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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 24287/2025

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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3828 -2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1505 s.r.l. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona de l legale rappresentantepro tempore, rappresentatae difesa, dapprima, in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] componente della “[OSCURATO:PERSONA]” s.t.a. - che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC rappresentata e difesa, successivamente, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 9.5.2025, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –componente del pari della “[OSCURATO:PERSONA]” s.t.a. - che ha dichiarato di voler ricevere le comunicaz ioni all’indirizzo PEC elettivamente domiciliata in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] VII, n. 4, presso la medesima “[OSCURATO:PERSONA]” s.t.a.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procura special e su foglio allegato in calce al contro ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso gli uffici della propria Avvocatura.

CONTRORICORRENTE A.S.L.

LATINA – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procura special e a margine del controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo avvocato. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2328/2022della Corte d’Appello di Milano, --vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; --dato atto in particolare, con riferimento alla ricorrente, delle seguenti circostanze: -la proposta di definizione del giudizio exart. 380-bis c.p.c. è stata notificata in data 15/22 aprile 2025 alla “[OSCURATO:PERSONA]” s.t.a. in persona del l.r.p.t., in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] VII, n. 4, a mani del segretario;e tanto giacché “la notifica n. prot. 20231 richiesta a cura dell’ufficio Corte Suprema di Cassazione nei confronti di [OSCURATO:CODICE_FISCALE] inserita in data 16-04-2025 (…) ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata [ a gli atti]” (così certificato di avvenuta notifica allegato agli atti); -l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], parimenti componente della “[OSCURATO:PERSONA]” s.t.a., si è costituita successivamente al 22.4.2025, con comparsa depositata il 9.5.2025; -l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si è, sì, costituitaquale nuovo difensore della ricorrente, “facendo proprie tutte le domande ed istanze avanzate ed articolate dal precedente difensore nonché aderendo in toto alle difese spiegate ed esposte dal precedente difensore sia negli atti e nelle memorie tutte da intendersi qui integralmente richiamate e riportate per adesione nonché nelle verbalizzazioni di udienza”; tuttavia,l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non ha ai sensi del 2° co. dell’art. 380-bisc.p.c. formulato richiesta di decisione; --rilevato, quindi, che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della suddetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; --ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna partericorrente a rimborsare alla controricorrente, Regione [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 ; condanna partericorrente a rimborsare alla controricorrente, “A.S.L.

Latina”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3828 -2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1505 s.r.l. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona de l legale rappresentantepro tempore, rappresentatae difesa, dapprima, in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] componente della “[OSCURATO:PERSONA]” s.t.a. - che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC rappresentata e difesa, successivamente, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 9.5.2025, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –componente del pari della “[OSCURATO:PERSONA]” s.t.a. - che ha dichiarato di voler ricevere le comunicaz ioni all’indirizzo PEC elettivamente domiciliata in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] VII, n. 4, presso la medesima “[OSCURATO:PERSONA]” s.t.a. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procura special e su foglio allegato in calce al contro ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso gli uffici della propria Avvocatura. CONTRORICORRENTE A.S.L. LATINA – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procura special e a margine del controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo avvocato. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2328/2022della Corte d’Appello di Milano, --vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; --dato atto in particolare, con riferimento alla ricorrente, delle seguenti circostanze: -la proposta di definizione del giudizio exart. 380-bis c.p.c. è stata notificata in data 15/22 aprile 2025 alla “[OSCURATO:PERSONA]” s.t.a. in persona del l.r.p.t., in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] VII, n. 4, a mani del segretario;e tanto giacché “la notifica n. prot. 20231 richiesta a cura dell’ufficio Corte Suprema di Cassazione nei confronti di [OSCURATO:CODICE_FISCALE] inserita in data 16-04-2025 (…) ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata [ a gli atti]” (così certificato di avvenuta notifica allegato agli atti); -l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], parimenti componente della “[OSCURATO:PERSONA]” s.t.a., si è costituita successivamente al 22.4.2025, con comparsa depositata il 9.5.2025; -l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si è, sì, costituitaquale nuovo difensore della ricorrente, “facendo proprie tutte le domande ed istanze avanzate ed articolate dal precedente difensore nonché aderendo in toto alle difese spiegate ed esposte dal precedente difensore sia negli atti e nelle memorie tutte da intendersi qui integralmente richiamate e riportate per adesione nonché nelle verbalizzazioni di udienza”; tuttavia,l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non ha ai sensi del 2° co. dell’art. 380-bisc.p.c. formulato richiesta di decisione; --rilevato, quindi, che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della suddetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; --ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna partericorrente a rimborsare alla controricorrente, Regione [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 ; condanna partericorrente a rimborsare alla controricorrente, “A.S.L. Latina”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 2
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