CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03570/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto, generiche e riproduttive di profili di censura, in merito alla configurabilità dello stato di necessità putativo, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 3); ii) il secondo motivo è aspecifico e manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Corte territoriale, pur ritenendo erroneamente che le circostanze attenuanti generiche fossero state già concesse dal Giudice di primo grado, ha, comunque, argomentato sulla loro non concedibilità in ragione della ritenuta valenza ostativa del pregresso stile di vita dell'imputato, desunto dai diversi precedenti a suo carico, e dell'assenza di elementi favorevoli; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio