CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 04623/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14283/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 57 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Paviadel 20 aprile 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Pavia del 20 aprile 2017 , di reiezione dell’opposizione al decreto del giudice delegato del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che aveva respinto la sua domanda di Oggetto: fallimento - opposizione stato passivo insinuazione allo stato passivodel credito avente a oggetto il compenso perl’attività svolta in un procedimento arbitrale quale arbitro unico ; -il decreto, dopo aver dato atto che si era in presenza di una domanda cd. supertardiva, ossia avanzata oltre il termine di cui all’art. 101, primo comma, legge fall., ha ritenuto che il ritardo nella sua presentazione fosse dipeso da colpa imputabile alla credit rice , a nulla rilevando la circostanza dell’omessa comunicazione da parte del curatore del formale avviso di cui all’art. 92 legge fall., atteso che la stessa aveva comunque avuto notizia del fallimento della società debitrice; -il giudice ha sottolinea to che la piena consapevolezza di Santamaria del sopravvenuto fallimento di [OSCURATO:PERSONA] risaliva al 18 aprile 2014, data in cui il curatore le aveva inviato una lettera con la quale le prospettava la possibilità di riassunzione del giudizio arbitrale, e che una siffatta consapevolezza si evinceva anche dal contenuto del provvedimento del Tribunale di Pavia del 20 luglio 2015 , che aveva respinto la domanda della creditrice, di condanna d ella società al pagamento del compenso, evidenziando come il credito dovesse essere fatto valere in sede concorsuale; -il ricorso è affidato a un motivo ; -il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 89, 92 e 101 legge fall., per aver il decreto impugnato ritenuto che il ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione fosse dipeso da causa a lei imputabile; - evidenzia, sul punto, che la conoscenza del credit ore in ordine all’intervenuto fallimento del proprio debitore non assume rilevanza ai fini dell’esclusione della non imputabilità del ritardo in una situazione, quale quella in esame, in cui era mancato l’inviodell’avviso di cui all’art. 92cit.;-il motivo è infondato; -i n tema di ammissione al passivo di una procedura concorsuale, nel caso di domanda cd «supertardiva», il mancato avviso al creditore dell'apertura della procedura concorsuale lascia presumere che il mancato rispetto del termine di cui all’art. 101 legge fall. sia dipesoda causa non imputabile al creditore, spostando sul curatore l’onere di dimostrare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che pur in difetto di prova della conoscenza legale, questi abbia avuto conoscenza effettiva e tempestiva dell'emissione della sentenza dichiarativa e che, in tal modo, si sia realizzato il risultato pratico cui l'avviso era finalizzato ex lege(cfr. Cass. 8 luglio 2022, n. 21760; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21316); -orbene, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio, in quanto, purriconoscendo che il curatore aveva omesso di inviare l’avviso di cui all’art. 92 legge fall., ha rilevato che la creditrice aveva avuto compiuta conoscenza, già in epoca antecedente alla scadenza del termine di cui all’art. 101 legge fall.,del fallimento della società a seguito sia della lettera trasmessale dal curatore il 18 aprile 2014, sia dal contenuto dell’ordinanza del 20 luglio 2015 resa nell’ambito del giudizio promosso dalla ricorrenteper il pagamento del credito oggetto della domanda di insinuazione; -il Tribunale ha, dunque, accertato l’effettiva e tempestiva conoscenza da parte della creditrice dell’intervenuto fallimento della società – accertamento la cui valutazione sfugge al sindacato di legittimità eche, comunque, non è stat o contestato dal la ricorrente – in ragione dell’esistenza di specifici document i e evenienze processuali equipollentiall’avviso, rivelatori del fatto che la credit rice aveva avuto tempestiva notizia dell’apertura dellaprocedura e che pertanto si era ugualmente realizzato lo scopo cui detto avviso era finalizzato ex lege, non ricorrendo, per contro, alla presun zione o a l notori o , in idonei a costituire prova della conoscenza qualificata utile ai fini che qui interessano; -per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività defensionale della parte vittoriosa P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso