CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 13651/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16785-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE - intimata - avverso la sentenza n. 7750/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 26/05/2020; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16785/2020 Numero sezionale 2997/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 13651/2022Data pubblicazione 29/04/2022 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 18.10.2013 la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso una cartella di pagamento emessa a fronte di violazioni al codice della strada, dell’importo complessivo di € 2.258,36. Nella resistenza del concessionario per la riscissione e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, con sentenza n. 8849/2015, liquidando le spese del giudizio in € 750,00 per compensi, oltre € 148,50 per esborsi. Interponeva appello il concessionario per la riscossione, censurando la statuizione sulle spese, ed il Tribunale di Roma, con sentenza n. 25380/2015, dichiarava d’ufficio l’inammissibilità dell’opposizione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] decisione veniva cassata con ordinanza n. 22750/2017, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in differente composizione. Con la sentenza oggi impugnata, n. 7750/2020, il giudice del rinvio rigettava l’appello, condannando l’Agenzia delle Entrate – Riscossione alle spese del giudizio di secondo grado, quantificate in € 280, di cassazione, liquidate in € 892,50 e di rinvio, determinate in € 280. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affidandosi ad un unico motivo. Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato copia delle relazioni di notificazione del ricorso, avvenuta in via telematica. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16785/2020 [OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. Numero sezionale 2997/2022Numero di raccolta generale 13651/2022 ACCOGLIMENTO del ricorso, con eventuale decisione della Data pubblicazione 29/04/2022 causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del rinvio, a seguito dell’ordinanza n.22750/2017 della Corte di Cassazione, rigettava l’impugnazione a suo tempo proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 8849/2015 del Giudice di Pace di Roma, liquidando le spese dei giudizi di secondo grado, di cassazione e di rinvio, nella misura, rispettivamente, di € 280 per il primo, di € 892,50 per il secondo e di € 280 per il terzo. Con l’unico motivo di ricorso, che risulta ritualmente notificato anche presso l’Avvocatura Generale dello Stato, il ricorrente lamenta la violazione dei minimi tariffari, poiché il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare le spese dei predetti tre gradi di giudizio, in base ai valori minimi derivanti dall’applicazione, ai parametri di cui al D. M. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis, delle massime percentuali di riduzione consentite per le singole fasi processuali, gli importi di: € 811 per il giudizio di secondo grado; € 893 per il giudizio di cassazione; € 811 per il giudizio di rinvio. La censura è fondata, posto che il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per l’importo di € 2.258,36 e che quindi avrebbe dovuto applicarsi lo scaglione della tabella allegata al D. M. n. 55 del 2014 previsto per le controversie di valore compreso tra € 1.001,01 ed € 5.200,00”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, osservando che la liquidazione delle spese dei tre giudizi, di appello, cassazione e rinvio, viene operata con riferimento a tre sole fasi processuali, in coerenza con quanto indicato a pag. 13 del ricorso. Il ricorso va dunque accolto e, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione delle spese del giudizio di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16785/2020 Numero sezionale 2997/2022 secondo grado nella misura di € 811, di quello di cassazione nella Numero di raccolta generale 13651/2022Data pubblicazione 29/04/2022 misura di € 893 e di quello di rinvio nella misura di € 811. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso e, in parziale riforma della sentenza impugnata, decidendo la causa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., condanna la Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida nella misura di € 811, di quello di cassazione, che liquida nella misura di € 893 e di quello di rinvio, che liquida nella misura di € 811; oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, cassa avvocati, iva e accessori tutti come per legge. Dispone la distrazione delle spese del giudizio di cassazione e di rinvio in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], già dichiarato antistatario dalla sentenza impugnata in relazione ai predetti giudizi. Condanna altresì Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.000, di cui € 100 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge, disponendo la distrazione di dette spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario in ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 17 marzo 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E