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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18901/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è consentito, avendo egli definito il processo di appello attraverso la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai motivi volti a censurare l'affermazione di responsabilità e, con essa, l'applicazione di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; che, quanto ai restanti motivi proposti dagli altri ricorrenti, con i quali si denuncia la illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio, essi risultano del tutto generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che ha esplicitato le ragioni del suo convincimento non venendo intaccata dalle censure difensive (cfr. fgg. 37 e segg.) rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che la parte civile ha depositato conclusioni tuttavia prive di qualunque argomentazione volta a confutare le censure difensive, senza alcun concreto apporto alla economia del giudizio e che, pertanto, non legittimano la condanna alle spese; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese ostenuteidella parte civile.

Così deciso, il 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è consentito, avendo egli definito il processo di appello attraverso la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai motivi volti a censurare l'affermazione di responsabilità e, con essa, l'applicazione di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; che, quanto ai restanti motivi proposti dagli altri ricorrenti, con i quali si denuncia la illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio, essi risultano del tutto generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che ha esplicitato le ragioni del suo convincimento non venendo intaccata dalle censure difensive (cfr. fgg. 37 e segg.) rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che la parte civile ha depositato conclusioni tuttavia prive di qualunque argomentazione volta a confutare le censure difensive, senza alcun concreto apporto alla economia del giudizio e che, pertanto, non legittimano la condanna alle spese; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese ostenuteidella parte civile. Così deciso, il 10
Sentenza Cassazione n. 18901/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris