CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05559/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29818/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] domicilio digitale , ; -ricorrente principale e controricorrente all’incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1521/2020 depositata il 04/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal la consiglieraAnnamaria Casadonte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il giudizio trae origine dalla citazione notificata il 7 giugno 2004 da [OSCURATO:SOCIETA]. - già [OSCURATO:SOCIETA]. - , quale cessionaria del ramo di azienda del [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito denominate anche Impresa), al Consorzio per lo Sviluppo industriale e di [OSCURATO:PERSONA] alle imprese della provincia di Foggia (d'ora in poi Consorzio), al fine di sentire accertare la corretta esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto stipulato dalle parti il 15 luglio 1998 e riguardanti la realizzazione di nastri trasportatori per la movimentazione dei carichi secchi, sfusi e in sacchi, del porto di Manfredonia. 2.Contestualmente l’Impresa chiedeva al tribunale di dichiarare: a) illegittimità del rifiuto da parte del Consorzio alla richiesta di novazione dei termini contrattuali di esecuzione delle opere avanzata da parte attrice; b) che la maggiore durata dei lavori era imputabile esclusivamente al Consorzio; c)il colpevole ritardo con il quale il Consorzio aveva redatto il verbale di ultimazione dei lavori; d) l'inadempimento da parte del medesimo Consorzio all'obbligo di prendere in consegna le opere, chiedendo al tribunale di emettere il relativo ordine; e)la necessità di nominare immediatamente un sequestratario delle opere ai sensi dell'articolo 1216 cod. civ.; f) l'inadempimento da parte del Consorzio all'obbligo di redigere il conto finale dei lavori; g) l'inadempimento da parte del Consorzio all'obbligo di eseguire il collaudo definitivo delle opere; e per l’effetto condannare il Consorzio al pagamento delle somme seguenti: -euro 4887793,40 per le riserve contabilizzate fino al settimo Sal; - euro 977.060,88 a titolo di oneri sostenuti per il presidio dell'impianto dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2003 e suddivise: in euro 203.189,41 per spese di guardiania, euro709.031,00 per costi del personale, euro 13.708,00 per costi energia elettrica, euro 5.907,00 per spese telefoniche, euro 3225,47 per spese di acquedotto e fognatura, euro 42.000,00 per spese autovetture; - euro 321.649,36 per l’esecuzione di interventi strutturali non previsti in contratto ed eseguiti sulle strutture NS ed NS3; -euro 300.000,00, per i costi sostenuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] per la redazione del progetto di variante ordinato dal Consorzio: - euro 212.203,36 per i costi sostenuti per l'esecuzione dei collaudi provvisori; -euro 17.703,60 per i costi sostenuti per lo spostamento degli uffici e dei magazzini; -euro 2.000.816,307 62 a titolo di interessi sulle somme di cui sopra; -euro 448.072,97 a titolo di saldo dei lavori allo stato finale oltre interessi e rivalutazione dalla condanna all'effettivo pagamento. 3.Nel giudizio iscritto al n. 3047/2004 r.g. si costituiva il Consorzio che proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale chiedendo preliminarmente il rigetto delle domande proposte dalla parte attrice e, per contro, l'accoglimento delle domande di accertamento dell'inadempimento da parte dell'impresa agli obblighi assunti, nonché di accertare che il verbale di ultimazione dei lavori era divenuto inefficace per non avere l'Impresa appaltatrice eseguito i lavori in esso indicati; di dichiarare che la maggiore durata dei lavori era imputabile esclusivamente a quest’ultima con la condanna della stessa al pagamento delle seguenti somme: - euro 4.205.398,36 a titolo di penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori; -euro 413.165,52 quale rimborso dei costi necessari per il ripristino della cabina elettrica di trasformazione a terra; -euro 464.811,20 per il rimborso dei costi necessari per il ripristino delle strutture metalliche costituenti le gallerie sul pontile; -euro 154.937,06 quale rimborso dei costi per l'elaborazione del progetto di variante e di verifica strutturale delle gallerie sul pontile; - euro 812.386,70 quale rimborso delle spese relative alla mancata realizzazione della seconda perizia; - euro 1.807.599,14 quale rimborso per il mancato esercizio economico dei nastri trasportatori a causa del ritardo nella ultimazione dei lavori; - euro 464.811,20 quale recupero delle somme relative al pagamento delle parcelle professionali dei collaudatori in corso d'opera tecnico- amministrativi e statici; - euro 1.549.370,60 quale rimborso delle spese di riassetto delle opere eseguite ed eventualmente deperite per il mancato esercizio e la manutenzione oltre gli interessi di legge. 4. [OSCURATO:PERSONA] formulava altresì l'espressa riserva di proporre una domanda di condanna al pagamento delle somme relativamente a tutte quelle altre situazioni che sarebbero state contesta bili all'atto della consegna dell'impianto. 5. In un secondo giudizio iscritto r.g. 1108/2006 il [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] agivano nei confronti del Consorzio per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 129.636,00 oltre interessi dal dovuto al saldo a titolo di svincolo delle ritenute contrattuali dello 0.50% per pagamenti in corso d'opera e per la fattura n. 127 del 1986 non pagata, con le condanna alle spese di lite. 6. In detto secondo giudizio si costituiva il Consorzio che contestava la domanda attrice sia in ordine alla eccepita mancanza di legittimazione in capo alla curatela fallimentare a seguito della cessione del ramo di azienda, sia con riguardo alla mancata verificazione della condizione del collaudo finale e della esecuzione delle opere nonché, infine, per l'errata quantificazione del dovuto. 7.Nel giudizio veniva chiesta la chiamata in causa dell’Impresa in ragione della mancata ultimazione delle opere ed al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno. 8.Nel giudizio si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]. eccependo il difetto di legittimazione passiva per avere conferito nella società controllata [OSCURATO:PERSONA] il ramo d'azienda e per essere fondamento della domanda, da un canto, obblighi che la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva assunto nei confronti del Consorzio e non verso il Fallimento e, dall'altro, crediti espressamente esclusi dalla cessione del ramo d'azienda da parte della Curatela fallimentare. 9.Riuniti i due giudizi, veniva espletata una prima consulenza tecnica ed all’esito era emessa la sentenza non definitiva n.1605/2012 con la quale il tribunale dichiarava inammissibile la domanda di risoluzione per inadempimento proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Consorzio sulla base della ritenuta tardività della domanda perché svolta nell'udienza di precisazione delle conclusioni. 10. Con separata ordinanza veniva disposta la prosecuzione dei due processi riuniti ed all’esito di nuova ctu, con la sentenza n. 447/2017 il Tribunale di Foggia in parziale accoglimento delle domande dell'Impresa condannava il Consorzio al pagamento della somma di euro 3.927.426,01 oltre interessi, mentre ne rigettava le domande riconvenzionali. 11.Con atto notificato il 10 maggio 2017 il Consorzio proponeva appello innanzi alla Corte d’appello di Bari avverso la sentenza definitiva e chiedeva il rigetto delle domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] con la citazione del 2004 e l'accoglimento delle domande riconvenzionali proposte con la comparsa di risposta nel primo giudizio e riproposte con il gravame. 12. [OSCURATO:PERSONA] impugnava altresì le statuizioni della sentenza inerenti il [OSCURATO:PERSONA] ribadendo il rigetto della domanda in quanto infondata. 13. Nel giudizio d'appello si costituivano la TME [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nonché la [OSCURATO:SOCIETA] contestando l'appello principale e articolando a loro volta appello incidentale,sia nei confronti della sentenza definitiva che nei confronti di quella non definitiva. 14. Sospesa la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisa con la sentenza qui impugnata in riforma della sentenza di primo grado. 15. La Corte d'appello rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto che, diversamente dal giudice di primo grado, riteneva ammissibile in quanto non tardiva. In particolare, la corte territoriale ha negato la risoluzione per inadempimento del Consorzio; interpretato il contratto come “appalto chiavi in mano”, ponendo sull’appaltatore obblighi di completamento anche indipendentemente dalla cooperazione del committente. La corte ha rigettato le domande proposte dalla originaria parte attrice in relazione agli oneri sostenuti per il presidio dell'impianto, agli oneri relativi al saldo dei lavori strutturali aggiuntivi, a quelli concernenti la redazione del progetto di variante, quelli relativi ai collaudi provvisori, al saldo dei lavori sullo stato finale fatta eccezione per gli oneri per lo spostamento di uffici come riconosciuti in sentenza di primo grado e ha rideterminato in € 104.870 le somme dovute a titolo di riserve. 16. La Corte d'appello accoglieva la domanda del Consorzio volta all'accertamento dell'inefficacia del verbale di ultimazione dei lavori per mancato completamento degli stessi da parte dell'impresa appaltatrice e rideterminava in euro 6.948,73 la somma dovuta dal Consorzio alla Curatela del [OSCURATO:PERSONA]. 17. Inoltre la Corte d’appello accoglieva la domanda del Consorzio per il ripristino della cabina elettrica di trasformazione a terra e riassetto delle opere eseguite ed eventualmente deperite per mancato esercizio o manutenzione, e determinava l'importo dovuto in euro 1.298.066,60oltre la rivalutazione monetaria ed interessi. 18. Con riguardo al l'appello incidentale di TME [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di [OSCURATO:SOCIETA] la Corte barese condannava il Consorzio a ricevere in consegna l'opera nello stato in cui si trovava,rigettando tutte le altre domande delle parti, dichiarando risolto il contratto di appalto , compensando parzialmente per un terzo le spese e condannando per il resto l’Impresa. 19. La cassazione della sentenza della Corte d’appello pubblicata il 4/9/2020 e notificata il 18/9/2020 è ora chiesta dal TME [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato il 17/11/2020 ed affidato a cinque motivi, cui resiste il Consorzio per l’Area di sviluppo industriale di Foggia con controricorso notificato il 28/12/2020 articolando, a sua volta, ricorso incidentale affidato a due motivi, cui resiste la ricorrente principale. 20. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 21. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per la mancata considerazione ai fini della decisione di fatti ritenuti pacifici. In particolare, l’Impresa sostiene che la corte d’appello abbia fondato la propria decisione su un presupposto contrario a un fattonon contestato e documentalmente provato ritenendo, invece, che sarebbe stato l’appaltatore a dover provvedere al potenziamento dell’impianto elettrico del porto (alla potenza di 2.500 kW), funzionale ai collaudi dei nastri trasportatori. 21.1. Al contrario secondo TME, tale onere spettava esclusivamente al Consorzio, come da atti e da ammissioni esplicite. L’erronea ricostruzione del fatto avrebbe portato al rigetto della riserva n. 5 iscritta per le spese e costi vari derivanti dall’impossibilità di accedere alle cabine elettriche e per l’indisponibilità di energia (riconosciuta, invece, in primo grado) e quindi della correlata domanda risarcitoria. 21.2. TME evidenzia che proprio questa svista aveva condotto la Corte territoriale a considerare insussistenti gli inadempimenti del Consorzio. Inoltre, la stessa erronea premessa ha influenzato il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento. 21.3.La censura è inammissibile. 21.4. La violazione dell'art. 115 cod.proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (Cass. 4699/2018; id. 30173/2021). 22.Con il secondo motivo di deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1206,1175, 1375, 1374, 1362, 1366,1369 e 1371 cod. civ. per avere la Corte d’appello affermato che, in un appalto “chiavi in mano”, l’appaltatore debba svolgere tutte le prestazioni necessarie all’ultimazione dell’opera “prescindendo dalla cooperazione del committente”. 22.1. Questa interpretazione è ritenuta giuridicamente scorretta, perché anche in un appalto chiavi in mano: il contratto non è aleatorio; la cooperazione del committente resta spesso necessaria (artt. 1206, 1175, 1375 cod. civ.); il committente resta obbligato a eseguire prestazioni essenziali per permettere all’appaltatore di adempiere. Parte ricorrente si duole che la corte territoriale non abbia considerato che il Consorzio non ha adeguato le cabine elettriche preesistenti alle nuove normative, non ha potenziato la rete elettrica, non ha collaborato ai collaudi, rendendoli impossibili. La Corte d’appello, fondandosi su una concezione distorta dell’appalto chiavi in mano, ha così escluso ingiustamente l’inadempimento del Consorzio. 