CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 20981/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente enunciativo di una generica doglianza in punto di accertamento della responsabilità, omettendo di confrontarsi criticamente con il quadro argomentativo congruamente ed esaustivamente illustrato dalla Corte d'appello (v. pagg. 3-4) a sostegno del correlativo giudizio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Preskl2nte