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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19846/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]! [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]- ratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limita- tamente al capo B) e per l'inammissibilità nel resto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dì [OSCURATO:PERSONA]- dicello, che ha concluso per raccoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 21 febbraio 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati di pe- culato ascrittigli nei due distinti capi A) e B), uniti dalla continuazione, con la con- cessione delle circostanze attenuanti generiche e l'attenuante della riparazione del danno, ed è stato condannato alla pena di anni due di reclusione oltre alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici di cui all'art. 317 -bis cod. pen., con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Più precisamente, all'imputato si contesta nella qualità di segretario ammini- strativo del [OSCURATO:PERSONA] della Terra e del Mare (DISTEM) dell'Università degli studi di Palermo, e quindi quale incaricato di un pubblico servizio, di essersi appropriato delle somme di denaro di proprietà dell'Ente di cui aveva il possesso, quale responsabile dell'ufficio contabile, avendo la disponibilità del conto corrente intestato al predetto Dipartimento, mediante la predisposizione dei mandati di pa- gamento, in parte da lui stesso emessi e firmati, dal 16 agosto 2011 al 7 dicembre 2011, pari a 23 mandati di pagamento per l'importo complessivo di euro 19.511,59, ascritti al capo A), ed in parte, in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], materiale sottoscrittore di altri undici mandati su espressa richiesta di [OSCURATO:PERSONA], dal 11 al 15 novembre 2011, per l'importo complessivo di euro 29.685,74, di cui al capo B).

La Corte di appello, in conformità alla decisione del Tribunale, ha respinto le censure difensive escludendo che i mandati di pagamento potessero essere stati emessi dall'imputato in difetto di dolo per una erronea valutazione della sussi- stenza delle necessarie deliberazioni e autorizzazioni da parte degli organi ammi- nistrativi competenti - il Consiglio di Dipartimento - trattandosi dell'erogazione al personale amministrativo di spettanze retributive non riconducibili a prestazioni lavorative effettivamente svolte per conto di committenti esterni, pubblici o privati, in quanto non previamente deliberate in relazione a convenzioni stipulate tra il predetto [OSCURATO:PERSONA] ed i committenti esterni e perché liquidate senza l'approvazione del piano di riparto delle spettanze retributive da parte del predetto organo deliberativo.

In ordine alla effettività delle prestazioni lavorative così retribuite, la carenza formale dei presupposti giuridici per l'emissione dei mandati di pagamento avrebbe reso impossibile una verifica dell'oggettiva riferibilità delle retribuzioni li- quidate e pagate ai diversi beneficiari a prestazioni lavorative effettivamente svolte per conto terzi, essendovi regolari convenzioni stipulate nell'anno 2011 e prestazioni lavorative per conto terzi contrassegnate da uno speciale codice iden- tificativo.

Con riferimento ai mandati di pagamento di cui al capo B), la Corte di appello ha valorizzato la motivazione della sentenza emessa da altra Sezione della me- desima Corte di appello di Palermo, che ha confermato l'assoluzione del coimpu- tato [OSCURATO:PERSONA] emessa nel separato giudizio abbreviato, per evidenziare come il predetto funzionario subalterno si sia limitato a sottoscrivere i mandati su ordine di [OSCURATO:PERSONA], senza sospettare dell'insussistenza degli atti deliberativi necessari, con conseguente riferibilità al solo [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità della emissione di mandati di pagamento / sia per averli firmati personalmente e sia per esserne il responsabile quale titolare dell'ufficio.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]- cello, articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione con riferimento ai fatti di cui al capo B), trattandosi di mandati di pagamento emessi e sottoscritti in piena autonomia dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e non sottoscritti dal ricor- rente come erroneamente affermato nella sentenza di appello in aperto contrasto con il capo di imputazione.

Già nei motivi di appello era stata evidenziata l'assenza di prove in ordine alla ritenuta influenza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto, essendo il [OSCURATO:PERSONA] competente ad effettuare tutti i doverosi controlli prima di procedere alla loro emissione, in particolare mancando la prova che siano stati redatti su richiesta di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, si obietta che le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] circa le assicu- razioni avute da [OSCURATO:PERSONA] sulla esistenza degli atti deliberativi, rese nel suo proce- dimento penale, non sono state acquisite nel presente procedimento, e in ogni caso mancano gli ulteriori elementi di riscontro richiesti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per le dichiarazioni rese da un coimputato.

Ulteriore incoerenza viene segnalata rispetto alla individuazione dell'atto di impegno di spesa che è stato ritenuto collegato all'emissione dei mandati di paga- mentOper cui si procede, evidenziandosi come quello indicato dall'imputato (n.12 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di curo 47.172,00) si avvicina per il suo importo a quello dei 34 mandati di pagamento, pari ad euro 49.197,33, diversamente dall'impegno di spesa relativo al cd. storno n. 90 dell'Il maggio 2011 del maggiore importo di euro 72.502,98.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 521, commi 1 e 2, 649 cod. proc. pen.

In particolare, nei motivi di appello era stato evidenziato che era passata in giudicato la sentenza che aveva assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e che ciò rendeva non più coerente ai fatti la condanna a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen.

Si osserva che la Corte di appello avrebbe dovuto almeno dare ai fatti una diversa qualificazione giuridica essendo venuto meno il concorso di persone nel reato, in violazione del giudicato formatosi nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 111 Cost. perché il concorso morale di [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli 11 mandati emessi dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] è stato basato nella sentenza impugnata su dichiarazioni rese dal predetto imputato che non hanno avuto alcun rituale ingresso nel presente giudizio, non essendovi stata rinnovazione dell'istruttoria in appello con violazione del diritto dell'imputato di controinterrogare il predetto coimputato.

2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla testi- monianza resa da [OSCURATO:PERSONA] per non essere stato considerato che l'atto di impe- gno di spesa n.12 del 9/12/2009, che l'imputato aveva erroneamente inteso come autorizzativo per l'emissione dei mandati di pagamento per prestazioni per conto terzi, non poteva essere seguito da alcuna delibera dopo la soppressione dei di- partimenti e la cessazione dei relativi organi deliberativi, considerato che anche la mancata considerazione nel bilancio di previsione del neonato [OSCURATO:PERSONA]- stern dei residui attivi della gestione economica degli anni precedenti si spiegava perché non erano ancora stati approvati i bilanci dei tre disciolti dipartimenti, ed in ogni caso la teste [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato che tutti i dipendenti cui risul- tavano liquidate le somme dei mandati di pagamento avevano prestato ore lavo- rative per prestazioni conto terzi, ma che per la carenza di documentazione non era stato possibile stabilire se le ore che risultavano effettuate fossero correlabili ed in quale misura con gli avvenuti pagamenti di cui ai mandati illegittimi ascritti a [OSCURATO:PERSONA], non essendo neppure prevista una correlazione fra il compenso deter- minato e le ore effettivamente dedicate all'attività esterna, secondo quanto riferito dal teste Corona.

2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 5 e 47 cod. pen. atteso che l'imputato non ha addotto di essere caduto in errore nella interpretazione della normativa extra-penale che disciplina l'emissione dei mandati di pagamento, ma di aver ritenuto che il decreto n. 12 del 9 dicembre 2009 del soppresso Dipartimento di Geologia e Geodesia fosse autorizzativo dei mandati di pagamento da lui emessi per conto del nuovo Dipartimento in cui il primo era stato inglobato.

In tal modo ha addotto un errore di fatto ai sensi del primo comma dell'art.47 cod. pen. e non un errore di diritto inescusabile per ignoranza della legge penale.

2.6. Con il sesto motivo deduce, il vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento del ragionevole dubbio, considerata la sua incapacità a ricoprire il ruolo di segretario amministrativo, essendo un agronomo e non un economo, e tenuto conto del momento di confusione originato alla riunione dei tre dissolti di- partimenti scientifici nel Distem e sul plausibile errore sulla rilevanza del decreto n.12 del 9/12/2009 autorizzativo dello storno di bilancio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e va, pertanto, rigettato.

Quanto al primo motivo relativo al capo B), deve innanzitutto rilevarsi che la sottoscrizione dei mandati di pagamento da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA]- dinando non è in discussione, trattandosi di un dato pacifico conforme all'imputa- zione che è articolata in due capi, il capo A), relativo ai 23 mandati di pagamento sottoscritti personalmente da [OSCURATO:PERSONA] ed il capo B), relativo ai residui 11 mandati sottoscritti dal [OSCURATO:PERSONA].

Nella motivazione della sentenza della Corte di appello il riferimento al ricor- rente come autore materiale della sottoscrizione di tutti i mandati di pagamento descritti nei due capi di imputazione costituisce un'evidente imprecisione lessicale che lascia impregiudicati i passaggi logici della motivazione in cui si attribuisce all'imputato [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di unico responsabile della vicenda non solo per i 23 mandati di cui al capo A), da esso personalmente sottoscritti, ma anche per gli 11 mandati di pagamento sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA], quale suo vicario, oggetto del capo B), rispetto ai quali la Corte di appello ha inteso rimarcare il ruolo predominante di [OSCURATO:PERSONA], ferma restando la consapevole riferibilità degli stessi al [OSCURATO:PERSONA] quale materiale sottoscrittore.

Non si può non rilevare come la motivazione della sentenza impugnata pre- senti delle obiettive carenze lessicali ed espositive nell'assimilare tutti i mandati di pagamento descritti nei capi A) e B), ritenuti tutti riconducibili alla responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Ma è indubbio che il riferimento alla motivazione della sentenza di assolu- zione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello ha preso in esame per evidenziare la compatibilità logica delle due decisioni solo apparentemente disso- nanti, dimostri inequivocabilmente che la decisione di condanna dell'imputato Iu- dicello anche per i mandati di cui al capo B) non è stata basata sull'erronea attri- buzione al predetto della veste di autore materiale, ma unicamente sul ruolo di concorrente morale, essendosi dato atto a pag. 16 della sentenza impugnata che i predetti 11 mandati "in cui vi era stata la sottoscrizione del suo vicario erano stati espressamente redatti su suo incarico", come testualmente riportato nella frase virgolettata.

D'altra parte lo stesso ricorrente nel censurare le valutazioni espresse sul punto dalla Corte di appello dimostra di aver ben compreso che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al capo B) è stata basata nei due gradi merito sulla conforme attribuzione al predetto imputato del ruolo di ideatore e promotore dell'intera operazione fraudolenta attraverso la quale è stato consumato il peculato con riferimento ai 34 mandati di pagamento, sia pure con le modalità esecutive differenti che hanno coinvolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA], quale firmatario degli 11 mandati descritti nel capo B.

2. Con riferimento a tali censure con cui si critica la lettura seguita nei due gradi del giudizio di merito circa il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale mero esecutore degli ordini ricevuti da [OSCURATO:PERSONA], se ne deve rilevare la infondatezza oltre che la inam- missibilità per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo deve rilevarsi che la valutazione del concorso di [OSCURATO:PERSONA] ri- spetto ai mandati di pagamento ascritti al capo B) in concorso con [OSCURATO:PERSONA] non risulta essere stato basato sulle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], rese nel separato procedimento penale a carico di quest'ultimo, circa le rassicurazioni as- seritamente avute da [OSCURATO:PERSONA] sulla esistenza degli atti deliberativi a monte dell'emissione dei mandati di pagamento.

Al contrario emerge che la sentenza di primo grado aveva formulato il proprio giudizio di responsabilità a titolo di concorso morale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulla base della valutazione di altri elementi di prova logica che la Corte di appello ha implicitamente condiviso, incentrati sulla contiguità temporale della totalità dei 34 mandati di pagamento, sulla individuazione dei beneficiari, tra cui i predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per gli importi più rilevanti, sulla presenza in ufficio di [OSCURATO:PERSONA] che rendeva priva di giustificazione, e quindi ulteriormente indiziante, la sua so- stituzione da parte del vicario per l'emissione di alcuni soltanto dei mandati (ascritti al capo B).

Sotto tale profilo deve rilevarsi che,trattandosi di valutazioni non illogiche, le censure proposte dal ricorrente sono inammissibili nella misura in cui sollecitano da parte della Corte di cassazione una rilettura del merito delle risultanze proces- suali, evidentemente non consentita.Risultano, in secondo luogo, infondate le collegate censure - articolate più specificamente nel terzo motivo di ricorso - che investono il diverso profilo dell'inu- tilizzabilità delle dichiarazioni rese dal predetto coimputato nel separato procedi- mento svoltosi nelle forme del rito abbreviato che si adduce sarebbero state poste dalla sentenza impugnata a fondamento della conferma della decisione di con- danna.

Al contrario va osservato che la valutazione della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] è stata operata dalla Corte di merito, in ragione del principio devolutivo a causa del motivo di appello con cui era stata denunciata la violazione dell'art. 649 cod. pen. sul rilievo che la sentenza di assoluzione del predetto coimputato con la formula "per non aver commesso il fatto" era nel frattempo passata in giudicato e si sarebbe posta in contrasto con la riconosciuta veste di concorrente morale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per un reato rispetto al quale l'autore materiale della con- dotta era stato assolto con una formula assolutoria che metteva in discussione la stessa sussistenza del fatto.

Va, quindi, rilevato che le dichiarazioni del coimputato non sono state affatto acquisite nel presente procedimento perché non sono state poste neppure a fon- damento del giudizio di responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA], ma sono state vagliate su sollecitazione della difesa solo indirettamente al fine di evidenziare l'assenza di contrasto tra la decisione di condanna emessa nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello, prodotta nel giudizio di appello dal difensore appellante, e che aveva confermato, nel separato procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'assoluzione del predetto concorrente quale autore materiale del fatto.

In tal senso vanno intese le argomentazioni con cui nella sentenza impugnata, nel rimarcare il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale "dominus incontrastato della operazione" (vedi pp. 13,14), viene richiamato e riprodotto un intero passo della sentenza della Corte di appello di Palermo emessa in data 22 febbraio 2017 nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], per respingere l'assunto difensivo del contrasto di giudi- cati rispetto ad un tema assolutamente marginale nel giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della sua pertinenza non con la materialità del fatto - che non era stata messa in discussione nella motivazione della sentenza prodotta dall'ap- pellante - ma con il diverso profilo dell'accertamento dell'elemento psicologico del reato ascritto al predetto coimputato, ritenuto in quella decisione vittima inconsa- pevole di una manipolazione operata da parte del suo dirigente e superiore gerar- chico.

Appare, quindi, evidente la infondatezza della dedotta questione di inutilizza- bilità di dichiarazioni rese in separato procedimento da parte del coimputato, che sono state ritenute credibili nel giudizio a carico del predetto e che sono state valutate nel giudizio di appello a carico del ricorrente essenzialmente per il diverso profilo che investiva la questione del contrasto tra giudicati, risultato evidente- mente insussistente.

3. Da quanto finora osservato discende la infondatezza anche del secondo motivo dedotto in relazione alla violazione degli artt. 521, commi 1 e 2, 649 cod. proc. pen.

Con riguardo al contrasto tra giudicati la Corte di appello ha coerentemente spiegato le ragioni della compatibilità e coerenza tra le due decisioni, avendo preso in esame la sentenza di appello riguardante il coimputato per verificare se da essa potessero trarsi elementi utili ad escludere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i man- dati di pagamento relativi al reato di peculato ascritto in concorso con il citato coimputato separatamente giudicato.

Quanto al diverso profilo della corrispondenza della sentenza di condanna con la imputazione oggetto della contestazione si deve osservare che appare del tutto improprio il riferimento alla sentenza emessa in separato procedimento per infe- rirne la diversità del fatto o la diversa qualificazione giuridica, attraverso una com- mistione tra due distinti procedimenti, in cui la posizione processuale di ciascun imputato viene ad essere valutata autonomamente nei rispettivi giudizi.

Al riguardo va osservato che la possibilità di un contrasto tra giudicati in caso di procedimenti separati ed autonomi costituisce una eventualità senz'altro da evi- tare per assicurare la coerenza del sistema giudiziario, ma l'eventuale contrasto non comporta alcuna illegittimità delle relative pronunce, rispetto alle quali l'ordi- namento prevede, ma solo nei ristretti casi consentiti, unicamente lo speciale ri- medio della revisione previsto dall'art. 629 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, l'assoluzione del coimputato per mancanza della prova dell'elemento soggettivo del dolo non si pone comunque in contrasto con l'accer- tamento della responsabilità del concorrente ritenuto autore mediato del fatto per avere indotto in errore l'altro sulla legittimità e regolarità dei mandati di paga- mento.

Per cui oltre a non esservi alcun contrasto tra giudicati rilevabile in sede di revisione per l'assenza di fatti accertati nelle due sentenze inconciliabili tra loro ex art. 630, lett. a), cod. proc. pen., la diversa qualificazione giuridica del concorso di persone per l'applicazione in ipotesi dell'art. 48 cod. pen. anziché dell'art. 110 cod. pen. non comporta neppure un mutamento del titolo di responsabilità per il delitto di peculato ascritto all'imputato e non giustifica alcuna regressione del pro- cedimento per diversità del fatto ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., né determina una valida ragione per la riapertura della discussione in merito ad una modifica della qualificazione giuridica del tutto ininfluente per la posizione dell'imputato ritenuto responsabile.Correttamente la Corte di appello non ha disposto una riqualificazione del concorso di persone nel reato,avendo limitato il proprio giudizio sulla verifica della responsabilità del solo imputato nei cui confronti si procedeva alla stregua degli elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria di quel procedimento in cui è mancato l'esame del coimputato.

Non avendo potuto, pertanto, neppure vagliare le dichiarazioni rese dal coim- putato nel separato procedimento, la Corte di merito ha limitato la valutazione della sentenza irrevocabile di assoluzione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai soli fini della verifica della compatibilità con la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato ascrittogli al capo B), avendo ritenuto in modo non illogico per tale titolo di reato indifferente l'assoluzione del coimputato per carenza di prova del dolo.

Considerato il ruolo svolto dall'imputato, nella sua veste qualificata di incari- cato di pubblico servizio e di titolare del potere di emettere l'ordine di pagamento, l'impostazione esegetica prescelta dalla Corte distrettuale appare anche in linea con l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è confi- gurabile il delitto di peculato e non quello della truffa in relazione al denaro pub- blico il cui possesso, per effetto delle norme interne dell'ente pubblico che preve- dono il concorso di più organi ai fini dell'adozione dell'atto dispositivo, fa capo congiuntamente a più pubblici ufficiali, anche se, di essi, quelli che emettono l'atto finale del procedimento non concorrono nel reato per essere stati indotti in errore da coloro che si sono occupati della fase istruttoria (così, in particolare, Sez. 6, n. 39039 del 15/04/2013, Malvaso, Rv. 257096; conf.

Sez. 6, n. 37030 del 10/06/2003, Maronato, Rv. 227007).

Tale orientamento può trovare applicazione anche nel caso in cui non vi sia un necessario concorso operativo di due organi della procedura di pagamento ma la sostituzione strumentale da parte del titolare del relativo potere che in forza del suo potere gerarchico si faccia sostituire dal vicario dopo averlo rassicurato sulla regolarità del mandato di pagamento da emettere, come si assume essere avve- nuto nel caso di specie in forza di quanto accertato nel separato giudizio svoltosi nei confronti del coimputato.

Anche in tale caso il raggiro serve a dissimulare un'appropriazione di denaro pubblico di cui l'agente ha già la disponibilità giuridica per la qualifica pubblicistica rivestita e non è quindi funzionale ad acquisire tale disponibilità, secondo la linea di discrimine fissata dalla giurisprudenza di legittimità tra il reato di peculato e quello della truffa che attribuisce rilevanza al modo con il quale si acquista il pos- sesso del denaro o del bene costituente l'oggetto materiale del reato (sul tema, tra le tante, Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282; Sez. 6, n. 10569 del 05/12/2017, dep. 2018, Alfieri, Rv. 273395; Sez. 6, n. 15795 del 9 g2u7 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154; Sez. 6, n. 35852 del 06/07/2008, Savor- gnano, Rv. 241186).

4. Le censure dedotte nel quarto e quinto motivo sono inammissibili perché riproducono questioni di fatto già vagliate nelle sentenze di primo e secondo grado in modo conforme con motivazione immune da vizi logici.

L'accertamento che i mandati di pagamento siano relativi a prestazioni lavo- rative fittizie per conto terzi non eseguite realmente è sorretto da una motivazione che appare coerente alla ravvisata carenza assoluta di una giustificazione docu- mentale della precisa determinazione degli importi spettanti ai singoli lavoratori oltre che della loro stessa individuazione come beneficiari di tali emolumenti straordinari.

Il riferimento dell'imputato all'erroneo convincimento che per l'emissione dei pagamenti fosse sufficiente l'impegno di spesa che stanziava globalmente le somme necessarie (n.12 del 9/12/2009 di euro 47.172,00), perchè si avvicinava all'importo dei 34 mandati di pagamento, pari ad euro 49.197,33, non è stato ritenuto credibile perché in assenza delle autorizzazioni, non allegate e neppure richiamate nei mandati di pagamento, anche le specifiche prestazioni retribuite sono state ritenute coerentemente come inesistenti.

Il Tribunale aveva già chiarito, infatti, che la versione dell'imputato conflig- geva con molteplici dati processuali, in particolare con la circostanza che i 18 di- pendenti beneficiati avevano restituito le somme loro corrisposte indebitamente senza nulla eccepire, rilevandosi altresì che alcuni di essi avevano addirittura ne- gato di avere mai svolto lavori "per conto terzi" (Imburgia e Cancilla) e che dopo averne chiesto spiegazioni a [OSCURATO:PERSONA] erano stati rassicurati in modo del tutto eva- sivo, oltre poi al fatto che [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA], figurava come il dipendente che aveva ricevuto gli importi maggiori nei mandati di pagamento irregolari.

Nel giudizio di merito è stato logicamente attribuito un peso decisivo alla ri- tenuta malafede dell'imputato che non avrebbe mai potuto disporre la liquidazione degli importi nella misura spettante ai singoli dipendenti senza l'approvazione del piano di riparto tra i lavoratori autorizzati a svolgere le prestazioni per conto dei committenti esterni, non essendo stato neppure chiarito con quali modalità in assenza di detto piano di riparto, la cui approvazione era di competenza del Con- siglio direttivo, sarebbe stato altrimenti possibile determinare gli importi dovuti a ciascun dipendente e prima ancora la loro stessa individuazione quali lavoratori autorizzati.

Nella sentenza di appello è stata ribadita in definitiva la stessa linea interpre- tativa seguita dal Giudice del primo grado, sul rilievo assorbente che la carenza documentale era di tale rilevanza per la stessa emissione dei mandati di paga- mento da rendere del tutto inverosimile la giustificazione dell'errore colposo da parte dell'imputato dovuto ad inesperienza e mancanza di competenza contabile.

In modo coerente anche il Giudice dell'appello ha condiviso la stessa imposta- zione del giudizio di primo grado secondo cui l'impegno di spesa del 2009 non avrebbe potuto giustificare l'errore addotto dall'imputato a sua discolpa, perché il sistema di pagamento presupponeva necessariamente l'approvazione del piano di spesa da parte del Consiglio direttivo, funzionale alla precisa ripartizione delle entrate derivanti dall'esecuzione del contratto tra i lavoratori coinvolti nella pre- stazione contrattuale per conto terzi, mentre l'adozione dell'impegno di spesa es- sendo funzionale allo stanziamento in bilancio della globalità delle somme neces- sarie al pagamento dei singoli mandati non avrebbe dato indicazioni utili alla de- terminazione degli importi dei singoli mandati di pagamento.

5. Ne deriva, pertanto, anche la infondatezza della denunciata violazione di legge in relazione agli artt. 5 e 47 cod. pen., in quanéro la giustificazione resa dall'imputato, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non è stata ricon- dotta nell'ambito dell'inescusabilità dell'errore di diritto per ignoranza della nor- mativa extra-penale che disciplina l'emissione dei mandati di pagamento, ma è stata ritenuta non plausibile nelle sue premesse fattuali per l'inverosimile assunto difensivo dell'errore di fatto come causa dell'emissione di mandati di pagamento per la retribuzione di lavori per conto terzi senza la specifica indicazione delle con- venzioni esterne e dei piani di riparto della spesa !che non avrebbe consentito nep- pure materialmente di quantificare le spettanze dovute a ciascuno dei dipendenti coinvolti in tali prestazioni.

Inammissibile è, infine, il sesto motivo che ripropone la tesi dell'errore in buona fede sulla base di una diversa lettura delle risultanze processuali perché mira a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva compe- tenza del giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

6. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti previsti dall'art. 154-ter disp.att. cod.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]! [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]- ratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limita- tamente al capo B) e per l'inammissibilità nel resto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dì [OSCURATO:PERSONA]- dicello, che ha concluso per raccoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 21 febbraio 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati di pe- culato ascrittigli nei due distinti capi A) e B), uniti dalla continuazione, con la con- cessione delle circostanze attenuanti generiche e l'attenuante della riparazione del danno, ed è stato condannato alla pena di anni due di reclusione oltre alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici di cui all'art. 317 -bis cod. pen., con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Più precisamente, all'imputato si contesta nella qualità di segretario ammini- strativo del [OSCURATO:PERSONA] della Terra e del Mare (DISTEM) dell'Università degli studi di Palermo, e quindi quale incaricato di un pubblico servizio, di essersi appropriato delle somme di denaro di proprietà dell'Ente di cui aveva il possesso, quale responsabile dell'ufficio contabile, avendo la disponibilità del conto corrente intestato al predetto Dipartimento, mediante la predisposizione dei mandati di pa- gamento, in parte da lui stesso emessi e firmati, dal 16 agosto 2011 al 7 dicembre 2011, pari a 23 mandati di pagamento per l'importo complessivo di euro 19.511,59, ascritti al capo A), ed in parte, in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], materiale sottoscrittore di altri undici mandati su espressa richiesta di [OSCURATO:PERSONA], dal 11 al 15 novembre 2011, per l'importo complessivo di euro 29.685,74, di cui al capo B). La Corte di appello, in conformità alla decisione del Tribunale, ha respinto le censure difensive escludendo che i mandati di pagamento potessero essere stati emessi dall'imputato in difetto di dolo per una erronea valutazione della sussi- stenza delle necessarie deliberazioni e autorizzazioni da parte degli organi ammi- nistrativi competenti - il Consiglio di Dipartimento - trattandosi dell'erogazione al personale amministrativo di spettanze retributive non riconducibili a prestazioni lavorative effettivamente svolte per conto di committenti esterni, pubblici o privati, in quanto non previamente deliberate in relazione a convenzioni stipulate tra il predetto [OSCURATO:PERSONA] ed i committenti esterni e perché liquidate senza l'approvazione del piano di riparto delle spettanze retributive da parte del predetto organo deliberativo. In ordine alla effettività delle prestazioni lavorative così retribuite, la carenza formale dei presupposti giuridici per l'emissione dei mandati di pagamento avrebbe reso impossibile una verifica dell'oggettiva riferibilità delle retribuzioni li- quidate e pagate ai diversi beneficiari a prestazioni lavorative effettivamente svolte per conto terzi, essendovi regolari convenzioni stipulate nell'anno 2011 e prestazioni lavorative per conto terzi contrassegnate da uno speciale codice iden- tificativo. Con riferimento ai mandati di pagamento di cui al capo B), la Corte di appello ha valorizzato la motivazione della sentenza emessa da altra Sezione della me- desima Corte di appello di Palermo, che ha confermato l'assoluzione del coimpu- tato [OSCURATO:PERSONA] emessa nel separato giudizio abbreviato, per evidenziare come il predetto funzionario subalterno si sia limitato a sottoscrivere i mandati su ordine di [OSCURATO:PERSONA], senza sospettare dell'insussistenza degli atti deliberativi necessari, con conseguente riferibilità al solo [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità della emissione di mandati di pagamento / sia per averli firmati personalmente e sia per esserne il responsabile quale titolare dell'ufficio. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]- cello, articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione con riferimento ai fatti di cui al capo B), trattandosi di mandati di pagamento emessi e sottoscritti in piena autonomia dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e non sottoscritti dal ricor- rente come erroneamente affermato nella sentenza di appello in aperto contrasto con il capo di imputazione. Già nei motivi di appello era stata evidenziata l'assenza di prove in ordine alla ritenuta influenza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto, essendo il [OSCURATO:PERSONA] competente ad effettuare tutti i doverosi controlli prima di procedere alla loro emissione, in particolare mancando la prova che siano stati redatti su richiesta di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, si obietta che le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] circa le assicu- razioni avute da [OSCURATO:PERSONA] sulla esistenza degli atti deliberativi, rese nel suo proce- dimento penale, non sono state acquisite nel presente procedimento, e in ogni caso mancano gli ulteriori elementi di riscontro richiesti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per le dichiarazioni rese da un coimputato. Ulteriore incoerenza viene segnalata rispetto alla individuazione dell'atto di impegno di spesa che è stato ritenuto collegato all'emissione dei mandati di paga- mentOper cui si procede, evidenziandosi come quello indicato dall'imputato (n.12 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di curo 47.172,00) si avvicina per il suo importo a quello dei 34 mandati di pagamento, pari ad euro 49.197,33, diversamente dall'impegno di spesa relativo al cd. storno n. 90 dell'Il maggio 2011 del maggiore importo di euro 72.502,98.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 521, commi 1 e 2, 649 cod. proc. pen. In particolare, nei motivi di appello era stato evidenziato che era passata in giudicato la sentenza che aveva assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e che ciò rendeva non più coerente ai fatti la condanna a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. Si osserva che la Corte di appello avrebbe dovuto almeno dare ai fatti una diversa qualificazione giuridica essendo venuto meno il concorso di persone nel reato, in violazione del giudicato formatosi nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 111 Cost. perché il concorso morale di [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli 11 mandati emessi dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] è stato basato nella sentenza impugnata su dichiarazioni rese dal predetto imputato che non hanno avuto alcun rituale ingresso nel presente giudizio, non essendovi stata rinnovazione dell'istruttoria in appello con violazione del diritto dell'imputato di controinterrogare il predetto coimputato. 2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla testi- monianza resa da [OSCURATO:PERSONA] per non essere stato considerato che l'atto di impe- gno di spesa n.12 del 9/12/2009, che l'imputato aveva erroneamente inteso come autorizzativo per l'emissione dei mandati di pagamento per prestazioni per conto terzi, non poteva essere seguito da alcuna delibera dopo la soppressione dei di- partimenti e la cessazione dei relativi organi deliberativi, considerato che anche la mancata considerazione nel bilancio di previsione del neonato [OSCURATO:PERSONA]- stern dei residui attivi della gestione economica degli anni precedenti si spiegava perché non erano ancora stati approvati i bilanci dei tre disciolti dipartimenti, ed in ogni caso la teste [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato che tutti i dipendenti cui risul- tavano liquidate le somme dei mandati di pagamento avevano prestato ore lavo- rative per prestazioni conto terzi, ma che per la carenza di documentazione non era stato possibile stabilire se le ore che risultavano effettuate fossero correlabili ed in quale misura con gli avvenuti pagamenti di cui ai mandati illegittimi ascritti a [OSCURATO:PERSONA], non essendo neppure prevista una correlazione fra il compenso deter- minato e le ore effettivamente dedicate all'attività esterna, secondo quanto riferito dal teste Corona. 2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 5 e 47 cod. pen. atteso che l'imputato non ha addotto di essere caduto in errore nella interpretazione della normativa extra-penale che disciplina l'emissione dei mandati di pagamento, ma di aver ritenuto che il decreto n. 12 del 9 dicembre 2009 del soppresso Dipartimento di Geologia e Geodesia fosse autorizzativo dei mandati di pagamento da lui emessi per conto del nuovo Dipartimento in cui il primo era stato inglobato. In tal modo ha addotto un errore di fatto ai sensi del primo comma dell'art.47 cod. pen. e non un errore di diritto inescusabile per ignoranza della legge penale. 2.6. Con il sesto motivo deduce, il vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento del ragionevole dubbio, considerata la sua incapacità a ricoprire il ruolo di segretario amministrativo, essendo un agronomo e non un economo, e tenuto conto del momento di confusione originato alla riunione dei tre dissolti di- partimenti scientifici nel Distem e sul plausibile errore sulla rilevanza del decreto n.12 del 9/12/2009 autorizzativo dello storno di bilancio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e va, pertanto, rigettato. Quanto al primo motivo relativo al capo B), deve innanzitutto rilevarsi che la sottoscrizione dei mandati di pagamento da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA]- dinando non è in discussione, trattandosi di un dato pacifico conforme all'imputa- zione che è articolata in due capi, il capo A), relativo ai 23 mandati di pagamento sottoscritti personalmente da [OSCURATO:PERSONA] ed il capo B), relativo ai residui 11 mandati sottoscritti dal [OSCURATO:PERSONA]. Nella motivazione della sentenza della Corte di appello il riferimento al ricor- rente come autore materiale della sottoscrizione di tutti i mandati di pagamento descritti nei due capi di imputazione costituisce un'evidente imprecisione lessicale che lascia impregiudicati i passaggi logici della motivazione in cui si attribuisce all'imputato [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di unico responsabile della vicenda non solo per i 23 mandati di cui al capo A), da esso personalmente sottoscritti, ma anche per gli 11 mandati di pagamento sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA], quale suo vicario, oggetto del capo B), rispetto ai quali la Corte di appello ha inteso rimarcare il ruolo predominante di [OSCURATO:PERSONA], ferma restando la consapevole riferibilità degli stessi al [OSCURATO:PERSONA] quale materiale sottoscrittore. Non si può non rilevare come la motivazione della sentenza impugnata pre- senti delle obiettive carenze lessicali ed espositive nell'assimilare tutti i mandati di pagamento descritti nei capi A) e B), ritenuti tutti riconducibili alla responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Ma è indubbio che il riferimento alla motivazione della sentenza di assolu- zione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello ha preso in esame per evidenziare la compatibilità logica delle due decisioni solo apparentemente disso- nanti, dimostri inequivocabilmente che la decisione di condanna dell'imputato Iu- dicello anche per i mandati di cui al capo B) non è stata basata sull'erronea attri- buzione al predetto della veste di autore materiale, ma unicamente sul ruolo di concorrente morale, essendosi dato atto a pag. 16 della sentenza impugnata che i predetti 11 mandati "in cui vi era stata la sottoscrizione del suo vicario erano stati espressamente redatti su suo incarico", come testualmente riportato nella frase virgolettata. D'altra parte lo stesso ricorrente nel censurare le valutazioni espresse sul punto dalla Corte di appello dimostra di aver ben compreso che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al capo B) è stata basata nei due gradi merito sulla conforme attribuzione al predetto imputato del ruolo di ideatore e promotore dell'intera operazione fraudolenta attraverso la quale è stato consumato il peculato con riferimento ai 34 mandati di pagamento, sia pure con le modalità esecutive differenti che hanno coinvolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA], quale firmatario degli 11 mandati descritti nel capo B. 2. Con riferimento a tali censure con cui si critica la lettura seguita nei due gradi del giudizio di merito circa il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale mero esecutore degli ordini ricevuti da [OSCURATO:PERSONA], se ne deve rilevare la infondatezza oltre che la inam- missibilità per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo deve rilevarsi che la valutazione del concorso di [OSCURATO:PERSONA] ri- spetto ai mandati di pagamento ascritti al capo B) in concorso con [OSCURATO:PERSONA] non risulta essere stato basato sulle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], rese nel separato procedimento penale a carico di quest'ultimo, circa le rassicurazioni as- seritamente avute da [OSCURATO:PERSONA] sulla esistenza degli atti deliberativi a monte dell'emissione dei mandati di pagamento. Al contrario emerge che la sentenza di primo grado aveva formulato il proprio giudizio di responsabilità a titolo di concorso morale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulla base della valutazione di altri elementi di prova logica che la Corte di appello ha implicitamente condiviso, incentrati sulla contiguità temporale della totalità dei 34 mandati di pagamento, sulla individuazione dei beneficiari, tra cui i predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per gli importi più rilevanti, sulla presenza in ufficio di [OSCURATO:PERSONA] che rendeva priva di giustificazione, e quindi ulteriormente indiziante, la sua so- stituzione da parte del vicario per l'emissione di alcuni soltanto dei mandati (ascritti al capo B). Sotto tale profilo deve rilevarsi che,trattandosi di valutazioni non illogiche, le censure proposte dal ricorrente sono inammissibili nella misura in cui sollecitano da parte della Corte di cassazione una rilettura del merito delle risultanze proces- suali, evidentemente non consentita.Risultano, in secondo luogo, infondate le collegate censure - articolate più specificamente nel terzo motivo di ricorso - che investono il diverso profilo dell'inu- tilizzabilità delle dichiarazioni rese dal predetto coimputato nel separato procedi- mento svoltosi nelle forme del rito abbreviato che si adduce sarebbero state poste dalla sentenza impugnata a fondamento della conferma della decisione di con- danna. Al contrario va osservato che la valutazione della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] è stata operata dalla Corte di merito, in ragione del principio devolutivo a causa del motivo di appello con cui era stata denunciata la violazione dell'art. 649 cod. pen. sul rilievo che la sentenza di assoluzione del predetto coimputato con la formula "per non aver commesso il fatto" era nel frattempo passata in giudicato e si sarebbe posta in contrasto con la riconosciuta veste di concorrente morale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per un reato rispetto al quale l'autore materiale della con- dotta era stato assolto con una formula assolutoria che metteva in discussione la stessa sussistenza del fatto. Va, quindi, rilevato che le dichiarazioni del coimputato non sono state affatto acquisite nel presente procedimento perché non sono state poste neppure a fon- damento del giudizio di responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA], ma sono state vagliate su sollecitazione della difesa solo indirettamente al fine di evidenziare l'assenza di contrasto tra la decisione di condanna emessa nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello, prodotta nel giudizio di appello dal difensore appellante, e che aveva confermato, nel separato procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'assoluzione del predetto concorrente quale autore materiale del fatto. In tal senso vanno intese le argomentazioni con cui nella sentenza impugnata, nel rimarcare il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale "dominus incontrastato della operazione" (vedi pp. 13,14), viene richiamato e riprodotto un intero passo della sentenza della Corte di appello di Palermo emessa in data 22 febbraio 2017 nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], per respingere l'assunto difensivo del contrasto di giudi- cati rispetto ad un tema assolutamente marginale nel giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della sua pertinenza non con la materialità del fatto - che non era stata messa in discussione nella motivazione della sentenza prodotta dall'ap- pellante - ma con il diverso profilo dell'accertamento dell'elemento psicologico del reato ascritto al predetto coimputato, ritenuto in quella decisione vittima inconsa- pevole di una manipolazione operata da parte del suo dirigente e superiore gerar- chico. Appare, quindi, evidente la infondatezza della dedotta questione di inutilizza- bilità di dichiarazioni rese in separato procedimento da parte del coimputato, che sono state ritenute credibili nel giudizio a carico del predetto e che sono state valutate nel giudizio di appello a carico del ricorrente essenzialmente per il diverso profilo che investiva la questione del contrasto tra giudicati, risultato evidente- mente insussistente. 3. Da quanto finora osservato discende la infondatezza anche del secondo motivo dedotto in relazione alla violazione degli artt. 521, commi 1 e 2, 649 cod. proc. pen. Con riguardo al contrasto tra giudicati la Corte di appello ha coerentemente spiegato le ragioni della compatibilità e coerenza tra le due decisioni, avendo preso in esame la sentenza di appello riguardante il coimputato per verificare se da essa potessero trarsi elementi utili ad escludere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i man- dati di pagamento relativi al reato di peculato ascritto in concorso con il citato coimputato separatamente giudicato. Quanto al diverso profilo della corrispondenza della sentenza di condanna con la imputazione oggetto della contestazione si deve osservare che appare del tutto improprio il riferimento alla sentenza emessa in separato procedimento per infe- rirne la diversità del fatto o la diversa qualificazione giuridica, attraverso una com- mistione tra due distinti procedimenti, in cui la posizione processuale di ciascun imputato viene ad essere valutata autonomamente nei rispettivi giudizi. Al riguardo va osservato che la possibilità di un contrasto tra giudicati in caso di procedimenti separati ed autonomi costituisce una eventualità senz'altro da evi- tare per assicurare la coerenza del sistema giudiziario, ma l'eventuale contrasto non comporta alcuna illegittimità delle relative pronunce, rispetto alle quali l'ordi- namento prevede, ma solo nei ristretti casi consentiti, unicamente lo speciale ri- medio della revisione previsto dall'art. 629 cod. proc. pen. Nel caso di specie, l'assoluzione del coimputato per mancanza della prova dell'elemento soggettivo del dolo non si pone comunque in contrasto con l'accer- tamento della responsabilità del concorrente ritenuto autore mediato del fatto per avere indotto in errore l'altro sulla legittimità e regolarità dei mandati di paga- mento. Per cui oltre a non esservi alcun contrasto tra giudicati rilevabile in sede di revisione per l'assenza di fatti accertati nelle due sentenze inconciliabili tra loro ex art. 630, lett. a), cod. proc. pen., la diversa qualificazione giuridica del concorso di persone per l'applicazione in ipotesi dell'art. 48 cod. pen. anziché dell'art. 110 cod. pen. non comporta neppure un mutamento del titolo di responsabilità per il delitto di peculato ascritto all'imputato e non giustifica alcuna regressione del pro- cedimento per diversità del fatto ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., né determina una valida ragione per la riapertura della discussione in merito ad una modifica della qualificazione giuridica del tutto ininfluente per la posizione dell'imputato ritenuto responsabile.Correttamente la Corte di appello non ha disposto una riqualificazione del concorso di persone nel reato,avendo limitato il proprio giudizio sulla verifica della responsabilità del solo imputato nei cui confronti si procedeva alla stregua degli elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria di quel procedimento in cui è mancato l'esame del coimputato. Non avendo potuto, pertanto, neppure vagliare le dichiarazioni rese dal coim- putato nel separato procedimento, la Corte di merito ha limitato la valutazione della sentenza irrevocabile di assoluzione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai soli fini della verifica della compatibilità con la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato ascrittogli al capo B), avendo ritenuto in modo non illogico per tale titolo di reato indifferente l'assoluzione del coimputato per carenza di prova del dolo. Considerato il ruolo svolto dall'imputato, nella sua veste qualificata di incari- cato di pubblico servizio e di titolare del potere di emettere l'ordine di pagamento, l'impostazione esegetica prescelta dalla Corte distrettuale appare anche in linea con l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è confi- gurabile il delitto di peculato e non quello della truffa in relazione al denaro pub- blico il cui possesso, per effetto delle norme interne dell'ente pubblico che preve- dono il concorso di più organi ai fini dell'adozione dell'atto dispositivo, fa capo congiuntamente a più pubblici ufficiali, anche se, di essi, quelli che emettono l'atto finale del procedimento non concorrono nel reato per essere stati indotti in errore da coloro che si sono occupati della fase istruttoria (così, in particolare, Sez. 6, n. 39039 del 15/04/2013, Malvaso, Rv. 257096; conf. Sez. 6, n. 37030 del 10/06/2003, Maronato, Rv. 227007). Tale orientamento può trovare applicazione anche nel caso in cui non vi sia un necessario concorso operativo di due organi della procedura di pagamento ma la sostituzione strumentale da parte del titolare del relativo potere che in forza del suo potere gerarchico si faccia sostituire dal vicario dopo averlo rassicurato sulla regolarità del mandato di pagamento da emettere, come si assume essere avve- nuto nel caso di specie in forza di quanto accertato nel separato giudizio svoltosi nei confronti del coimputato. Anche in tale caso il raggiro serve a dissimulare un'appropriazione di denaro pubblico di cui l'agente ha già la disponibilità giuridica per la qualifica pubblicistica rivestita e non è quindi funzionale ad acquisire tale disponibilità, secondo la linea di discrimine fissata dalla giurisprudenza di legittimità tra il reato di peculato e quello della truffa che attribuisce rilevanza al modo con il quale si acquista il pos- sesso del denaro o del bene costituente l'oggetto materiale del reato (sul tema, tra le tante, Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282; Sez. 6, n. 10569 del 05/12/2017, dep. 2018, Alfieri, Rv. 273395; Sez. 6, n. 15795 del 9 g2u7 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154; Sez. 6, n. 35852 del 06/07/2008, Savor- gnano, Rv. 241186). 4. Le censure dedotte nel quarto e quinto motivo sono inammissibili perché riproducono questioni di fatto già vagliate nelle sentenze di primo e secondo grado in modo conforme con motivazione immune da vizi logici. L'accertamento che i mandati di pagamento siano relativi a prestazioni lavo- rative fittizie per conto terzi non eseguite realmente è sorretto da una motivazione che appare coerente alla ravvisata carenza assoluta di una giustificazione docu- mentale della precisa determinazione degli importi spettanti ai singoli lavoratori oltre che della loro stessa individuazione come beneficiari di tali emolumenti straordinari. Il riferimento dell'imputato all'erroneo convincimento che per l'emissione dei pagamenti fosse sufficiente l'impegno di spesa che stanziava globalmente le somme necessarie (n.12 del 9/12/2009 di euro 47.172,00), perchè si avvicinava all'importo dei 34 mandati di pagamento, pari ad euro 49.197,33, non è stato ritenuto credibile perché in assenza delle autorizzazioni, non allegate e neppure richiamate nei mandati di pagamento, anche le specifiche prestazioni retribuite sono state ritenute coerentemente come inesistenti. Il Tribunale aveva già chiarito, infatti, che la versione dell'imputato conflig- geva con molteplici dati processuali, in particolare con la circostanza che i 18 di- pendenti beneficiati avevano restituito le somme loro corrisposte indebitamente senza nulla eccepire, rilevandosi altresì che alcuni di essi avevano addirittura ne- gato di avere mai svolto lavori "per conto terzi" (Imburgia e Cancilla) e che dopo averne chiesto spiegazioni a [OSCURATO:PERSONA] erano stati rassicurati in modo del tutto eva- sivo, oltre poi al fatto che [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA], figurava come il dipendente che aveva ricevuto gli importi maggiori nei mandati di pagamento irregolari. Nel giudizio di merito è stato logicamente attribuito un peso decisivo alla ri- tenuta malafede dell'imputato che non avrebbe mai potuto disporre la liquidazione degli importi nella misura spettante ai singoli dipendenti senza l'approvazione del piano di riparto tra i lavoratori autorizzati a svolgere le prestazioni per conto dei committenti esterni, non essendo stato neppure chiarito con quali modalità in assenza di detto piano di riparto, la cui approvazione era di competenza del Con- siglio direttivo, sarebbe stato altrimenti possibile determinare gli importi dovuti a ciascun dipendente e prima ancora la loro stessa individuazione quali lavoratori autorizzati. Nella sentenza di appello è stata ribadita in definitiva la stessa linea interpre- tativa seguita dal Giudice del primo grado, sul rilievo assorbente che la carenza documentale era di tale rilevanza per la stessa emissione dei mandati di paga- mento da rendere del tutto inverosimile la giustificazione dell'errore colposo da parte dell'imputato dovuto ad inesperienza e mancanza di competenza contabile. In modo coerente anche il Giudice dell'appello ha condiviso la stessa imposta- zione del giudizio di primo grado secondo cui l'impegno di spesa del 2009 non avrebbe potuto giustificare l'errore addotto dall'imputato a sua discolpa, perché il sistema di pagamento presupponeva necessariamente l'approvazione del piano di spesa da parte del Consiglio direttivo, funzionale alla precisa ripartizione delle entrate derivanti dall'esecuzione del contratto tra i lavoratori coinvolti nella pre- stazione contrattuale per conto terzi, mentre l'adozione dell'impegno di spesa es- sendo funzionale allo stanziamento in bilancio della globalità delle somme neces- sarie al pagamento dei singoli mandati non avrebbe dato indicazioni utili alla de- terminazione degli importi dei singoli mandati di pagamento. 5. Ne deriva, pertanto, anche la infondatezza della denunciata violazione di legge in relazione agli artt. 5 e 47 cod. pen., in quanéro la giustificazione resa dall'imputato, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non è stata ricon- dotta nell'ambito dell'inescusabilità dell'errore di diritto per ignoranza della nor- mativa extra-penale che disciplina l'emissione dei mandati di pagamento, ma è stata ritenuta non plausibile nelle sue premesse fattuali per l'inverosimile assunto difensivo dell'errore di fatto come causa dell'emissione di mandati di pagamento per la retribuzione di lavori per conto terzi senza la specifica indicazione delle con- venzioni esterne e dei piani di riparto della spesa !che non avrebbe consentito nep- pure materialmente di quantificare le spettanze dovute a ciascuno dei dipendenti coinvolti in tali prestazioni. Inammissibile è, infine, il sesto motivo che ripropone la tesi dell'errore in buona fede sulla base di una diversa lettura delle risultanze processuali perché mira a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva compe- tenza del giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. 6. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti previsti dall'art. 154-ter disp.att. cod.
Sentenza Cassazione n. 19846/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris