CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06867/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i quattro motivi di ricorso sono manifestamente infondati, oltreché ripetitivi, e quindi forieri di inammissibilità del ricorso nel quale si inseriscono: - il primo, il secondo ed il quarto sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica della condotta (violenza privata o furto con strappo) hanno trovato adeguata e corretta risposta a pg. 4 e 5 della motivazione, ove si osserva che ricorrono tanto violenza e minaccia, che l'impossessamento della catenina sottratta alla persona offesa (ciò che esclude trattarsi di mera violenza privata), dovendosi escludere altre ipotesi di reato (art. 624 bis cod. pen.) poiché la violenza fu esercitata non solo sulla refurtiva ma anche sulla persona, con lo schiaffo che ha preceduto immediatamente lo strappo della catenina; - il terzo motivo è meramente ipotetico e infondato alla luce del rigetto del secondo motivo, cui era collegato. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in