CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 settembre 2023
Cassazione n. 29657/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso iscritto al n. 5736/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1569/2019 depositata il 04/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: a seguito di provvedimento cautelare con cui era stata ordinata l’esecuzione degli accorgimenti tecnici necessari per l’eliminazione di immissioni sonore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di residenti nell’immobile sito in Sappanica (AN) alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 138, la prima inoltre usufruttuaria dell’immobile ed il terzo nudo proprietario, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo , previa conferma dell’ordine di cessazione delle immissioni, la condanna al risarcimento del danno per il pregiudicato godimento dell’immobile e per la sua svalutazione. Previa CTU, il Tribunale adito accolse la domanda, condannando la società convenuta al risarcimento del danno per la devalutazione dell’immobile nella misura di Euro 372.000,00 in favore del nudo proprietario e dell’usufruttuaria. Avverso detta sentenza propose appelloTelecom Italia [OSCURATO:SOCIETA]., mentre l’originaria parte attrice propose appello incidentale. Con sentenza di data 4 novembre 2019 la Corte d’appello di Ancona, in parziale accoglimento dell’appelloprincipale ed in accoglimento dell’appello incidentale, rigettò la domanda di risarcimento per devalutazione dell’immobile e condannò Telecom Italia al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di Euro 15.000,00 per ciascuno degli appellanti incidentali, oltre rivalutazione ed interessi. Premise la corte territoriale che allo scopo di accertare il superamento della normale tollerabilità da parte delle immissioni acustiche i mezzi di prova ammessi non potevano che avere natura di accertamenti tipicamente tecnici, venendo di regola compiuti mediante CTU (in tali casi di natura percipiente) e che l’accertamento dell’intollerabilità delle immissioni era una condizione dell’azione, che doveva risultare al momento della decisione, non essendo sufficiente la mera lesività potenziale del fatto. Oss ervò quindi che, sulla base della documentazione in atti e dell’istruttoria svolta in primo grado, ricorreva la legittimazione dei tre attori per il danno da pregiudicato godimento dell’immobile di loro residenza, mentre per il danno da svalutazione dell’immobile la legittimazione era dei soli titolari del diritto(di usufrutto e di nuda proprietà). Aggiunse che non vi era prova di immissioni successive agli interventi compiuti da Telecom dopo l’ordine emanato con il provvedimento cautelare, avendo attestato il CTU che dopo la bonifica effettuata il livello acustico era conforme alla normativa, mentre, a parere del CTU, avrebbero superato la normale tollerabilità i frequenti interventi di manutenzione, per cui, sempre secondo il CTU, dalla potenziale immissione rumorosa nel caso di interventi di manutenzione del sito Telecom sarebbe derivata una eventuale diminuzione di valore, stimata nella misura di Euro 372.000,000. Osservò quindi che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non vi era prova di esistenza di immissioni nel periodo posteriore gli interventi di bonifica, né vi era prova, a parte quanto appena osservato sull’an debeatur, circa la tentata vendita a terzi dell’immobile, circa il prezzo a cui la parte attrice sarebbe stata costretta a venderloe circa anche la dipendenza del relativo fallimento dalle lamentate immissioni. Aggiunse che, considerato che l’art. 844 cod. civ. tutelava la accertata situazione attuale e intollerabile, e non regolava il pericolo derivante da possibili fenomeni futuri, infondata era l’istanza risarcitoria del danno da deprezzamento dell’immobile. Osservò infine che fondato era l’appello incidentale avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale da diminuita fruibilità dell’ambiente domestico, limitatamente però al periodo intercorso fra l’accertamento delle immissioni illecite e l’esecuzione degli interventi di bonifica. Hannoproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la parte intimata, che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoriadai ricorrenti in via principale. Considerato che: muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 844, 2043, 2056, 1223, 1226, 2697, 2727, 2729 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che è stato negato il danno da deprezzamento dell’immobile anche per il periodo in cui le immissioni superavano la normale tollerabilità prima degli interventi di bonifica, per cui, non facendo venir meno la cessazione delle immissioni l’attività illecita pregressa, per il periodo indicato doveva essere riconosciuta la perdita subita. Aggiunge che, contrariamente a quanto affermato dal giudice 5 di appello, l’unico mezzo di prova ammissibile del superamento della normale tollerabilità da parte delle immissioni non è la consulenza tecnica, potendo la circostanza essere provata anche mediante testimonianze e presunzioni, quali l’oggettiva vicinanza del traliccio all’abitazione, l’assoluta quiete della zona, i ricorrenti interventi manutentivi, il carattere discontinuo e spontaneo delle immissioni. Il motivo è inammissibile. Esso si compone di due censure, la prima relativa alla necessità di riconoscere il danno da deprezzamento commerciale per il periodo antecedente gli interventi di bonifica disposti dal provvedimento cautelare, la seconda avente ad oggetto la non riducibilità alla CTU dei mezzi di prova del superamento da parte delle immissioni della normale tollerabilità. Quanto alla prima censura va detto che essa si scontra con il giudizio di fatto del giudice del merito secondo cui non è stata dimostratala perdita di occasioni di vendita a causa delle immissioni o circostanze in cui la vendita sarebbe potuta avvenire al prezzo svalutato in conseguenza delle immissioni. Un conto è infatti lamentare la diminuzione di valore venale del bene, che è profilo astrattamente suscettibile di risarcimento anche quando il bene resti in proprietà ed in godimento del medesimo soggetto e dunque a prescindere dalla immediata monetizzazione del bene (cfr. Cass. n. 16585 del 2019), altra cosa è riferire il decremento patrimoniale ad un periodo particolare, il che significa mettere in relazione il bene alle occasioni in cui sarebbe stato venduto in base al valore svilito. Ciò che nel motivo si rappresenta è questa seconda evenienza, la quale è meritevole di apprezzamento in presenza di circostanze nelle quali il deprezzamento sarebbe venuto in rilievo, ma di tali circostanze, ha accertato il giudice del merito, non è stata fornita alcuna prova. La seconda censura non coglie la ratio decidendi, ed è pertanto priva di decisività. Il giudice del merito non ha inteso stabilire una gerarchia legale fra le prove, per cui la CTU sarebbe l’unica prova ammessa dal punto di vista giuridico in relazione alla circostanza del superamento della normale tollerabilità. La Corte d’appello ha solo attribuito maggior pregnanza probatoria all’apprezzamento del consulente tecnico rispetto ad altri mezzi probatori e questo è nei poteri del giudice del merito, poiché a costui spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 331 del 2020). Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 118 att. cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la motivazione è inesistente, e comunque vi è omesso esame di circostanze decisive, perché il giudice di appello da una parte mediante la CTU ha richiamato l’esistenza delle immissioni – successiv e ai lavori di bonifica - provocate dai lavori di manutenzione, dall’altra, non condividendo senza motivazione le osservazioni del CTU su tali immissioni, ha disatteso la domanda risarcitoria del danno patrimoniale. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 844, 20423, 2056, 2727, 2729 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha erroneamente ricondotto il danno patrimoniale non al deprezzamento commerciale, ma all’esistenza di inutili trattative per vendere o svendere l’immobile e che ai fini del danno da deprezzamento è ininfluente che i beni siano messi in vendita. Aggiunge che non vi è stata cessazione della rumorosità, ma la conversione in una diversa forma di rumorosità.Con il quartomotivo si denuncia violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 118 att. cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la motivazione risulta inesistente perché non si colgono le ragioni per le quali l’accertamento da parte del CTU della rumorosità derivante dai frequenti interventi manutentivi e la estrema vicinanza del traliccio alla abitazione non sarebbe degno di considerazione. I motivi dal secondo al quarto, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sonoinammissibili. Le censure sono tutte relative al mancato riconoscimento del danno patrimoniale nonostante l’asserita presenza di immissioni acustiche, stavolta dipendenti non da ciò che aveva dato causa al procedimento cautelare (per essere state quelle immissioni eliminate), ma dai ricorrenti interventi di manutenzione del sito Telecom. Al riguardo va subito detto che, alla stregua del giudizio di fatto del giudice del merito, il CTU ha parlato solo di «potenziale immissione rumorosa», e non dunque di attualità delle immissioni. Su tale premessa il giudice di appello ha negato la spettanza del danno patrimoniale sulla base della seguente ratio decidendi: l’art. 844 cod. civ. tutela la accertata situazione attuale e intollerabile, e non regola il pericolo derivante da possibili fenomeni futuri.In tale ordine di idee, il giudice del merito ha premesso che l’accertamento dell’intollerabilità delle immissioni è una condizione dell’azione, che deve risultare al momento della decisione, non essendo sufficiente la mera lesività potenziale del fatto. Laratio decidendi in termini di non tutelabilità di situazioni di pericolo e potenziale lesività non è stata impugnata, per cui le censure contenute nei tre motivi in discorso sono prive di decisività.Passando al ricorso incidentale, con l’unico motivo si denuncia violazione degli artt. 2043, 1223 e 2697 cod. civ., 100 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..Osserva la parte ricorrente in via incidentale che non è dato intendere a quale titolo sia stato riconosciuto il danno non patrimoniale in favore di [OSCURATO:PERSONA], posto che quest’ultima è priva di diritti sull’immobile e non vi è prova che tutti e tre gli attori risiedessero nell’immobile, per cui l’unica legittimata ad invocare il risarcimento era l’usufruttuaria. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha affermato che sulla base della documentazione in atti e dell’istruttoria svolta in primo grado, ricorreva la legittimazione dei tre attori per il danno da pregiudicato godimento dell’immobile di loro residenza. Il giudizio di fatto è stato quindi nel senso che, sulla base delle risultanze istruttorie, nell’immobile risiedevano tutti e tre gli attori. Il motivo di ricorso, in quanto si limita a contrastare tale giudizio di fatto sulla base di una censura che involge esclusivamente un’indagine di merito, non è scrutinabile nella presente sede di legittimità. La reciproca soccombenza costituisce ragione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione. Poiché i ricorsivengono disattes i , sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile sia il ricorso principale ch e il ricorso incidentale.Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrentiprincipali e del la ricorrente incidentale, dell’ulterior