CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43270/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, dichiarava estinto per prescrizione il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e ne confermava la condanna per il residuo reato di bancarotta fraudolenta documentale, rideterminando la pena principale nella misura indicata in dispositivo. di che aveva ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per il delitto contestatogli per il solo suo ruolo di prestanome. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il prevenuto fosse, ancorchè da prestanome, perfettamente consapevole delle illecite modalità di gestione della società in cui aveva accettato di fungere da amministratore di diritto. 2 - D'ufficio però la sentenza impugnata va annullata: - senza rinvio, in relazione alla applicata interdizione dai pubblici uffici, posto che la pena detentiva era stata ridotta sotto i tre anni di reclusione; - con rinvio, quanto alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 e della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, del 28 febbraio 2018, Suraci, che hanno, rispettivamente, affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui ne dispone la misura fissa, e la necessità di determinarne la durata in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen..IS P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici che elimina. Annulla la medesima sentenza limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. con rinvio per nuovo esame a diversa Sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensor