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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025

Cassazione n. 07004/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03YAC2G) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; — (. letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, a fronte del denegato giudizio di prevalenza delle generiche sulla recidiva di cui all'ad 99 comma 4 cp, ritenute equivalenti, prospetta, senza neppure indicare i parametri di riferimento e senza alcun sviluppo argomentativo, l'asserita illegittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, cp che questa Corte, con più arresti ( da ultimo, Sez. 3, n. 29723 del 2024) ha ritenuto manifestamente infondata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 24 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03YAC2G) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; — (. letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, a fronte del denegato giudizio di prevalenza delle generiche sulla recidiva di cui all'ad 99 comma 4 cp, ritenute equivalenti, prospetta, senza neppure indicare i parametri di riferimento e senza alcun sviluppo argomentativo, l'asserita illegittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, cp che questa Corte, con più arresti ( da ultimo, Sez. 3, n. 29723 del 2024) ha ritenuto manifestamente infondata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 07004/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris