della condotta dev'essere sostenuto indifferentemente dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili obbligatorie per legge (Sez. 5, 28 dicembre 2011, n. 48523; Sez. 5, 23 febbraio 2006, n. 6769; Sez. 5, 25 luglio 1991, n. 8081; Sez. 5 n. 2900 del 02/10/2018 (dep. 2019 ) Rv. 274630).

1.2. Ebbene, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nel caso in scrutinio, la Corte di appello ha correttamente escluso la configurabilità dell'intento fraudolento richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 216 L.F., osservando come il [OSCURATO:PERSONA] fosse divenuto amministratore di una società decotta e inattiva; che, in assenza di prova della consapevolezza dello stato e della tenuta delle scritture contabili, tale da poter configurare l'intento di danneggiare i creditori, debba essere escluso, coerentemente con i richiamati approdi di questa Corte, la possibilità di inferire la condizione psicologica del dolo generico dalla sola accettazione della carica di amministratore formale.

Tuttavia, nella sentenza impugnata si è anche osservato come, in seguito alla 'assunzione della carica di amministratore, gravasse, ex lege, sul [OSCURATO:PERSONA] l'onere di istituzione ex novo ( se non già istituiti in precedenza, o non consegnati dal precedente amministratore) dei libri contabili, in tal senso, ravvisando a suo carico il reato di bancarotta documentale semplice che, come detto, può essere sorretto anche solo da un mero atteggiamento negligente.

2. Nessuna censura è possibile muovere alla sentenza impugnata neppure quanto allo scrutinio dell'elemento soggettivo con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], laddove la Corte di appello ha rilevato come le scritture contabili fossero state certamente istituite, e che il [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva la disponibilità nell'autunno 2016, non consegnò la documentazione contabile al [OSCURATO:PERSONA] che gli subentrò ad aprile 2017, non provvide al loro aggiornamento, e neppure la mise a disposizione della curatela, condotta che, sulla base di un ragionamento inferenziale chiaramente esplicitato e privo di manifeste illogicità, la Corte di appello ha ricondotto alla volontà del [OSCURATO:PERSONA] di non dar conto agli organi del fallimento della destinazione dei consistenti valori attivi risultanti dal bilancio 2015, altresì traendo la piena consapevolezza del danno derivante per la massa dei creditori.

3. Corretto anche lo scrutinio condotto dalla Corte di appello con riguardo alla circostanza attenuante prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall.,facendo applicazione dell'orientamento che, appunto, in tema di reati fallimentari, ai fini della ravvisabilità del danno di speciale tenuità, fa riferimento a quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non a quello derivante dal passivo fallimentare ( Sez. 5 n. 45136 del 27/06/2019, Rv. 277541), evidenziando come la mancanza di scritture contab li, che non consente di determinare il danno causato alla massa creditoria, non possa essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputati, e, altresì, escludendo che nella vicenda in esame possa venire in rilievo, per le caratteristiche fattuali emerse nel giudizio, una impresa di dimensioni contenute, che, in astratto, avrebbe potuto rendere plausibile un danno particolarmente ridotto (Sez. 5 n. 7888 del 2018 (dep. 21/02/2019 ) Rv. 275345).

4. Del tutto generica la deduzione relativa al diniego delle circostanze attenuanti, che la Corte di appello ha fondato sulla assenza di elementi positivamente apprezzabili, replicando alle deduzioni difensive sul comportamento processuale degli imputati che, invece, la Corte di appello ha ritenuto del tutto neutra , "essendosi gli imputati sostanzialmente disinteressati de/processo".

4.1. Giova ricordare che il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549)

5. La motivazione esposta dalla Corte territoriale per giustificare il proprio convincimento non è, pertanto, validamente censurabile in questa Sede, in quanto sviluppata con intrinseca coerenza e senza fratture logiche, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali di questo Supremo consesso.

E' noto, infatti, che sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con aggiunta di espressioni incidentali di censura alla sentenza impugnata, meramente assertive e apodittiche, in assenza di critica argomentata avverso il provvedimento impugnato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito ( Sez. 5, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584), sicchè non è riscontrabile la dedotta contraddittorietà né la sentenza impugnata è affetta da illogicità manifesta, atteso che, come affermato nella giurisprudenza di questa Corte, la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili íctu ocu/i, (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez.

U, sent. n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.

U, sent. n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U,sent. n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074).

6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Giovanni [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma - in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori unici, il primo, dal 20/04/2017 al fallimento della società, il secondo nel periodo antecedente, responsabili di bancarotta documentale fraudolenta, per avere sottratto fraudolentemente libri e le scritture coni:abili della società [OSCURATO:SOCIETA]. soc. unipersonale, dichiarata fallita in data 09/11/2017, e comunque tenendoli in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della medesima - ha riqualificato il fatto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 217 L.F., rideterminando il trattamento sanzionatorio, e confermato la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e il [OSCURATO:PERSONA] anche con il patrocinio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], i quali svolgono tre motivi, che, per l'identità delle questioni poste, possono essere trattati congiuntamente. 2.1. Con un primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione di legge e correlati vizi della motivazione con riguardo allo scrutinio dell'elemento soggettivo. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], i difensori lamentano che il dolo generico proprio della fattispecie contestata è stato fondato sul solo elemento oggettivo - ovvero sulle circostanze della mancata presentazione al curatore, del mancato rinvenimento di alcuna scrittura contabile e del mancato deposito dei bilanci - senza esplicitare il procedimento logico inferenziale necessario per desumere l'atteggiamento doloso. Allo stesso modo, per [OSCURATO:PERSONA], che è stato ritenuto responsabile di omessa tenuta delle scritture, ai sensi dell'art. 217 L.F., la Difesa lamenta che la Corte di appello non ha fornito alcuna motivazione in merito alle circostanze dalle quali possa essere desunto l'atteggiamento colposo. 2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo e il terzo motivo, che attingono il trattamento sanzionatorio, sia con riguardo al diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 219 co. 3 L.F., pur in presenza di un quasi integrale soddisfacimento della massa creditoria e senza indagare sull'effettivo pregiudizio patito dai creditori, sia in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato inammissibilmente sul legittimo esercizio del diritto al silenzio da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi devono essere dichiarati entrambi inammissibili. 1.La Corte di Appello ha condotto efficacemente l' indagine sull'elemento soggettivo, ai fini del nomen iuris del fatto contestato, giacché sul versante psicologico del reato è tradizionalmente colto il discrimen tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale da omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e quella, meno grave, di bancarotta semplice documentale.1.1. Gli arresti di questa Corte sulla questione oggetto cli scrutinio, infatti, si esprimono nel senso di ritenere che, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, R.D. n. 267/1942, l'elemento soggettivo del reato deve essere individuato nel dolo generico, che si traduce nella consapevolezza che l'omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, per la bancarotta semplice prevista dall'art. 217, comrna 2, R.D. n. 267/1942, il coefficiente di attribuibilità psichica della condotta dev'essere sostenuto indifferentemente dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili obbligatorie per legge (Sez. 5, 28 dicembre 2011, n. 48523; Sez. 5, 23 febbraio 2006, n. 6769; Sez. 5, 25 luglio 1991, n. 8081; Sez. 5 n. 2900 del 02/10/2018 (dep. 2019 ) Rv. 274630). 1.2. Ebbene, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nel caso in scrutinio, la Corte di appello ha correttamente escluso la configurabilità dell'intento fraudolento richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 216 L.F., osservando come il [OSCURATO:PERSONA] fosse divenuto amministratore di una società decotta e inattiva; che, in assenza di prova della consapevolezza dello stato e della tenuta delle scritture contabili, tale da poter configurare l'intento di danneggiare i creditori, debba essere escluso, coerentemente con i richiamati approdi di questa Corte, la possibilità di inferire la condizione psicologica del dolo generico dalla sola accettazione della carica di amministratore formale. Tuttavia, nella sentenza impugnata si è anche osservato come, in seguito alla 'assunzione della carica di amministratore, gravasse, ex lege, sul [OSCURATO:PERSONA] l'onere di istituzione ex novo ( se non già istituiti in precedenza, o non consegnati dal precedente amministratore) dei libri contabili, in tal senso, ravvisando a suo carico il reato di bancarotta documentale semplice che, come detto, può essere sorretto anche solo da un mero atteggiamento negligente. 2. Nessuna censura è possibile muovere alla sentenza impugnata neppure quanto allo scrutinio dell'elemento soggettivo con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], laddove la Corte di appello ha rilevato come le scritture contabili fossero state certamente istituite, e che il [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva la disponibilità nell'autunno 2016, non consegnò la documentazione contabile al [OSCURATO:PERSONA] che gli subentrò ad aprile 2017, non provvide al loro aggiornamento, e neppure la mise a disposizione della curatela, condotta che, sulla base di un ragionamento inferenziale chiaramente esplicitato e privo di manifeste illogicità, la Corte di appello ha ricondotto alla volontà del [OSCURATO:PERSONA] di non dar conto agli organi del fallimento della destinazione dei consistenti valori attivi risultanti dal bilancio 2015, altresì traendo la piena consapevolezza del danno derivante per la massa dei creditori. 3. Corretto anche lo scrutinio condotto dalla Corte di appello con riguardo alla circostanza attenuante prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall.,facendo applicazione dell'orientamento che, appunto, in tema di reati fallimentari, ai fini della ravvisabilità del danno di speciale tenuità, fa riferimento a quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non a quello derivante dal passivo fallimentare ( Sez. 5 n. 45136 del 27/06/2019, Rv. 277541), evidenziando come la mancanza di scritture contab li, che non consente di determinare il danno causato alla massa creditoria, non possa essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputati, e, altresì, escludendo che nella vicenda in esame possa venire in rilievo, per le caratteristiche fattuali emerse nel giudizio, una impresa di dimensioni contenute, che, in astratto, avrebbe potuto rendere plausibile un danno particolarmente ridotto (Sez. 5 n. 7888 del 2018 (dep. 21/02/2019 ) Rv. 275345). 4. Del tutto generica la deduzione relativa al diniego delle circostanze attenuanti, che la Corte di appello ha fondato sulla assenza di elementi positivamente apprezzabili, replicando alle deduzioni difensive sul comportamento processuale degli imputati che, invece, la Corte di appello ha ritenuto del tutto neutra , "essendosi gli imputati sostanzialmente disinteressati de/processo". 4.1. Giova ricordare che il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549) 5. La motivazione esposta dalla Corte territoriale per giustificare il proprio convincimento non è, pertanto, validamente censurabile in questa Sede, in quanto sviluppata con intrinseca coerenza e senza fratture logiche, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali di questo Supremo consesso. E' noto, infatti, che sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con aggiunta di espressioni incidentali di censura alla sentenza impugnata, meramente assertive e apodittiche, in assenza di critica argomentata avverso il provvedimento impugnato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito ( Sez. 5, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584), sicchè non è riscontrabile la dedotta contraddittorietà né la sentenza impugnata è affetta da illogicità manifesta, atteso che, come affermato nella giurisprudenza di questa Corte, la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili íctu ocu/i, (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, sent. n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U,sent. n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074). 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur
Sentenza Cassazione n. 12997/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris