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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 19357/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29045/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legalecome da pec Registri di Giustizia; -controricorrente principale e incidentale- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], ITG ‘DEVILLA’ SASSARI, ITAS ‘ RUJU ’ SASSARI, ITN ‘ MILLELIRE ’ [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis; -ricorrente incidentale- nonché contro R.G.N. 29045/2017 Pag.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 184/2017 depositata il 17/08/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Sassari respingeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] intesa ad ottenere l’accertamento dell’idoneità del “diploma biologico progetto Brocca” per l’accesso alla classe di concorso C240 e per l’ottenimento della relativa abilitazione all’insegnamento (già conseguita dalla Marcia) oltre che l’accertamento dell’illegittimità e/o inefficacia della revoca dell’abilitazione a prestare gli insegnamenti trasfusi nella classe C240 e degli atti ostativi al suo inserimento nelle graduatorie di Istituto al fine del conferimento di supplenze nella classa di concorso C240; nel giudizio di primo grado, tra i soggetti cui il ricorso era stato notificato, si costituivano le Amministrazioni pubbliche nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; riteneva il Tribunale che il D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 (testo coordinato delle disposizioni emanate in materia di ordinamento delle classi di concorso) non prevedesse tra i titoli idonei per accedere alla classe diconcorso C240 “Laboratorio di chimica e chimica industriale” il diploma posseduto dalla ricorrente;

2. decidendo sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Cagliari, nel contraddittorio con tutte le parti di cui al giudizio di primo grado, accoglieva la domanda e dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’inserimento nelle graduatorie d’Istituto al fine del conferimento delle supplenze di cui alla classe di concorso C240, condannando il MIUR a curarne l’inserimento tramite l’[OSCURATO:PERSONA] regionale della Sardegna e i Responsabili dei singoli Istituti interessati; respingeva l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata da parte appellata ritenendo che dall’atto di gravame risultassero chiare sia le censure sia la richiesta di riforma della decisione di prime cure; richiamava, poi, il D.M. n. 4618/1994 che, dando attuazione al d.lgs. n. 297/1998 (il quale, all’art. 279, aveva riconosciuto piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all’articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che R.G.N. 29045/2017 Pag.autorizza la sperimentazione), aveva equiparato il titolo di Diploma biologico Bricca e il Diploma di [OSCURATO:PERSONA]; rilevava che la mancata considerazione da parte del D.M. n. 39/1998 del diploma del corso di studi biologico Brocca tra quelli idonei alla partecipazione a qualsivoglia classe di concorso era da imputarsi al fatto che all’epoca di tale D.M. il circolo di cinque anni del corso di studi Brocdi cui al D.M. n. 4618/1994 non era stato ancora ultimato; evidenziava che l’elemento di sperimentazione del corso biologico Brocca lo distingueva sia dal diploma dell’Istituto tecnico presso il quale si svolgesia da quello del Liceo scientifico cui è equiparato; riteneva che ciò giustificasse la formulazione di un giudizio di equivalenza rispetto ai titoli di studio validi per le classi di insegnamento; considerava illegittima la determinazione del MIUR di esclusione della Marcia dalle graduatorie per il solo fatto che il diploma Bricca non era ricompreso nell’ambito della previsione di cui al D.M. n. 39/1998; aggiungeva che la dimostrazione della equipollenza in concreto fra corso di studi Brocca e il diploma di [OSCURATO:PERSONA] richiesto per la classe di concorso C240 si evincesse facilmente dallo stesso progetto di sperimentazione approvato dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] del 1° luglio 1994;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi;

4. il MIUR ha resistito con controricorso ed ha formulato ricorso incidentale adesivo al ricorso del Todesco;

5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito ad entrambi i ricorsi con controricorso;

6. non hanno svolto attività difensiva le altre parti intimate;

7. la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.

Considerato che:

1. va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale formulata da [OSCURATO:PERSONA]; il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto nella sua qualità di controinteressato rispetto alla pronuncia della Corte di appello che, accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato il suo diritto all’inserimento nelle graduatorie d’Istituto al fine del conferimento delle supplenze di cui alla classe di concorso C240; non vi era stata, dunque, una pronuncia meramente risarcitoria ma l’accertamento giudiziale del dirittodella Marcia all’inserimento nelle graduatorie d’Istituto con condanna del MIUR a curare taleinserimento tramite l’[OSCURATO:PERSONA] regionale della Sardegna e i Responsabili dei singoli Istituti interessati; R.G.N. 29045/2017 Pag.tale pronuncia non avrebbe potuto non produrre effetti nei confronti dei soggetti venutisi a trovare in posizione postergata; da qui l’interesse a proporre ricorso per cassazione;

2. va, poi, dichiarata l’inammissibilità per tardività del ricorso incidentale del MIUR; nella specie di tratta di un ricorso incidentale tardivo che avendo un contenuto adesivo a quello del ricorso principale, è sottratto all’applicabilità dell’art. 334 cod. proc. civ. e doveva esser proposto nel termine ordinario (Cass. n. 41254/2021; Cass.n. 6807/2007); le regole della impugnazione tardiva, in osservanza dell’art. 334 cod. proc. civ. e in base al combinato disposto degli articoli 370 e 371 cod. proc. civ., operano esclusivamente per l’impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l’interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l’eventuale ricorso incidentale anche tardivo (Cass. n. 1120/2014; Cass. n. 20040/2015; Cass. n. 6807/2007; per l’applicabilità del principio anche in ipotesi di cause inscindibili: Cass., S.U., n. 3191/1991); nel caso in esame, il ricorso incidentale è invece proposto a tutela di un interesse sorto non dall’impugnazione principale (né è diretta contro di essa), ma dall’emanazione della sentenza e non si sottrae - quindi - all ’ osservanza dei termini ordinari di impugnazione neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quelle contenute nel ricorso principale (Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 26505/2009); tale ricorso, a fronte della sentenza di appello notificata in data 26/9/2017 (tanto è affermato dallo stesso MIUR a pag. 2 del controricorso), è stato notificato in data 10/1/2018 e, dunque, tardivamente;

3. con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione del 434 cod. proc. civ.; lamenta che la Corte territoriale non ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] che non circoscriveva i motivi di gravame rapportandoli a specifici capi della sentenza impugnata ed ai passaggi argomentativi che la sorreggevano;

4. il motivo è infondato; con riferimento alla nuova formulazione dell’art. 434, comma 1, cod. proc. civ. per effetto dell’art. 54, co. 1, lett. c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 cod. proc. civ., tale testo novellato è R.G.N. 29045/2017 Pag.stato interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘revisio prioris instantiae’ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass., Sez.

Un., 16 novembre 2017, n. 27199); tale approdo giurisprudenziale esclude la fondatezza della prospettazione del ricorrente nel senso di una attuale più strutturata e formalistica redazione dell’atto di appello attraverso, tra l’altro, la trascrizione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; nello specifico la Corte territoriale ha evidenziato che l ’ atto di appello era formulato in maniera tale da consentire l’individuazione della parte di sentenza oggetto di censura e di cogliere la diversa lettura offerta dall’appellante in contrapposizione a quella evincibile dalla pronuncia impugnata;

5. con gli altri tre motivi il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 117 Cost. in relazione al principio della gerarchia delle fonti e violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 38 in combinato con l’art. 2 del D.M. 259 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; censura la sentenza impugnata per aver attribuito ad una nota/circolare ministeriale natura normativa così da consentire la ricollocabilità del diploma di maturità sperimentale Brocca tra i titoli abilitanti all’insegnamento per la classe di concorso C240,in assenza di alcun riscontro normativo e/o di tabelle comparative che ciò legittimasse; rileva che il diploma Brocca è solo equiparabile al diploma di maturità scientifica e non può acquisire valenza di ‘diploma tecnico’ per effetto del contenuto di una nota/circolare ministeriale; conseguentemente tale diploma Brocca non poteva essere considerato quale titolo legittimo ai fini dell’inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nella graduatoria d’istituto di terza fascia per la classe di concorso C240;

6. i suddetti motivi sono fondati; il progetto Brocca è stato un progetto sperimentale avviato con l’obiettivo di realizzare una ristrutturazione dei piani di studio delle scuole tradizionali con nuovi programmi di insegnamento dei bienni predisposti dalla Commissione a tal fine nominata nel febbraio 1988 dal Ministro dell’Istruzione (presieduta dal Sottosegretario R.G.N. 29045/2017 Pag.on.le [OSCURATO:PERSONA]), programmi poi estesi ai trienni in sede di ulteriori lavori della Commissione; il progetto privilegiava ed assumeva come ipotesi di fondol’esigenza di superare barriere e contrapposizioni tra i diversi indirizzi di studio, per assicurare agli allievi di tutti i bienni gli apporti conoscitivi e le potenzialità formative delle discipline che rappresentano i settori fondamentali della cultura; si intendeva favorire il passaggio ad un sistema scolastico ispirato a criteri di maggiore completezza formativa e di accentuata unitarietà culturale, strutturale e di ordinamento e così i piani di studio dei primi due anni nacquero dal convergente apporto delle discipline già presenti in tutti i percorsi tradizionali (italiano, storia, matematica) e di nuovi elementi ritenuti necessari per tutti i giovani (almeno una lingua straniera, l’avvio di una formazione giuridica ed economica, significative esperienze nel campo delle scienze sperimentali); il progetto, inizialmente previsto nell’ambito dei percorsi di studio di maturità classica e di istituto magistrale, ha successivamente interessato anche gli istituti scientifici (istituti secondari di secondo grado); sono stati così autorizzati progetti Brocca su ulteriori indirizzi tra cui quello sperimentale biologico presso istituti tecnici statali ove erano già previsti i corsi di studio per perito chimico e per tecnico delle produzioni industriali; tuttavia,nel relativo diploma permaneva la dicitura “liceo scientifico”, nonostante il percorso si svolgesse presso un istituto tecnico o professionale (così il d.m. 19 luglio 1994 prot. 4618); il d.m. n.39 del 30 gennaio 1998, nello stabilire i titoli di studi validi per l’accesso alle classi di concorso C240, oggi B012 (laboratorio di chimica) e C350 (laboratorio di microbiologia) per l’insegnamento pratico, ed alle aree laboratoriali AR23 e AR38 come assistente tecnico, escludeva, però,il diploma della sperimentazione Brocca - indirizzo biologico non consentendo l’inclusione nelle graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze nelle classi di concorso e nelle aree laboratoriali indicate; la c.d. riforma Gelmini (legge 6 agosto 2008, n. 133 e successiva legge 30 ottobre 2008 n. 169) ha messo fine a questi corsi sperimentali i cui titoli - ai fini di un’equiparazione con i nuovi titoli previsti dalla riforma - sono comunque rimasti all’interno della sfera dei diplomi scientifici; tale essendo il quadro normativo, non vi è dubbio che il diploma Brocca resti un diploma di liceo scientifico che -così come i diplomi classici - non è riconosciuto come titolo di accesso per alcuna classe di concorso ITP a cui si accede, in genere, con un diploma tecnico, professionale, alberghiero ma non di liceo; R.G.N. 29045/2017 Pag.così, come detto, tale diploma non è ricompreso tra quelli rigidamente tipizzati dal d.m. n. 39/1998; è, invero, singolare la motivazione della Corte d’appello secondo cui poiché a tale data (1998) il corso per ottenere il diploma Brocca non era stato ultimato, lo stesso non poteva essere ricompreso tra i titoli di cui al d.m.; certo il legislatore avrebbe potuto farlo dopo, ma ciò non è avvenuto nonostante vi siano state successive tabelle di equiparazione deititoli e di accorpamento delle classi di concorso (v. ricorso pag. 13); né novità sono state introdotte con il d.P.R. n. 19 del 2016 ovvero con il d.l. n. 112 del 2008 conv. con modificazioni nella l. n. 133 del 2008 che non hanno previsto la rilevanza, afini di equiparazione, del diploma sperimentale; ed allora non poteva il giudice sostituirsi alla Regolamentazione dell ’ autorità amministrativa ed affermare una equiparazione (sostanziale) a fronte della mancanza di una previsione espressa;

7. conclusivamente il ricorso principale va accolto nei termini sopra illustrati e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda azionata da [OSCURATO:PERSONA];

8. l’esito alterno dei diversi gradi del giudizio di merito e la novità della questione giuridica, giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero processo;

9. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, quanto al ricorrente principale per la fondatezza del ricorso e quanto al ricorrente incidentale perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., S.U., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29045/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legalecome da pec Registri di Giustizia; -controricorrente principale e incidentale- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], ITG ‘DEVILLA’ SASSARI, ITAS ‘ RUJU ’ SASSARI, ITN ‘ MILLELIRE ’ [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis; -ricorrente incidentale- nonché contro R.G.N. 29045/2017 Pag.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 184/2017 depositata il 17/08/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Sassari respingeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] intesa ad ottenere l’accertamento dell’idoneità del “diploma biologico progetto Brocca” per l’accesso alla classe di concorso C240 e per l’ottenimento della relativa abilitazione all’insegnamento (già conseguita dalla Marcia) oltre che l’accertamento dell’illegittimità e/o inefficacia della revoca dell’abilitazione a prestare gli insegnamenti trasfusi nella classe C240 e degli atti ostativi al suo inserimento nelle graduatorie di Istituto al fine del conferimento di supplenze nella classa di concorso C240; nel giudizio di primo grado, tra i soggetti cui il ricorso era stato notificato, si costituivano le Amministrazioni pubbliche nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; riteneva il Tribunale che il D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 (testo coordinato delle disposizioni emanate in materia di ordinamento delle classi di concorso) non prevedesse tra i titoli idonei per accedere alla classe diconcorso C240 “Laboratorio di chimica e chimica industriale” il diploma posseduto dalla ricorrente; 2. decidendo sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Cagliari, nel contraddittorio con tutte le parti di cui al giudizio di primo grado, accoglieva la domanda e dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’inserimento nelle graduatorie d’Istituto al fine del conferimento delle supplenze di cui alla classe di concorso C240, condannando il MIUR a curarne l’inserimento tramite l’[OSCURATO:PERSONA] regionale della Sardegna e i Responsabili dei singoli Istituti interessati; respingeva l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata da parte appellata ritenendo che dall’atto di gravame risultassero chiare sia le censure sia la richiesta di riforma della decisione di prime cure; richiamava, poi, il D.M. n. 4618/1994 che, dando attuazione al d.lgs. n. 297/1998 (il quale, all’art. 279, aveva riconosciuto piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all’articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che R.G.N. 29045/2017 Pag.autorizza la sperimentazione), aveva equiparato il titolo di Diploma biologico Bricca e il Diploma di [OSCURATO:PERSONA]; rilevava che la mancata considerazione da parte del D.M. n. 39/1998 del diploma del corso di studi biologico Brocca tra quelli idonei alla partecipazione a qualsivoglia classe di concorso era da imputarsi al fatto che all’epoca di tale D.M. il circolo di cinque anni del corso di studi Brocdi cui al D.M. n. 4618/1994 non era stato ancora ultimato; evidenziava che l’elemento di sperimentazione del corso biologico Brocca lo distingueva sia dal diploma dell’Istituto tecnico presso il quale si svolgesia da quello del Liceo scientifico cui è equiparato; riteneva che ciò giustificasse la formulazione di un giudizio di equivalenza rispetto ai titoli di studio validi per le classi di insegnamento; considerava illegittima la determinazione del MIUR di esclusione della Marcia dalle graduatorie per il solo fatto che il diploma Bricca non era ricompreso nell’ambito della previsione di cui al D.M. n. 39/1998; aggiungeva che la dimostrazione della equipollenza in concreto fra corso di studi Brocca e il diploma di [OSCURATO:PERSONA] richiesto per la classe di concorso C240 si evincesse facilmente dallo stesso progetto di sperimentazione approvato dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] del 1° luglio 1994; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi; 4. il MIUR ha resistito con controricorso ed ha formulato ricorso incidentale adesivo al ricorso del Todesco; 5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito ad entrambi i ricorsi con controricorso; 6. non hanno svolto attività difensiva le altre parti intimate; 7. la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. Considerato che: 1. va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale formulata da [OSCURATO:PERSONA]; il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto nella sua qualità di controinteressato rispetto alla pronuncia della Corte di appello che, accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato il suo diritto all’inserimento nelle graduatorie d’Istituto al fine del conferimento delle supplenze di cui alla classe di concorso C240; non vi era stata, dunque, una pronuncia meramente risarcitoria ma l’accertamento giudiziale del dirittodella Marcia all’inserimento nelle graduatorie d’Istituto con condanna del MIUR a curare taleinserimento tramite l’[OSCURATO:PERSONA] regionale della Sardegna e i Responsabili dei singoli Istituti interessati; R.G.N. 29045/2017 Pag.tale pronuncia non avrebbe potuto non produrre effetti nei confronti dei soggetti venutisi a trovare in posizione postergata; da qui l’interesse a proporre ricorso per cassazione; 2. va, poi, dichiarata l’inammissibilità per tardività del ricorso incidentale del MIUR; nella specie di tratta di un ricorso incidentale tardivo che avendo un contenuto adesivo a quello del ricorso principale, è sottratto all’applicabilità dell’art. 334 cod. proc. civ. e doveva esser proposto nel termine ordinario (Cass. n. 41254/2021; Cass.n. 6807/2007); le regole della impugnazione tardiva, in osservanza dell’art. 334 cod. proc. civ. e in base al combinato disposto degli articoli 370 e 371 cod. proc. civ., operano esclusivamente per l’impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l’interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l’eventuale ricorso incidentale anche tardivo (Cass. n. 1120/2014; Cass. n. 20040/2015; Cass. n. 6807/2007; per l’applicabilità del principio anche in ipotesi di cause inscindibili: Cass., S.U., n. 3191/1991); nel caso in esame, il ricorso incidentale è invece proposto a tutela di un interesse sorto non dall’impugnazione principale (né è diretta contro di essa), ma dall’emanazione della sentenza e non si sottrae - quindi - all ’ osservanza dei termini ordinari di impugnazione neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quelle contenute nel ricorso principale (Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 26505/2009); tale ricorso, a fronte della sentenza di appello notificata in data 26/9/2017 (tanto è affermato dallo stesso MIUR a pag. 2 del controricorso), è stato notificato in data 10/1/2018 e, dunque, tardivamente; 3. con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione del 434 cod. proc. civ.; lamenta che la Corte territoriale non ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] che non circoscriveva i motivi di gravame rapportandoli a specifici capi della sentenza impugnata ed ai passaggi argomentativi che la sorreggevano; 4. il motivo è infondato; con riferimento alla nuova formulazione dell’art. 434, comma 1, cod. proc. civ. per effetto dell’art. 54, co. 1, lett. c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 cod. proc. civ., tale testo novellato è R.G.N. 29045/2017 Pag.stato interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘revisio prioris instantiae’ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199); tale approdo giurisprudenziale esclude la fondatezza della prospettazione del ricorrente nel senso di una attuale più strutturata e formalistica redazione dell’atto di appello attraverso, tra l’altro, la trascrizione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; nello specifico la Corte territoriale ha evidenziato che l ’ atto di appello era formulato in maniera tale da consentire l’individuazione della parte di sentenza oggetto di censura e di cogliere la diversa lettura offerta dall’appellante in contrapposizione a quella evincibile dalla pronuncia impugnata; 5. con gli altri tre motivi il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 117 Cost. in relazione al principio della gerarchia delle fonti e violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 38 in combinato con l’art. 2 del D.M. 259 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; censura la sentenza impugnata per aver attribuito ad una nota/circolare ministeriale natura normativa così da consentire la ricollocabilità del diploma di maturità sperimentale Brocca tra i titoli abilitanti all’insegnamento per la classe di concorso C240,in assenza di alcun riscontro normativo e/o di tabelle comparative che ciò legittimasse; rileva che il diploma Brocca è solo equiparabile al diploma di maturità scientifica e non può acquisire valenza di ‘diploma tecnico’ per effetto del contenuto di una nota/circolare ministeriale; conseguentemente tale diploma Brocca non poteva essere considerato quale titolo legittimo ai fini dell’inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nella graduatoria d’istituto di terza fascia per la classe di concorso C240; 6. i suddetti motivi sono fondati; il progetto Brocca è stato un progetto sperimentale avviato con l’obiettivo di realizzare una ristrutturazione dei piani di studio delle scuole tradizionali con nuovi programmi di insegnamento dei bienni predisposti dalla Commissione a tal fine nominata nel febbraio 1988 dal Ministro dell’Istruzione (presieduta dal Sottosegretario R.G.N. 29045/2017 Pag.on.le [OSCURATO:PERSONA]), programmi poi estesi ai trienni in sede di ulteriori lavori della Commissione; il progetto privilegiava ed assumeva come ipotesi di fondol’esigenza di superare barriere e contrapposizioni tra i diversi indirizzi di studio, per assicurare agli allievi di tutti i bienni gli apporti conoscitivi e le potenzialità formative delle discipline che rappresentano i settori fondamentali della cultura; si intendeva favorire il passaggio ad un sistema scolastico ispirato a criteri di maggiore completezza formativa e di accentuata unitarietà culturale, strutturale e di ordinamento e così i piani di studio dei primi due anni nacquero dal convergente apporto delle discipline già presenti in tutti i percorsi tradizionali (italiano, storia, matematica) e di nuovi elementi ritenuti necessari per tutti i giovani (almeno una lingua straniera, l’avvio di una formazione giuridica ed economica, significative esperienze nel campo delle scienze sperimentali); il progetto, inizialmente previsto nell’ambito dei percorsi di studio di maturità classica e di istituto magistrale, ha successivamente interessato anche gli istituti scientifici (istituti secondari di secondo grado); sono stati così autorizzati progetti Brocca su ulteriori indirizzi tra cui quello sperimentale biologico presso istituti tecnici statali ove erano già previsti i corsi di studio per perito chimico e per tecnico delle produzioni industriali; tuttavia,nel relativo diploma permaneva la dicitura “liceo scientifico”, nonostante il percorso si svolgesse presso un istituto tecnico o professionale (così il d.m. 19 luglio 1994 prot. 4618); il d.m. n.39 del 30 gennaio 1998, nello stabilire i titoli di studi validi per l’accesso alle classi di concorso C240, oggi B012 (laboratorio di chimica) e C350 (laboratorio di microbiologia) per l’insegnamento pratico, ed alle aree laboratoriali AR23 e AR38 come assistente tecnico, escludeva, però,il diploma della sperimentazione Brocca - indirizzo biologico non consentendo l’inclusione nelle graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze nelle classi di concorso e nelle aree laboratoriali indicate; la c.d. riforma Gelmini (legge 6 agosto 2008, n. 133 e successiva legge 30 ottobre 2008 n. 169) ha messo fine a questi corsi sperimentali i cui titoli - ai fini di un’equiparazione con i nuovi titoli previsti dalla riforma - sono comunque rimasti all’interno della sfera dei diplomi scientifici; tale essendo il quadro normativo, non vi è dubbio che il diploma Brocca resti un diploma di liceo scientifico che -così come i diplomi classici - non è riconosciuto come titolo di accesso per alcuna classe di concorso ITP a cui si accede, in genere, con un diploma tecnico, professionale, alberghiero ma non di liceo; R.G.N. 29045/2017 Pag.così, come detto, tale diploma non è ricompreso tra quelli rigidamente tipizzati dal d.m. n. 39/1998; è, invero, singolare la motivazione della Corte d’appello secondo cui poiché a tale data (1998) il corso per ottenere il diploma Brocca non era stato ultimato, lo stesso non poteva essere ricompreso tra i titoli di cui al d.m.; certo il legislatore avrebbe potuto farlo dopo, ma ciò non è avvenuto nonostante vi siano state successive tabelle di equiparazione deititoli e di accorpamento delle classi di concorso (v. ricorso pag. 13); né novità sono state introdotte con il d.P.R. n. 19 del 2016 ovvero con il d.l. n. 112 del 2008 conv. con modificazioni nella l. n. 133 del 2008 che non hanno previsto la rilevanza, afini di equiparazione, del diploma sperimentale; ed allora non poteva il giudice sostituirsi alla Regolamentazione dell ’ autorità amministrativa ed affermare una equiparazione (sostanziale) a fronte della mancanza di una previsione espressa; 7. conclusivamente il ricorso principale va accolto nei termini sopra illustrati e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda azionata da [OSCURATO:PERSONA]; 8. l’esito alterno dei diversi gradi del giudizio di merito e la novità della questione giuridica, giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero processo; 9. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, quanto al ricorrente principale per la fondatezza del ricorso e quanto al ricorrente incidentale perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., S.U., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale
Sentenza Cassazione n. 19357/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris