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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 02938/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/11/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la genericità delle censure che, in punto di responsabilità dell'imputato, non si collegano al ragionato confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata che, ai fini della natura stupefacente della sostanza, ha valorizzato numerosi elementi indiziari, fra i quali il contenuto delle conversazioni intercettate: il ricorso ripropone, in conclusione, argomentazioni già esaminate dai giudici del merito e risolte con motivazione che non rivela vizio, men che mai di illogicità manifesta.

Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/11/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la genericità delle censure che, in punto di responsabilità dell'imputato, non si collegano al ragionato confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata che, ai fini della natura stupefacente della sostanza, ha valorizzato numerosi elementi indiziari, fra i quali il contenuto delle conversazioni intercettate: il ricorso ripropone, in conclusione, argomentazioni già esaminate dai giudici del merito e risolte con motivazione che non rivela vizio, men che mai di illogicità manifesta. Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02938/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris