CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 12779/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04KGF5X) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 1 ottobre 2017); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale ci si duole della mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, è generico e manifestamente infondato, avendo il Giudice censurato - come già il Tribunale (vedasi, inoltre, pag. 4 della sentenza di primo grado) - legittimamente assegnato valenza negativa, nell'ambito del giudizio prognostico richiesto ai fini della sostituzione della pena detentiva, alla condizione di recidivo nella commissione di delitti contro il patrimonio dell'imputato a dispetto della sua giovane età, di tale condizione essendo stata adeguatamente argomentata la sua negativa incidenza sull'adempimento delle prescrizioni correlate alla detenzione domiciliari (traendo, il prevenuto, le proprie fonti di sostentamento dalla commissione di delitti contro il patrimonio); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]