CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 18566/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 143) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo e corretta in diritto per quanto concerne l'applicazione della disciplina di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 20-bis cod. pen. e 58 I. 689/81. In particolare, la Corte distrettuale ha logicamente argomentato il diniego di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, avendo essenzialmente ritenuto la misura sostitutiva non idonea a fronteggiare l'esigenza di tutela del bene giuridico, attesa la reiterazione da parte del prevenuto di condotte illecite analoghe in un breve lasso di tempo, nonostante i benefici concessi della sospensione condizionale della pena. Pertanto, non sussisteva alcuna necessità di fissare apposita udienza, avendo immediatamente deciso sul punto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]