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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00358/2025

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28672/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro FALLIMENTO L'[OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PISA n. 4392/2019 depositata il 09/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società L’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha preso in affitto dalla società [OSCURATO:PERSONA] Società di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. un ramo di azienda, avente ad oggetto spazi commerciali posti all’interno di un centro commerciale in Comune di Imola .

A seguito di inadempimento da parte dell’affittuario a decorrere dal 1° aprile 2017 e di deposito della domanda di concordato preventivo con riserva in data 13 aprile 2017, il concedente ha risolto il contratto di affitto avvalendosi di clausola risolutiva espressa.

Risulta dal provvedimento impugnato che la restituzione del ramo di azienda è avvenuta in data 13 novembre 2018(«con restituzione avvenuta in data 13/11/2018») e, all’esito della dichiarazione di fallimento dell’affittuario (intervenuta, come risulta dal ricorso, in data 7 gennaio 2019), la concedente ha proposto domanda di insinuazione allo stato passivo in prededuzione , sia per l’ indennità di occupazione, sia per gli importi risultanti dalla stipulazione da parte della società affittuaria di una clausola penale. 2.Il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo , ammettendo il credito in prededuzione per l’indennità di occupazione, pari al canone di affitto per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo, ammettendo il credito da penale contrattuale al chirografo.

3. I l Tribunale di Pisa, con il decreto qui impugnato, ha parzialmente accolto l’opposizione allo stato passivo della società concedente in punto indennità di occupazione e ha confermato l’ammissione al chirografo del la penale contrattuale , rideterminandone l’importo.

Ha ritenuto il tribunale – per quanto qui ancora rileva - che la natura accessoria della clausola penale non può comportare il riconoscimento della prededuzione, posto che non si tratta di credito funzionalmente collegato con la procedura concorsuale, essendo l’indennità collegata all’occupazione dei locali, laddove la penale è collegata unicamente alla predeterminazione del risarcimento del danno per il concedente. 4.Ha proposto ricorso per cassazione il creditore , affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il fallimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 111, secondo comma, l. fall., nella parte in cui il t ribunale ha escluso dalla collocazione in prededuzione la penale contrattuale.

Osserva,parte ricorrente, che la clausola penale è connaturata al credito da ritardata restituzione del bene di cui all’art. 1591 cod. civ., quale obbligazione di risarcimento del maggior danno, scaturente dalla ritardata occupazione del bene.

Deduce, parte ricorrente,che la ponderazione degli organi della procedura circa la prosecuzione dell’occupazione degli spazi commerciali comporta anche la ponderazione delle conseguenze derivanti dalla stipulazione della clausola penale, quale clausola accessoria all’obbligazione del pagamento dell’indennità di occupazione, avendo la clausola penale medesimo presupposto rispetto al credito da ritardata occupazione del bene.

2. Va preliminarmente rigettat a l’eccezione di inammissibilità del ricorso articolat a dal controricorrente , non trattandosi di revisione dell’accertamento in fatto operato dal giudice del merito.

Invero, la questione dedotta dal ricorrente attiene ai presupposti di diritto per il riconoscimento della prededuzione o, per meglio dire, dell’estensione della prededuzione riconosciuta all’indennità di occupazione alla penale contrattuale originariamente stipulata dalla società dichiarata fallita. 3.Il ricorso è infondato.

Senza dubbio il credito da penale contrattuale « segue necessariamente le sorti del credito principale», trattandosi di clausola accessoria al contratto, con duplice funzione di coercizione all’adempimento e di predeterminazione della misura del danno derivante dall’inadempimento (Cass., n. 24683/2017; Cass., n. 13559/2023).

Propriamente, il credito da penale consegue all’inadempimento contrattuale del conduttore ex art. 1591 cod. civ., inadempimento cui accede la corresponsione della penale contrattuale a titolo di forfetizzazione del danno causato al concedente (Cass., n. 23143/2022 ; Cass., n. 38588/2021 ) una volta risolto ( per inadempimento ) il contratto (Cass., n. 36494/2023; Cass., n. 24819/2023).

D’altra parte, nella specie, è accertato in fatto nella sentenza impugnata – con statuizione non oggetto di specifica censura e, quindi, passata, in parte qua, in cosa giudicata -che la restituzione del ramo di azienda è «avvenuta in data 13/11/2018», in epoca successiva alla risoluzione del contratto di affitto - avvenuta questa in pendenza di concordato preventivo con riserva (13 aprile 2017) - ma in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento, intervenuta nel mese di gennaio 2019. 4.In questo quadro il motivo di ricorso difetta i ndubitabil mente di specificità.

Più esattamente, nei termini segnati dalla restituzione del ramo aziendale in epoca antecedente all’apertura della procedura concorsuale«maggiore», l’affermazione del tribunale secondo cui il «credito avente titolo nella clausola penale (…) non si present a come funzionalmente collegato con la procedura concorsual e » , assume una peculiare valenza.

Ebbene, a fronte di tale rilievo parte ricorrente , in fondo, si è limitata, ai fini della proiezione funzionale dell’invocata prededuzione sul terreno della procedura fallimentare, ad addurre, sic et simpliciter, che il tribunale « ha operato un diverso trattamento tra il credito da indennità ex art. 1591 c.c., ammesso in prededuzione, e quello da penale, riconosciuto in chirografo»; che «gli organi della procedura concordataria (..) hanno preferito procrastinare il rilascio dell’unità, valutando più conveniente per la “massa”proseguire l’esercizio dell’attività commerciale (…) » ; e che «il rapporto di funzionalità risiede nella decisione assunta dagli organi della procedura di protrarre l’occupazione de l ramo d’azienda, ritenendo più convenienti per la massa i benefici derivanti dalla prosecuzione dell’attività rispetto ai costi (…)». 5.Ben vero, il riscontrato difetto di specificità e, si soggiunge, di “autosufficienza” si prospetta significativamente alla luce dell’elaborazione di questa Corte.

Da un canto, nel solco dell’insegnamento per cui – in rapporto ai parametri cronologico e teleologico della prededuzione - affinché un credito sia ammesso in prededuzione, non è sufficiente che lo stesso venga a maturare durante la pendenza di una procedura concorsuale, essendo presupposto indefettibile, per il riconoscimento della prededucibilità, che la genesi dell’obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima e che, comunque, l'assunzione di tale obbligazione risulti dal piano o dalla proposta (Cass., n. 18488/2018)(nella specie, la società poi fallita era stata ammessa al concordato preventivo con provvedimento del 7/11/2017).

D’altro canto, nel solco dell’insegnamento per cui non è consentital’estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, siccome si dev on o in ogni caso accertare – e, ancor prima, puntualmente dedurre da parte di chi la prededuzione invoca – gli esatti estremi del contributo che la negoziazione - fonte del credito asseritamente prededucibile abbia dato ai fini della conservazione e dell’incremento dei valori aziendali (Cass., S.U., n. 42093/2021) e, conseguentemente, gli esatti termini delvantaggio che ne è derivato alla massa dei creditori (Cass., n. 24791/2016; Cass., 25589/2015).

In questi termini neppure è bastevole la prospettazione per cui il tribunale avrebbe ingiustificatamente – si a dd u c e - ammesso in prededuzione il credito per l’indennità ex art. 1591 c.c. ed in chirografo il credito per la penale contrattuale.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese processuali regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28672/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro FALLIMENTO L'[OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PISA n. 4392/2019 depositata il 09/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società L’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha preso in affitto dalla società [OSCURATO:PERSONA] Società di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. un ramo di azienda, avente ad oggetto spazi commerciali posti all’interno di un centro commerciale in Comune di Imola . A seguito di inadempimento da parte dell’affittuario a decorrere dal 1° aprile 2017 e di deposito della domanda di concordato preventivo con riserva in data 13 aprile 2017, il concedente ha risolto il contratto di affitto avvalendosi di clausola risolutiva espressa. Risulta dal provvedimento impugnato che la restituzione del ramo di azienda è avvenuta in data 13 novembre 2018(«con restituzione avvenuta in data 13/11/2018») e, all’esito della dichiarazione di fallimento dell’affittuario (intervenuta, come risulta dal ricorso, in data 7 gennaio 2019), la concedente ha proposto domanda di insinuazione allo stato passivo in prededuzione , sia per l’ indennità di occupazione, sia per gli importi risultanti dalla stipulazione da parte della società affittuaria di una clausola penale. 2.Il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo , ammettendo il credito in prededuzione per l’indennità di occupazione, pari al canone di affitto per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo, ammettendo il credito da penale contrattuale al chirografo. 3. I l Tribunale di Pisa, con il decreto qui impugnato, ha parzialmente accolto l’opposizione allo stato passivo della società concedente in punto indennità di occupazione e ha confermato l’ammissione al chirografo del la penale contrattuale , rideterminandone l’importo. Ha ritenuto il tribunale – per quanto qui ancora rileva - che la natura accessoria della clausola penale non può comportare il riconoscimento della prededuzione, posto che non si tratta di credito funzionalmente collegato con la procedura concorsuale, essendo l’indennità collegata all’occupazione dei locali, laddove la penale è collegata unicamente alla predeterminazione del risarcimento del danno per il concedente. 4.Ha proposto ricorso per cassazione il creditore , affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il fallimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 111, secondo comma, l. fall., nella parte in cui il t ribunale ha escluso dalla collocazione in prededuzione la penale contrattuale. Osserva,parte ricorrente, che la clausola penale è connaturata al credito da ritardata restituzione del bene di cui all’art. 1591 cod. civ., quale obbligazione di risarcimento del maggior danno, scaturente dalla ritardata occupazione del bene. Deduce, parte ricorrente,che la ponderazione degli organi della procedura circa la prosecuzione dell’occupazione degli spazi commerciali comporta anche la ponderazione delle conseguenze derivanti dalla stipulazione della clausola penale, quale clausola accessoria all’obbligazione del pagamento dell’indennità di occupazione, avendo la clausola penale medesimo presupposto rispetto al credito da ritardata occupazione del bene. 2. Va preliminarmente rigettat a l’eccezione di inammissibilità del ricorso articolat a dal controricorrente , non trattandosi di revisione dell’accertamento in fatto operato dal giudice del merito. Invero, la questione dedotta dal ricorrente attiene ai presupposti di diritto per il riconoscimento della prededuzione o, per meglio dire, dell’estensione della prededuzione riconosciuta all’indennità di occupazione alla penale contrattuale originariamente stipulata dalla società dichiarata fallita. 3.Il ricorso è infondato. Senza dubbio il credito da penale contrattuale « segue necessariamente le sorti del credito principale», trattandosi di clausola accessoria al contratto, con duplice funzione di coercizione all’adempimento e di predeterminazione della misura del danno derivante dall’inadempimento (Cass., n. 24683/2017; Cass., n. 13559/2023). Propriamente, il credito da penale consegue all’inadempimento contrattuale del conduttore ex art. 1591 cod. civ., inadempimento cui accede la corresponsione della penale contrattuale a titolo di forfetizzazione del danno causato al concedente (Cass., n. 23143/2022 ; Cass., n. 38588/2021 ) una volta risolto ( per inadempimento ) il contratto (Cass., n. 36494/2023; Cass., n. 24819/2023). D’altra parte, nella specie, è accertato in fatto nella sentenza impugnata – con statuizione non oggetto di specifica censura e, quindi, passata, in parte qua, in cosa giudicata -che la restituzione del ramo di azienda è «avvenuta in data 13/11/2018», in epoca successiva alla risoluzione del contratto di affitto - avvenuta questa in pendenza di concordato preventivo con riserva (13 aprile 2017) - ma in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento, intervenuta nel mese di gennaio 2019. 4.In questo quadro il motivo di ricorso difetta i ndubitabil mente di specificità. Più esattamente, nei termini segnati dalla restituzione del ramo aziendale in epoca antecedente all’apertura della procedura concorsuale«maggiore», l’affermazione del tribunale secondo cui il «credito avente titolo nella clausola penale (…) non si present a come funzionalmente collegato con la procedura concorsual e » , assume una peculiare valenza. Ebbene, a fronte di tale rilievo parte ricorrente , in fondo, si è limitata, ai fini della proiezione funzionale dell’invocata prededuzione sul terreno della procedura fallimentare, ad addurre, sic et simpliciter, che il tribunale « ha operato un diverso trattamento tra il credito da indennità ex art. 1591 c.c., ammesso in prededuzione, e quello da penale, riconosciuto in chirografo»; che «gli organi della procedura concordataria (..) hanno preferito procrastinare il rilascio dell’unità, valutando più conveniente per la “massa”proseguire l’esercizio dell’attività commerciale (…) » ; e che «il rapporto di funzionalità risiede nella decisione assunta dagli organi della procedura di protrarre l’occupazione de l ramo d’azienda, ritenendo più convenienti per la massa i benefici derivanti dalla prosecuzione dell’attività rispetto ai costi (…)». 5.Ben vero, il riscontrato difetto di specificità e, si soggiunge, di “autosufficienza” si prospetta significativamente alla luce dell’elaborazione di questa Corte. Da un canto, nel solco dell’insegnamento per cui – in rapporto ai parametri cronologico e teleologico della prededuzione - affinché un credito sia ammesso in prededuzione, non è sufficiente che lo stesso venga a maturare durante la pendenza di una procedura concorsuale, essendo presupposto indefettibile, per il riconoscimento della prededucibilità, che la genesi dell’obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima e che, comunque, l'assunzione di tale obbligazione risulti dal piano o dalla proposta (Cass., n. 18488/2018)(nella specie, la società poi fallita era stata ammessa al concordato preventivo con provvedimento del 7/11/2017). D’altro canto, nel solco dell’insegnamento per cui non è consentital’estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, siccome si dev on o in ogni caso accertare – e, ancor prima, puntualmente dedurre da parte di chi la prededuzione invoca – gli esatti estremi del contributo che la negoziazione - fonte del credito asseritamente prededucibile abbia dato ai fini della conservazione e dell’incremento dei valori aziendali (Cass., S.U., n. 42093/2021) e, conseguentemente, gli esatti termini delvantaggio che ne è derivato alla massa dei creditori (Cass., n. 24791/2016; Cass., 25589/2015). In questi termini neppure è bastevole la prospettazione per cui il tribunale avrebbe ingiustificatamente – si a dd u c e - ammesso in prededuzione il credito per l’indennità ex art. 1591 c.c. ed in chirografo il credito per la penale contrattuale. 6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese processuali regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a t
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