CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 luglio 2025
Cassazione n. 27620/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2344/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16884/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trento in composizione monocratica – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha accolto l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, ha riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze del Tribunale di Velletri del 06/10/2023, passata in giudicato il 06/12/2023 e del Tribunale di Trento del 21/02/2024, passata in giudicato il 06/07/2024; per l’effetto, la pena complessiva è stata rideterminata nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo unicamente violazione ed erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., per erronea ed illogica motivazione, atteso che la decisione si discosta inopinatamente dall’intero percorso argomentativo seguito nell’ordinanza. Trattavasi di condotte omogenee, per tipologia di reato e modalità della condotta, nonché quanto a condizioni di tempo e luogo e, infine, per vicinanza spaziale e temporale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il giudice dell’esecuzione ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto non emergente, dalla lettura delle sentenze, la sussistenza del medesimo disegno criminoso. Pur essendosi ravvisato il medesimo contesto temporale tra i reati, infatti, si è esclusa la sussistenza della continuazione, per reati commessi in un ampio arco temporale, escludendosi altresì anche la ricorrenza di medesime modalità attuative, posto che i delitti sono stati compiuti con condotte “difformi e peculiari”. Trattasi di valutazione riservata al “merito” e che non può essere rimeditata nel giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato. 2. Integrando quanto sintetizzato in parte espositiva, si può precisare come il Giudice dell’esecuzione abbia unificato sotto il vincolo della continuazione i reati oggetto di due sole CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27620/2025 Roma, lì, 28/07/2025 delle sentenze in relazione alle quali ciò era stato domandato e, quindi, ha rideterminato la relativa pena; la difesa, pertanto, ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della natura solo parziale dell’accoglimento della richiesta di unificazione ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. 3. Giova sottolineare, in primo luogo, che sarebbe stato necessario motivare circa l’entità dell’aumento operato a titolo di continuazione, con riferimento ai reati in relazione ai quali l’incidente di esecuzione è stato reputato meritevole di accoglimento (è sufficiente, sul punto, richiamare il dictum di Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite››); il Giudice dell’esecuzione, invece, solo in dispositivo ha indicato l’entità dell’aumento prescelto, senza che in parte motiva fossero state condotte argomentazioni di sorta. Tale profilo, però, non è oggetto di specifica deduzione difensiva e non può essere rilevato d’ufficio; non viene in rilievo, infatti, una pena illegale ab origine, o che abbia determinato l’irrogazione di una sanzione nel complesso illegittima, né “ridondante in ipotesi di applicazione di pena diversa, per specie o quantità, da quella stabilita dalla legge, ovvero determinata sulla base di parametri edittali successivamente dichiarati costituzionalmente illegittimi, oppure frutto di un errore macroscopico non giustificabile” (Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, Magini, Rv. 280434 – 01). 4. Questa Corte ha poi costantemente affermato - in tema di reato continuato - come l'unicità del disegno criminoso presupponga l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità; ha anche chiarito che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va dunque desunta da elementi indizianti, quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 – dep. 2016, Esposti, Rv. 266413). L'identità del disegno criminoso deve essere invece negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Le Sezioni Unite di questa Corte, infine, hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita - anche in executivis, non diversamente che nel processo di cognizione - di una approfondita verifica circa la sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 5. Tanto premesso, il Tribunale ha ragionevolmente argomentato sull’impossibilità di ritenere i reati uniti da una preventiva ideazione unitaria, ritenendoli – al contrario – espressivi di una opzione di vita del ricorrente, improntata a reperire quanto necessario per il sostentamento non mediante una lecita attività lavorativa, bensì ricorrendo a condotte di tipo truffaldino. Pur considerando la sostanziale omogeneità tipologica dei fatti posti in essere, inoltre, il Giudice dell’esecuzione ha sottolineato le differenze riscontrabili nelle modalità esecutive degli stessi e, complessivamente, l’assenza di elementi genuinamente unificanti. Trattasi di un apparato motivazionale congruente, esaustivo e privo del pur minimo spunto di contraddittorietà; a questo, la difesa ha opposto una critica solo confutativa e versata in fatto, che non è in grado di minarne la saldezza. Non risulta formulata, infine, una richiesta di unificazione “per gruppi” di reati. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 08/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]