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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 22548/2026

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difesa, giusta procura speciale incalce al presente atto, rilasciata su foglio separato da intendersiunito e parte integrante del presente atto, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 59R05 F158E) ed elettivamente domiciliata presso ilsuo studio in Catania, Via G. Puccini n. 32, che dichiara di volerricevere ogni comunicazione e notifica afferente il presente giudizioanche a mezzo fax al numero 095/6170599 o a mezzo Pec al se-guente indirizzo: [OSCURATO:EMAIL];RicorrentecontroCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona delSindaco e legale rappresentante pro tempore (PI 00084640838),con sede in Barcellona P.G. (ME), via [OSCURATO:PERSONA], rappre-sentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]), con studio in Barcellona P.G. (ME), via Umberto I n.128, ove ha eletto domicilio;Numero registro generale 16749/2025Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 22548/2026Data pubblicazione 01/07/2026Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n° 398/2025depositata il 16 maggio 2025Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoreindeterminabile della lite ed al d.m. n° 55 del 2014, come modifi-cato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per lafase decisionale.

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio.

Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro4.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 30 giugno 2026.Numero registro generale 16749/2025Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 22548/2026Data pubblicazione 01/07/2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa, giusta procura speciale incalce al presente atto, rilasciata su foglio separato da intendersiunito e parte integrante del presente atto, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 59R05 F158E) ed elettivamente domiciliata presso ilsuo studio in Catania, Via G. Puccini n. 32, che dichiara di volerricevere ogni comunicazione e notifica afferente il presente giudizioanche a mezzo fax al numero 095/6170599 o a mezzo Pec al se-guente indirizzo: [OSCURATO:EMAIL];RicorrentecontroCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona delSindaco e legale rappresentante pro tempore (PI 00084640838),con sede in Barcellona P.G. (ME), via [OSCURATO:PERSONA], rappre-sentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]), con studio in Barcellona P.G. (ME), via Umberto I n.128, ove ha eletto domicilio;Numero registro generale 16749/2025Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 22548/2026Data pubblicazione 01/07/2026Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n° 398/2025depositata il 16 maggio 2025Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoreindeterminabile della lite ed al d.m. n° 55 del 2014, come modifi-cato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per lafase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro4.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 30 giugno 2026.Numero registro generale 16749/2025Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 22548/2026Data pubblicazione 01/07/2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti
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