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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 02822/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] VALENTIAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUDICE per l'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero in sede, dandosi atto che i fatti contestati all'imputato rientravano tra quelli per i quali è previsto l'esercizio dell'azione penale mediante la citazione diretta a giudizio.

Con l'impugnazione si deduce l'abnormità della dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, implicita nell'ordine di restituzione degli atti, richiamando un precedente (Sez. 2, n. 28304 del 25/06/2021, Pmt c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281802 - 01) ed evidenziando che il provvedimento ha avuto l'effetto di far regredire il procedimento nella fase, oramai superata, dell'esercizio dell'azione penale.

Ponendosi l'atto al di fuori dell'intero ordinamento processuale per la sua difformità rispetto allo schema atipico, esso va considerato abnorme e, pertanto, cassato.

2. Come correttamente evidenziato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella propria memoria, il reato di appropriazione indebita prevista dall'art. 646 cod. pen. è ora procedibile a citazione diretta, in virtù della novella introdotta, a far tempo dal 30 dicembre 2022, dall'art. 32, comma 1, lett. a) del d.

Igs. n. 50/2022.

Disponendo la trasmissione degli atti ex art. 33 sexies cod. proc. pen., pertanto, il Giudice vibonese non è incorso in alcuna violazione, non essendovi elementi per affermare, in assenza di precisazione sul punto da parte del ricorrente, che ne sarebbe stato onerato, che l'esercizio dell'azione penale fosse avvenuto sotto la vigenza della precedente disciplina processuale.

3. Per le esposte ragioni, il motivo di ricorso è manifestamente infondato, con conseguente inammissibilità del ricorso che su di esso si fonda.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 15 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] gliere latore „— [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] VALENTIAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUDICE per l'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero in sede, dandosi atto che i fatti contestati all'imputato rientravano tra quelli per i quali è previsto l'esercizio dell'azione penale mediante la citazione diretta a giudizio. Con l'impugnazione si deduce l'abnormità della dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, implicita nell'ordine di restituzione degli atti, richiamando un precedente (Sez. 2, n. 28304 del 25/06/2021, Pmt c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281802 - 01) ed evidenziando che il provvedimento ha avuto l'effetto di far regredire il procedimento nella fase, oramai superata, dell'esercizio dell'azione penale. Ponendosi l'atto al di fuori dell'intero ordinamento processuale per la sua difformità rispetto allo schema atipico, esso va considerato abnorme e, pertanto, cassato. 2. Come correttamente evidenziato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella propria memoria, il reato di appropriazione indebita prevista dall'art. 646 cod. pen. è ora procedibile a citazione diretta, in virtù della novella introdotta, a far tempo dal 30 dicembre 2022, dall'art. 32, comma 1, lett. a) del d. Igs. n. 50/2022. Disponendo la trasmissione degli atti ex art. 33 sexies cod. proc. pen., pertanto, il Giudice vibonese non è incorso in alcuna violazione, non essendovi elementi per affermare, in assenza di precisazione sul punto da parte del ricorrente, che ne sarebbe stato onerato, che l'esercizio dell'azione penale fosse avvenuto sotto la vigenza della precedente disciplina processuale. 3. Per le esposte ragioni, il motivo di ricorso è manifestamente infondato, con conseguente inammissibilità del ricorso che su di esso si fonda. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] gliere latore „— [OSCURATO:PERSONA]
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