CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023
Cassazione n. 46961/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; • letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettato replicano censure adeguatamente disattese dalla Corte del merito con argomentare puntuale, frutto di una coerente valutazione delle emergenze acquisite e di una corretta applicazione dei principi in diritto chiamati a disciplinare la vicenda in fatto così da rendere la relattiva valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità e ciò sia con riguardo alla configurazione del reato, resa escludendo quella, privilegiata dalla difesa, ex ad 73 comma 5 Tus sia nel negare le generiche, rilevato che all'inamnnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.