22.2. La censura è inammissibile perché, nonostante si deduca formalmente la violazione e falsa applicazione di norme regolatrici - gli artt. 1206, 1175, 1375, 1374, 1362, 1366, 1369 e 1371 cod. civ. - in relazione all’art. 360, comma primo . n. 3 , cod. proc. civ., in realtà ess a non è articolata mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (cfr. Cass. 26/1/2004, n. 1317; id.8/11/2005, n. 21659;id. 19/10/2006, n. 22499; id. 16/1/2007, n. 828; id. 15/01/2015, n.635; Cass. Sez. Un. 23745/2020). 22.3.Al contrario ciò che parte ricorrente censura è l'interpretazione e la ricostruzione che la Corte d'appello ha motivatamente fornito relativamente al contratto d'appalto, agli atti successivi e all'intero rapporto contrattuale intercorso tra il Consorzio e l’Impresa; si tratta di una valutazione che costituisce un tipico accertamento di fatto , il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità quando, come nel caso di specie,è sorretto da adeguata e corretta motivazione. 23. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia e per contraddittorietà e/o apparenza della motivazione (art.111, comma 6, Cost., art. 132 comma 2, n.4 , cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.) con riferimento alle condotte ostruzionistiche poste in essere dalla committente in relazione all’ingiustificato diniego delle proroghe del termine di ultimazione dei lavori richieste motivatamente dall'impresa. 23.1. L’impresa aveva chiesto proroghe perché il collaudo finale non era possibile a causa della mancata fornitura della necessaria potenza elettrica (fatto non imputabile all’appaltatore). [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, aveva riconosciuto che il ritardo non era colpa dell’appaltatrice e non aveva applicato penali ma aveva negato ogni proroga, senza alcuna giustificazione logica e contro il parere della [OSCURATO:PERSONA]. 23.2. Secondo parte ricorrente, la corte d’appello non ha esaminato le specifiche doglianze sull’illegittimità del diniego di proroga (violazione dell’art. 112 cod.proc . civ.). La Corte territoriale ha, inoltre, fornito una motivazione apparente e contraddittoria, in contrasto con il principio di buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.); il giudice d’appello non ha applicato i principi giurisprudenziali sulla cooperazione necessaria del committente. 23.3. La doglianza è inammissibile perché non è correlata con la motivazione della sentenza impugnata. La corte d'appello ha espressamente esaminato le questioni poste dalle parti nel paragrafo intitolato “le questioni poste dalle parti” a pagina 33 e a pagina 34 della sentenza nonché a pagina 61, nell’ambito del paragrafo intitolato “le riserve iscritte”, con la conseguenza che si è al di fuori della critica di omessa pronuncia e di contraddittorietà perché la corte d’appello non ha dichiarato che il diniego alle proroghe opposto dalla Consorzio fosse contrario a buona fede, ma ha, invece, evidenziato che la concessione della proroga rientrava nella sfera di discrezionalità dell'amministrazione. 24. Con il quarto motivo si deduce l’errata applicazione dell’art. 31 del d.P.R. 1063/1962 con riferimento al diritto alle proroghe. 24.1.L’Impresa sostiene che la corte d’appello abbia valutato la questione delle proroghe applicando criteri tipici della fase di gara (pubblicistica), e non quelli propri della fase esecutiva del contratto, a cui invece si applica l’art. 31 del d.P.R. 1063/1962. 24.2.Questa norma prevede espressamente che la proroga vada concessa quando il ritardo non sia imputabile all’appaltatore e sia motivatamente richiestaprima della scadenza del termine. 24.3. Secondo l’Impresa i ritardi non erano pacificamente imputabili ad essa, le proroghe erano state richieste correttamentee controparte aveva rifiutato arbitrariamente: la Corte d’appello non ha operato correttamente la sussunzione giuridica di queste deduzioni , confondendo il piano delle condotte preesecutive con quello esecutivo del contratto. 24.4. La censura è inammissibile. La dedotta violazione di legge inerisce ad una questione interpretativa non trattata dalla corte d’appello (cfr. pag. 38 e 39 della sentenza), né risulta dal ricorso spiegato dove la stessa fosse stata in precedenza dedotta nel giudizio di merito. 25.Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. per l’erronea interpretazione del capitolato d’appalto. 25.1.L’ultimo motivo riguarda l’interpretazione degli obblighi di custodia e manutenzione dell’opera. Secondo la corte d’appello, l’Impresa aveva violato l’art. 4.1 del capitolato speciale riguardo alla custodia dei nastri trasportatori. Parte ricorrente assume, al contrario,che l’art. 4.1 si applica solo dopo l’ultimazione dei lavori, nella fase che precede il collaudo che la corte territoriale abbia interpretato il contratto in modo atomistico, senza tener conto delle diverse fasi dell’esecuzione e del coordinamento tra le clausole, come impongono gli artt. 1362 e 1363 cod.civ. 25.2. Si tratta di censura dall’evidente carattere meritale e quindi inammissibile che non lamenta la violazione dei criteri ermeneutici impiegati per l’interpretazione del contratto, ma il risultato di essa a cui è pervenuta la corte d’’appello, rendendo un giudizio insindacabile da questa Corte,ove motivatamente ed adeguatamente argomentato, come nel caso di specie. 26.In conclusione il ricorso principale è inammissibile. 27. Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo del ricorso incidentale il Consorzio contesta la violazione dell’art. 54 R.D. 350/1865 e dell’art. 115 cod.proc. civ. in relazione alla riserva n. 9 che la Corte d’Appello aveva ritenuto valida benché riguardasse solo interessi su fatture non pagate, mentre l’art. 54 R.D. 350/1865 consente la formulazione di riserve solo per compensi, e non per gli interessi (per i quali operano artt. 35-36 DPR 1063/1962). 27.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’erroneità della condanna al pagamento di € 104.870,00 sulla base di tale riserva, nonostante l’iscrizione della riserva non fosse necessaria né ammissibile per la voce “interessi” e l’Impresa non abbia provato il decorso del tempo necessario alla maturazione degli interessi. A questo riguardo si deduce la violazione dell’art. 115 cod.proc. civ. per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto che il Consorzio non avesse mai contestato la riserva, mentre nel ricorso incidentale si riporta la pagina dell’atto di appello dove la contestazione era stata svolta. 28. Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 1362-1367 e 1382 cod. civ. e vizio motivazionale (art. 360 , comma primo, n. 5, cod. proc. civ.) per avere la Corte d’appello rigettato la penale per ritardo. 28.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la corte d’appello abbia rigettato la domanda di applicazione della penale contrattuale per ritardo, nonostante la penale fosse chiaramente prevista all’art. 5.8 del Capitolato speciale (“penale di 60 milioni di lire per ogni giorno di ritardo”) ed all’art. 3 del secondo atto aggiuntivo, che modificava e confermava la clausola. 28.2. Inoltre, ad avviso del Consorzio era individuabile con precisione il termine contrattuale e cioè sia sulla base del verbale di ultimazione dei lavori del 13.11.2000 sia in relazione al termine di completamento fissato a 60 giorni dopo, ossia 13.01.2001. 28.3. Peraltro, la corte d’appello stessa aveva accertato che i lavori non erano stati completati. Il verbale di ultimazione era inefficace, il collaudo statico era avvenuto solo nel 2006, e l’impresa non aveva custodito adeguatamente l’opera. La Corte avrebbe contraddittoriamente affermato: da un lato, il grave e perdurante inadempimento dell’appaltatore, dall’altro, l’impossibilità di individuare un termine di ritardo. [OSCURATO:PERSONA] denuncia quindi un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, integrativo del vizio di cui all’art. 360, comma primo,n. 5, cod. proc. civ. 29.Ciò posto occorre preliminarmente osservare che il ricorso incidentale è tardivo perché notificato il 28/12/2020 oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza avvenuta il 18/9/2020 e , stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, esso è perciò inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ. 30. Va poi rilevato in ordine alle spese di lite che in applicazione della soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricorrente. Al contempo si deve osservare che in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di ricorso incidentale tardivo inefficaceai sensi dell'art. 334, comma 2, cod. p roc . c iv ., la soccombenza va riferita alla sola partericorrente in via principale, restando irrilevante sulricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazioneincidentale e , dunque , l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla partericorrente principale (cfr. Cass.33733/2023; id. 15220/2018). 31. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale. Condanna parte ricorrente principale alla rifusione delle spese di lite di euro 30.000,00per compensi oltre ad euro 200,00 per esborsi, 15% per rimborso spese generali e 15% per rimborso spese generali. Ai sensi dell’a