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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37989/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. cencluck ch-ieslegKie l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 3 marzo 2014, irrevocabile il 14 novembre 2014, la Corte di Assise di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dalla Corte di Assiste di [OSCURATO:PERSONA] in data 26 aprile 2012, condannava [OSCURATO:PERSONA] per i reati di concorso in omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA], e per i reati di concorso in detenzione e porto illegale delle armi e delle munizioni utilizzate per commettere l'omicidio.

1.1. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di Assise di appello di Napoli, il 24 maggio 2006 [OSCURATO:PERSONA], elemento di spicco della criminalità organizzata di Maddaloni avente legami sia con il clan dei Casalesi sia con quello dei Belforte, veniva ucciso con dei colpi d'arma da fuoco in Piazza dell'Emigrante a Cervino. [OSCURATO:PERSONA] confessava di essere il mandante dell'omicidio e che, dopo essersi recato in Spagna al fine di crearsi un alibi e dopo il fallimento di un primo tentativo di esecuzione del delitto da parte di due uomini appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] detto "Squadrone", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli dissero che "avrebbero risolto loro la questione"; ed invero, dalle intercettazioni telefoniche disposte in un altro procedimento, emergeva che il Micillo telefonò al Martino tre ore dopo per dirgli di stappare lo champagne. [OSCURATO:PERSONA] inoltre riferiva di aver appreso da Micillo e da [OSCURATO:PERSONA] le dinamiche del delitto, ossia che l'Amoroso era andato a Cervino a comprare della droga da [OSCURATO:PERSONA] e che lì era stato ammazzato da loro.

Martino, inoltre, dichiarava che ad indurre lui ed i suoi complici a decidere di compiere il delitto di Amoroso, dopo anni di affari insieme, erano stati, innanzitutto, i problemi relativi alla gestione del settore dei videopoker, da cui si voleva escludere definitivamente l'Amoroso; la gestione del settore degli stupefacenti; le intemperanze caratteriali della vittima, che più volte aveva picchiato qualche compagno.

La decisione di uccidere l'Amoroso, infatti, era stata presa a Natale 2005, ma era stata rinviata fino al marzo 2006, quando l'Amoroso diede pubblicamente uno schiaffo a D'[OSCURATO:PERSONA], dello stesso clan dei Maddaloni.

La Corte giudicava attendibili le dichiarazioni rese dal Martino, avendo costui spiegato le ragioni della sua collaborazione - 'consistenti in motivi familiari, essendosi reso conto che "non poteva essere d'aiuto alla famiglia continuando a commettere reati - e avendo ricostruito sia il suo passato criminale, sia quello delle persone direttamente o indirettamente coinvolte nell'omicidio, in modo corrispondente alle complessive acquisizioni probatorie desunte anche da precedenti sentenze passate in giudicato.

Inoltre, la Corte riteneva rilevante la circostanza che il Martino avesse innanzitutto accusato se stesso, sebbene dopo la condanna in primo grado, e che, per quanto fosse un testimone de relato perché non aveva preso direttamente parte alla fase esecutiva del delitto, aveva comunque avuto conoscenza dei fatti nella loro immediatezza da parte dei coimputati autori dell'omicidio (uno dei quali aveva a sua volta confessato l'addebito); ciò era ulteriormente corroborato dall'assenza di motivi di astio tra lui e il [OSCURATO:PERSONA], sicché le dichiarazioni eteroàccusatorie non potevano considerarsi calunniose.

L'attendibilità estrinseca delle affermazioni di Martino era comunque ulteriormente comprovata, oltre che dalle intercettazioni e dalle complessive risultanze probatorie, anche dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], amico e sodale della vittima.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] infatti riferiva che l'Amoroso, al fine di procurarsi della droga prima di recarsi dall'amante a Montesarchio, si rivolgeva al [OSCURATO:PERSONA], per farsela fornire tramite il Micillo; e che, poco dopo che [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA]) gliela ebbe portata nel luogo e nell'ora stabiliti, Micillo e [OSCURATO:PERSONA] compivano il delitto, il primo sparando e il secondo alla guida del motoveicolo.

Le dichiarazioni rese dal Farina trovavano riscontri nelle affermazioni degli altri collaboratori di giustizia - in particolare, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che avevano altresì riferito che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano deciso di punire Micillo e [OSCURATO:PERSONA] per aver compiuto l'azione omicidiaria -, nonché, parzialmente, nelle intercettazioni ambientali compiute a casa del Farina. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato attendibile dalla Corte innanzitutto perché forniva una dettagliata spiegazione delle dinamiche intercorrenti tra i vari clan e tra i coimputati: riferiva infatti che lui, gli altri imputati e l'Amoroso facevano parte del medesimo clan di cui essi stessi erano espressione verticistica, e che avevano stipulato con i Belforte un accordo spartitorio al 50% di tutti i proventi derivanti dalle grosse estorsioni, mentre le piccole estorsioni rimanevano di gestione esclusiva.

Raccontava altresì che l'astio da parte del Martino nei confronti dell'Amoroso era sorto sia a causa di questioni affaristiche, sia a seguito di plurimi episodi di violenza nei confronti del Martino e del [OSCURATO:PERSONA], dovuti dalla disapprovazione circa il modo in cui costoro avevano gestito gli affari durante la detenzione dell'Amoroso. [OSCURATO:PERSONA] poi riferiva di aver cercato di scoprire, dopo l'omicidio dell'amico, chi ne fosse stato l'autore e, dando significato alle intercettazioni captate, raccontò in particolare che parlando col [OSCURATO:PERSONA] questi gli disse, con dovizia di particolari, che il giorno del delitto l'Amoroso stava cercando della droga, dando così loro l'occasione per incontrarli, e che i primi colpi di pistola erano stati sparati da Micillo a bordo del motoveicolo guidato da [OSCURATO:PERSONA], mentre i successivi, sparati perché l'Amoroso era ancora vivo, venivano scaricati dal Micillo dopo essere sceso dalla moto. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, spiegò al Farina le ragioni per cui avevano deciso di uccidere l'Amoroso, tra le quali il fatto che costui li avesse picchiati.

Farina poi raccontava che il Martino e il Micillo un giorno si erano recati a casa sua per dire che, a seguito dell'omicidio, Micillo non avrebbe più dovuto ricevere uno stipendio, bensì una quota, come loro altri.

Il collaboratore, tuttavia, raccontava anche che ogni volta che parlava col Martino del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio, il primo tendeva sempre a glissare e a parlare di altro.

2. In data 4 aprile 2017, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza per ottenere, ai sensi dell'art. 630, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., sulla base di una missiva dell'aprile 2015 proveniente dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e delle dichiarazioni rese il 13 settembre 2016 al Pubblico Ministero da [OSCURATO:PERSONA], la revisione della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli.

2.1. In particolare, nella sua missiva dell'aprile 2015, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], detenuto, si assumeva l'esclusiva responsabilità dell'esecuzione materiale dell'omicidio delegatogli da [OSCURATO:PERSONA], affermando di averlo compiuto da solo non potendo fidarsi del [OSCURATO:PERSONA] perché, oltre a non essere in grado di guidare la moto e a parlare troppo, aveva un'indole timorosa; sosteneva perciò che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Martino e Farina erano solo bugie.

2.2. Il collaboratore di giustizia Lombardi - che era stato coimputato con [OSCURATO:PERSONA], Micillo, Martino e Farina nell'ambito di un altro procedimento -, nelle sue dichiarazioni rese all'interrogatorio del 13 settembre 2016 al [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, tra le altre cose, invece, asseriva che ad aiutare Micillo nel compimento dell'omicidio, alla guida della moto, era stato [OSCURATO:PERSONA], fratello di Filippo.

3. Con ordinanza del 18 aprile 2017, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l'istanza.

4. Avverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione.

5. Con sentenza emessa in data 20 giugno 2018, la prima sezione penale di questa Corte annullava l'ordinanza impugnata e rinviava alla Corte di appello di Perugia per il giudizio di revisione.

6. Con sentenza del 19 febbraio 2020, la Corte di appello di Perugia, in sede di giudizio di rinvio, rigettava l'istanza di revisione della sentenza emessa in data 3 marzo 2014.

La Corte fondava la sua decisione sulla inidoneità delle nuove prove, unitamente a quelle già accertate nel giudizio di cognizione, a scalfire la solidità e la certezza della ricostruzione operata dalla Corte di Assise di appello di Napoli.6.1.

In particolare, a fronte della richiesta di spiegazioni circa la tardività delle dichiarazioni riguardanti l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA], il Micillo affermava che avrebbe voluto dire qualcosa 'al riguardo, "però purtroppo non mi è stato possibile"; pertanto, preso atto della indeterminatezza della spiegazione, la Corte riteneva la sua versione non corrispondente al vero, e non resa in sede di cognizione perché idonea a ripercuotersi sulla situazione processuale del Micillo stesso.

Veniva poi evidenziata la divergenza di tale versione con le altre risultanze probatorie, consistenti nelle dichiarazioni del Martino e del Farina, nelle stesse ammissioni del Micillo, nelle captazioni avvenute a casa del Farina, nonché nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la consegna materiale della droga, che il Micillo, in sede di revisione, asseriva stesse per compiere lui - per poi invece tirare fuori la pistola -, non combaciava con la presenza sul luogo del delitto del [OSCURATO:PERSONA], incaricato, come affermato dal [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo, de relato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]), proprio di consegnare la droga.

La Corte poi giudicava il Micillo particolarmente inattendibile anche alla luce della contraddittorietà delle sue dichiarazioni, dapprima - in sede di cognizione - tendenti ad ammettere i fatti "come contestati" in imputazione (ossia con il concorso del [OSCURATO:PERSONA] alla guida del motoveicolo), e poi, invece, volte ad escludere la presenza di chiunque altro; giudicava, infine, inverosimile che l'uccisione di uno dei compartecipi del clan, descritto come un soggetto violento, potesse essere stata compiuta da un unico autore, dopo peraltro il fallimento del tentativo da parte degli uomini dello Ianuale.

6.2. Con riguardo alle dichiarazioni rese dal Lombardi, la Corte le giudicava inattendibili, atteso che costui non faceva parte del gruppo camorristico capeggiato dall'Amoroso e dal Farina e che, pertanto, non aveva potuto avere una conoscenza diretta dei fatti - come d'altronde dallo stesso riferito al pubblico ministero; ne derivava che le informazioni da lui rese costituivano la commistione di acquisizioni di fatti appresi nel tempo da soggetti terzi non individuati, le quali, in assenza di comunicazioni dirette con il Micillo (che aveva affermato di non aver mai raccontato nulla riguardante il delitto al Lombardi), rendevano le propalazioni del collaboratore di giustizia assolutamente non verificabili.

La presenza del [OSCURATO:PERSONA], infine, veniva giudicata un'informazione del tutto infondata, perché mai segnalata nel corso del giudizio di cognizione ed in controtendenza rispetto alle dichiarazioni rese dal Martino, dal Farina e dallo stesso Micillo.

7. Avverso la predetta sentenza, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in due motivi.7.1.

Con il primo motivo deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza con cui la Corte di appello di Perugia, immotivatamente, revocava, in data 19 febbraio 2020, la precedente ordinanza del 14 giugno 2019 disponente l'acquisizione integrale del fascicolo relativo al giudizio di cognizione.

La Corte, infatti, procedeva a tale revoca dopo aver reiterato per ben tre volte la richiesta di acquisizione del fascicolo, assolutamente necessaria al fine di consentire la complessiva rilettura organica e sistematica di tutte le prove.

Il giudice, tuttavia, non spiega le ragioni di tale decisione, e, nonostante ciò, nella sentenza di rigetto dell'istanza di revisione richiama e menziona stralci delle dichiarazioni rese dai vari collaboratori di giustizia così come trascritti nella sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di appello di Napoli, senza pertanto leggerle nella loro interezza.

7.2. Con il secondo motivo deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'assenza della motivazione - anche grafica - riguardo alle nuove prove sopravvenute, con particolare riferimento alle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], entrambi escussi dinanzi alla Corte di appello di Perugia.

Quest'ultima, infatti, ripercorre apoditticamente il ragionamento effettuato dalla Corte di appello di Napoli, e non compie alcuna effettiva rivalutazione del compendio probatorio alla luce delle nuove prove.

Tale valutazione complessiva è invece fondamentale, anche in ragione del fatto che, dopo l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] in primo grado emessa dalla Corte di Assise di [OSCURATO:PERSONA], la condanna in appello era stata emessa sulla base delle dichiarazioni di un testimone de relato - il Martino, a conoscenza dei fatti solo per il tramite del [OSCURATO:PERSONA] -, della stessa natura di quelle rese dal Lombardi (che aveva appreso le modalità del delitto dal Micillo); ma una rivalutazione sistematica e dettagliata delle prove era indispensabile anche in ragione della intraneità del Lombardi al clan Belforte, frazione di Maddaloni, nonché della sua imputazione in concorso con [OSCURATO:PERSONA], Micillo, Martino e Farina in un altro procedimento, sicché egli aveva una reale conoscenza sia di costoro, sia dei fatti.

La Corte, inoltre, si risolve per il rigetto senza aver letto integralmente le dichiarazioni rese nell'ambito del giudizio di cognizione, e senza considerare la specifica posizione del Micillo, indotto a dire di aver agito da solo per non menzionare, quale coautore dell'illecito, un soggetto prossimo alla scarcerazione.

Il giudice' non ha neanche argomentato correttamente in ordine all'attendibilità del Lombardi, collaboratore di giustizia ritenuto pienamente credibile nell'ambito di altri procedimenti penali, né con riguardo alle sue dichiarazioni, apprese dall'unico esecutore materiale certo: gli dedica infatti solo una pagina di motivazione su trenta.

La Corte non considera poi il contenuto specifico di talune propalazioni, come quelle rese dal Martino e dal Micillo volte a far ottenere solo a quest'ultimo - e non a [OSCURATO:PERSONA] - più di un semplice stipendio per aver commesso l'omicidio, ovvero quelle da cui emerge come il Martino si preoccupi di scagionare il solo [OSCURATO:PERSONA] agli occhi del Farina.

La motivazione è poi contraddittoria, emergendo dalla stessa ricostruzione operata dalla Corte di appello di Napoli il contrario, laddove asserisce che il Lombardi apparterrebbe a un clan diverso da quello degli altri imputati, nonché laddove afferma che costui abbia appreso le modalità di esecuzione del delitto da terzi non individuati, quando invece, nel corso dell'udienza, il collaboratore riferisce di aver appreso tutto proprio da [OSCURATO:PERSONA], che tendeva a parlare molto perché spesso sotto effetto di droghe.

La difesa sostiene che Micillo afferma di non aver mai raccontato nulla al Lombardi perché, altrimenti, confermerebbe implicitamente anche le informazioni date a quest'ultimo in ordine ad un ulteriore omicidio, per il quale invece il Micillo non ha ancora riportato sentenza di condanna.

8. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi manifestamente infondati e con contenuto di merito e va perciò dichiarato inammissibile.

1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 495 cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza dibattimentale, in data 19.2.2020, con la quale la Corte di appello aveva revocato l'ordinanza di acquisizione del fascicolo relativo al giudizio ordinario di cognizione.

Il motivo è manifestamente infondato.

Nel giudizio di revisione introdotto ai sensi dell'art. 630, lettera c), cod. proc. pen. l'oggetto del giudizio riguarda la verifica se le prove, sopravvenute o nuove, "sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto", mentre è precluso al giudice della revisione di "pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio" (art. 637, comma 3, cod. proc. pen.).

Dunque, nel giudizio di revisione l'attività istruttoria riguarda unicamente le prove che fondano la richiesta di revisione, e non il materiale probatorio già conosciuto nel giudizio ordinario.

Le prove assunte nel giudizio ordinario vanno valutate assieme a quelle acquisite nel giudizio di revisione, al fine di verificarne la capacità dimostrativa in funzione del giudizio da compiere.Nel giudizio di revisione, dunque, non è previsto alcun obbligo di acquisizione dei documenti e dei verbali delle prove del giudizio ordinario, venendo solo in rilievo l'obbligo per il giudice della revisione di valutare le nuove prove unitamente a quelle già assunte e valutate nel giudizio ordinario.

Il motivo, laddove denuncia la violazione dell'art. 495 cod. proc. pen., è dunque manifestamente infondato, mentre nella parte in cui denuncia che "le prove sopravvenute non sono state ragguagliate al materiale probatorio de/processo" risulta articolato genericamente in quanto non indica in quali termini il confronto con i dati desumibili dalle sentenze di condanna ha inciso sulla adeguatezza del giudizio formulato.

2. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio formulato dalla Corte di appello di Perugia.

Il motivo ha contenuto di merito.

La sentenza impugnata ha fondato il giudizio sulla valutazione delle prove dichiarative raccolte nel giudizio di revisione, ritenute inidonee a provare, a fronte delle prove sulle quali era stata fondata la condanna, l'estraneità al fatto del condannato [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la Corte umbra ha motivato la negativa valutazione delle prove dichiarative assunte sia con riguardo al profilo della soggettiva credibilità sia in relazione all'attendibilità oggettiva.

Il secondo motivo di ricorso propone una lettura alternativa delle prove assunte finalizzata a superare anche le contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni rese dai due dichiaranti assunti nel giudizio di revisione.

La difesa non articola una censura alla struttura della motivazione posta a fondamento del giudizio, bensì esprime dissenso rispetto al giudizio e prospettando al collegio una diversa valutazione di merito, non consentita nel giudizio di legittimità.

3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. cencluck ch-ieslegKie l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 3 marzo 2014, irrevocabile il 14 novembre 2014, la Corte di Assise di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dalla Corte di Assiste di [OSCURATO:PERSONA] in data 26 aprile 2012, condannava [OSCURATO:PERSONA] per i reati di concorso in omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA], e per i reati di concorso in detenzione e porto illegale delle armi e delle munizioni utilizzate per commettere l'omicidio. 1.1. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di Assise di appello di Napoli, il 24 maggio 2006 [OSCURATO:PERSONA], elemento di spicco della criminalità organizzata di Maddaloni avente legami sia con il clan dei Casalesi sia con quello dei Belforte, veniva ucciso con dei colpi d'arma da fuoco in Piazza dell'Emigrante a Cervino. [OSCURATO:PERSONA] confessava di essere il mandante dell'omicidio e che, dopo essersi recato in Spagna al fine di crearsi un alibi e dopo il fallimento di un primo tentativo di esecuzione del delitto da parte di due uomini appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] detto "Squadrone", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli dissero che "avrebbero risolto loro la questione"; ed invero, dalle intercettazioni telefoniche disposte in un altro procedimento, emergeva che il Micillo telefonò al Martino tre ore dopo per dirgli di stappare lo champagne. [OSCURATO:PERSONA] inoltre riferiva di aver appreso da Micillo e da [OSCURATO:PERSONA] le dinamiche del delitto, ossia che l'Amoroso era andato a Cervino a comprare della droga da [OSCURATO:PERSONA] e che lì era stato ammazzato da loro. Martino, inoltre, dichiarava che ad indurre lui ed i suoi complici a decidere di compiere il delitto di Amoroso, dopo anni di affari insieme, erano stati, innanzitutto, i problemi relativi alla gestione del settore dei videopoker, da cui si voleva escludere definitivamente l'Amoroso; la gestione del settore degli stupefacenti; le intemperanze caratteriali della vittima, che più volte aveva picchiato qualche compagno. La decisione di uccidere l'Amoroso, infatti, era stata presa a Natale 2005, ma era stata rinviata fino al marzo 2006, quando l'Amoroso diede pubblicamente uno schiaffo a D'[OSCURATO:PERSONA], dello stesso clan dei Maddaloni. La Corte giudicava attendibili le dichiarazioni rese dal Martino, avendo costui spiegato le ragioni della sua collaborazione - 'consistenti in motivi familiari, essendosi reso conto che "non poteva essere d'aiuto alla famiglia continuando a commettere reati - e avendo ricostruito sia il suo passato criminale, sia quello delle persone direttamente o indirettamente coinvolte nell'omicidio, in modo corrispondente alle complessive acquisizioni probatorie desunte anche da precedenti sentenze passate in giudicato. Inoltre, la Corte riteneva rilevante la circostanza che il Martino avesse innanzitutto accusato se stesso, sebbene dopo la condanna in primo grado, e che, per quanto fosse un testimone de relato perché non aveva preso direttamente parte alla fase esecutiva del delitto, aveva comunque avuto conoscenza dei fatti nella loro immediatezza da parte dei coimputati autori dell'omicidio (uno dei quali aveva a sua volta confessato l'addebito); ciò era ulteriormente corroborato dall'assenza di motivi di astio tra lui e il [OSCURATO:PERSONA], sicché le dichiarazioni eteroàccusatorie non potevano considerarsi calunniose. L'attendibilità estrinseca delle affermazioni di Martino era comunque ulteriormente comprovata, oltre che dalle intercettazioni e dalle complessive risultanze probatorie, anche dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], amico e sodale della vittima. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] infatti riferiva che l'Amoroso, al fine di procurarsi della droga prima di recarsi dall'amante a Montesarchio, si rivolgeva al [OSCURATO:PERSONA], per farsela fornire tramite il Micillo; e che, poco dopo che [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA]) gliela ebbe portata nel luogo e nell'ora stabiliti, Micillo e [OSCURATO:PERSONA] compivano il delitto, il primo sparando e il secondo alla guida del motoveicolo. Le dichiarazioni rese dal Farina trovavano riscontri nelle affermazioni degli altri collaboratori di giustizia - in particolare, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che avevano altresì riferito che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano deciso di punire Micillo e [OSCURATO:PERSONA] per aver compiuto l'azione omicidiaria -, nonché, parzialmente, nelle intercettazioni ambientali compiute a casa del Farina. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato attendibile dalla Corte innanzitutto perché forniva una dettagliata spiegazione delle dinamiche intercorrenti tra i vari clan e tra i coimputati: riferiva infatti che lui, gli altri imputati e l'Amoroso facevano parte del medesimo clan di cui essi stessi erano espressione verticistica, e che avevano stipulato con i Belforte un accordo spartitorio al 50% di tutti i proventi derivanti dalle grosse estorsioni, mentre le piccole estorsioni rimanevano di gestione esclusiva. Raccontava altresì che l'astio da parte del Martino nei confronti dell'Amoroso era sorto sia a causa di questioni affaristiche, sia a seguito di plurimi episodi di violenza nei confronti del Martino e del [OSCURATO:PERSONA], dovuti dalla disapprovazione circa il modo in cui costoro avevano gestito gli affari durante la detenzione dell'Amoroso. [OSCURATO:PERSONA] poi riferiva di aver cercato di scoprire, dopo l'omicidio dell'amico, chi ne fosse stato l'autore e, dando significato alle intercettazioni captate, raccontò in particolare che parlando col [OSCURATO:PERSONA] questi gli disse, con dovizia di particolari, che il giorno del delitto l'Amoroso stava cercando della droga, dando così loro l'occasione per incontrarli, e che i primi colpi di pistola erano stati sparati da Micillo a bordo del motoveicolo guidato da [OSCURATO:PERSONA], mentre i successivi, sparati perché l'Amoroso era ancora vivo, venivano scaricati dal Micillo dopo essere sceso dalla moto. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, spiegò al Farina le ragioni per cui avevano deciso di uccidere l'Amoroso, tra le quali il fatto che costui li avesse picchiati. Farina poi raccontava che il Martino e il Micillo un giorno si erano recati a casa sua per dire che, a seguito dell'omicidio, Micillo non avrebbe più dovuto ricevere uno stipendio, bensì una quota, come loro altri. Il collaboratore, tuttavia, raccontava anche che ogni volta che parlava col Martino del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio, il primo tendeva sempre a glissare e a parlare di altro. 2. In data 4 aprile 2017, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza per ottenere, ai sensi dell'art. 630, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., sulla base di una missiva dell'aprile 2015 proveniente dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e delle dichiarazioni rese il 13 settembre 2016 al Pubblico Ministero da [OSCURATO:PERSONA], la revisione della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli. 2.1. In particolare, nella sua missiva dell'aprile 2015, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], detenuto, si assumeva l'esclusiva responsabilità dell'esecuzione materiale dell'omicidio delegatogli da [OSCURATO:PERSONA], affermando di averlo compiuto da solo non potendo fidarsi del [OSCURATO:PERSONA] perché, oltre a non essere in grado di guidare la moto e a parlare troppo, aveva un'indole timorosa; sosteneva perciò che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Martino e Farina erano solo bugie. 2.2. Il collaboratore di giustizia Lombardi - che era stato coimputato con [OSCURATO:PERSONA], Micillo, Martino e Farina nell'ambito di un altro procedimento -, nelle sue dichiarazioni rese all'interrogatorio del 13 settembre 2016 al [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, tra le altre cose, invece, asseriva che ad aiutare Micillo nel compimento dell'omicidio, alla guida della moto, era stato [OSCURATO:PERSONA], fratello di Filippo. 3. Con ordinanza del 18 aprile 2017, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l'istanza. 4. Avverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione. 5. Con sentenza emessa in data 20 giugno 2018, la prima sezione penale di questa Corte annullava l'ordinanza impugnata e rinviava alla Corte di appello di Perugia per il giudizio di revisione. 6. Con sentenza del 19 febbraio 2020, la Corte di appello di Perugia, in sede di giudizio di rinvio, rigettava l'istanza di revisione della sentenza emessa in data 3 marzo 2014. La Corte fondava la sua decisione sulla inidoneità delle nuove prove, unitamente a quelle già accertate nel giudizio di cognizione, a scalfire la solidità e la certezza della ricostruzione operata dalla Corte di Assise di appello di Napoli.6.1. In particolare, a fronte della richiesta di spiegazioni circa la tardività delle dichiarazioni riguardanti l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA], il Micillo affermava che avrebbe voluto dire qualcosa 'al riguardo, "però purtroppo non mi è stato possibile"; pertanto, preso atto della indeterminatezza della spiegazione, la Corte riteneva la sua versione non corrispondente al vero, e non resa in sede di cognizione perché idonea a ripercuotersi sulla situazione processuale del Micillo stesso. Veniva poi evidenziata la divergenza di tale versione con le altre risultanze probatorie, consistenti nelle dichiarazioni del Martino e del Farina, nelle stesse ammissioni del Micillo, nelle captazioni avvenute a casa del Farina, nonché nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la consegna materiale della droga, che il Micillo, in sede di revisione, asseriva stesse per compiere lui - per poi invece tirare fuori la pistola -, non combaciava con la presenza sul luogo del delitto del [OSCURATO:PERSONA], incaricato, come affermato dal [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo, de relato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]), proprio di consegnare la droga. La Corte poi giudicava il Micillo particolarmente inattendibile anche alla luce della contraddittorietà delle sue dichiarazioni, dapprima - in sede di cognizione - tendenti ad ammettere i fatti "come contestati" in imputazione (ossia con il concorso del [OSCURATO:PERSONA] alla guida del motoveicolo), e poi, invece, volte ad escludere la presenza di chiunque altro; giudicava, infine, inverosimile che l'uccisione di uno dei compartecipi del clan, descritto come un soggetto violento, potesse essere stata compiuta da un unico autore, dopo peraltro il fallimento del tentativo da parte degli uomini dello Ianuale. 6.2. Con riguardo alle dichiarazioni rese dal Lombardi, la Corte le giudicava inattendibili, atteso che costui non faceva parte del gruppo camorristico capeggiato dall'Amoroso e dal Farina e che, pertanto, non aveva potuto avere una conoscenza diretta dei fatti - come d'altronde dallo stesso riferito al pubblico ministero; ne derivava che le informazioni da lui rese costituivano la commistione di acquisizioni di fatti appresi nel tempo da soggetti terzi non individuati, le quali, in assenza di comunicazioni dirette con il Micillo (che aveva affermato di non aver mai raccontato nulla riguardante il delitto al Lombardi), rendevano le propalazioni del collaboratore di giustizia assolutamente non verificabili. La presenza del [OSCURATO:PERSONA], infine, veniva giudicata un'informazione del tutto infondata, perché mai segnalata nel corso del giudizio di cognizione ed in controtendenza rispetto alle dichiarazioni rese dal Martino, dal Farina e dallo stesso Micillo. 7. Avverso la predetta sentenza, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in due motivi.7.1. Con il primo motivo deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza con cui la Corte di appello di Perugia, immotivatamente, revocava, in data 19 febbraio 2020, la precedente ordinanza del 14 giugno 2019 disponente l'acquisizione integrale del fascicolo relativo al giudizio di cognizione. La Corte, infatti, procedeva a tale revoca dopo aver reiterato per ben tre volte la richiesta di acquisizione del fascicolo, assolutamente necessaria al fine di consentire la complessiva rilettura organica e sistematica di tutte le prove. Il giudice, tuttavia, non spiega le ragioni di tale decisione, e, nonostante ciò, nella sentenza di rigetto dell'istanza di revisione richiama e menziona stralci delle dichiarazioni rese dai vari collaboratori di giustizia così come trascritti nella sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di appello di Napoli, senza pertanto leggerle nella loro interezza. 7.2. Con il secondo motivo deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'assenza della motivazione - anche grafica - riguardo alle nuove prove sopravvenute, con particolare riferimento alle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], entrambi escussi dinanzi alla Corte di appello di Perugia. Quest'ultima, infatti, ripercorre apoditticamente il ragionamento effettuato dalla Corte di appello di Napoli, e non compie alcuna effettiva rivalutazione del compendio probatorio alla luce delle nuove prove. Tale valutazione complessiva è invece fondamentale, anche in ragione del fatto che, dopo l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] in primo grado emessa dalla Corte di Assise di [OSCURATO:PERSONA], la condanna in appello era stata emessa sulla base delle dichiarazioni di un testimone de relato - il Martino, a conoscenza dei fatti solo per il tramite del [OSCURATO:PERSONA] -, della stessa natura di quelle rese dal Lombardi (che aveva appreso le modalità del delitto dal Micillo); ma una rivalutazione sistematica e dettagliata delle prove era indispensabile anche in ragione della intraneità del Lombardi al clan Belforte, frazione di Maddaloni, nonché della sua imputazione in concorso con [OSCURATO:PERSONA], Micillo, Martino e Farina in un altro procedimento, sicché egli aveva una reale conoscenza sia di costoro, sia dei fatti. La Corte, inoltre, si risolve per il rigetto senza aver letto integralmente le dichiarazioni rese nell'ambito del giudizio di cognizione, e senza considerare la specifica posizione del Micillo, indotto a dire di aver agito da solo per non menzionare, quale coautore dell'illecito, un soggetto prossimo alla scarcerazione. Il giudice' non ha neanche argomentato correttamente in ordine all'attendibilità del Lombardi, collaboratore di giustizia ritenuto pienamente credibile nell'ambito di altri procedimenti penali, né con riguardo alle sue dichiarazioni, apprese dall'unico esecutore materiale certo: gli dedica infatti solo una pagina di motivazione su trenta. La Corte non considera poi il contenuto specifico di talune propalazioni, come quelle rese dal Martino e dal Micillo volte a far ottenere solo a quest'ultimo - e non a [OSCURATO:PERSONA] - più di un semplice stipendio per aver commesso l'omicidio, ovvero quelle da cui emerge come il Martino si preoccupi di scagionare il solo [OSCURATO:PERSONA] agli occhi del Farina. La motivazione è poi contraddittoria, emergendo dalla stessa ricostruzione operata dalla Corte di appello di Napoli il contrario, laddove asserisce che il Lombardi apparterrebbe a un clan diverso da quello degli altri imputati, nonché laddove afferma che costui abbia appreso le modalità di esecuzione del delitto da terzi non individuati, quando invece, nel corso dell'udienza, il collaboratore riferisce di aver appreso tutto proprio da [OSCURATO:PERSONA], che tendeva a parlare molto perché spesso sotto effetto di droghe. La difesa sostiene che Micillo afferma di non aver mai raccontato nulla al Lombardi perché, altrimenti, confermerebbe implicitamente anche le informazioni date a quest'ultimo in ordine ad un ulteriore omicidio, per il quale invece il Micillo non ha ancora riportato sentenza di condanna. 8. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi manifestamente infondati e con contenuto di merito e va perciò dichiarato inammissibile. 1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 495 cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza dibattimentale, in data 19.2.2020, con la quale la Corte di appello aveva revocato l'ordinanza di acquisizione del fascicolo relativo al giudizio ordinario di cognizione. Il motivo è manifestamente infondato. Nel giudizio di revisione introdotto ai sensi dell'art. 630, lettera c), cod. proc. pen. l'oggetto del giudizio riguarda la verifica se le prove, sopravvenute o nuove, "sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto", mentre è precluso al giudice della revisione di "pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio" (art. 637, comma 3, cod. proc. pen.). Dunque, nel giudizio di revisione l'attività istruttoria riguarda unicamente le prove che fondano la richiesta di revisione, e non il materiale probatorio già conosciuto nel giudizio ordinario. Le prove assunte nel giudizio ordinario vanno valutate assieme a quelle acquisite nel giudizio di revisione, al fine di verificarne la capacità dimostrativa in funzione del giudizio da compiere.Nel giudizio di revisione, dunque, non è previsto alcun obbligo di acquisizione dei documenti e dei verbali delle prove del giudizio ordinario, venendo solo in rilievo l'obbligo per il giudice della revisione di valutare le nuove prove unitamente a quelle già assunte e valutate nel giudizio ordinario. Il motivo, laddove denuncia la violazione dell'art. 495 cod. proc. pen., è dunque manifestamente infondato, mentre nella parte in cui denuncia che "le prove sopravvenute non sono state ragguagliate al materiale probatorio de/processo" risulta articolato genericamente in quanto non indica in quali termini il confronto con i dati desumibili dalle sentenze di condanna ha inciso sulla adeguatezza del giudizio formulato. 2. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio formulato dalla Corte di appello di Perugia. Il motivo ha contenuto di merito. La sentenza impugnata ha fondato il giudizio sulla valutazione delle prove dichiarative raccolte nel giudizio di revisione, ritenute inidonee a provare, a fronte delle prove sulle quali era stata fondata la condanna, l'estraneità al fatto del condannato [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte umbra ha motivato la negativa valutazione delle prove dichiarative assunte sia con riguardo al profilo della soggettiva credibilità sia in relazione all'attendibilità oggettiva. Il secondo motivo di ricorso propone una lettura alternativa delle prove assunte finalizzata a superare anche le contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni rese dai due dichiaranti assunti nel giudizio di revisione. La difesa non articola una censura alla struttura della motivazione posta a fondamento del giudizio, bensì esprime dissenso rispetto al giudizio e prospettando al collegio una diversa valutazione di merito, non consentita nel giudizio di legittimità. 3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile
Sentenza Cassazione n. 37989/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris