CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32726/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorse proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/09/2022 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la reazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Ccn sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribuna:e di Torino, in data 27/06/2017, con la quale CASANA [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di giustizia - previa applicazione della continuazione con il reato di cui alla sentenza in data 11/02/2014 del G.i.p. Trib.Torino, rrev. il 01/03;2014 - in relazione al delitto di occultamento delle scritture contabili, a lei ascritto al capo B) in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (il Tribunale aveva invece dichiarato non doversi procedere, nei confronti della CASANA, in relazione all'ulteriore reato di dichiarazione fraudolenta ascrittole al capo A). 2. Ricorre per cassazione la CASANA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Si censura la sentenza per non aver qualificato i fatti nel senso cella distruzione delle scritture (sostituite con altre), reato istantaneo consjmatosi nella data di emissione (2008). 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione di una prova decisiva, costituita dal documento consegnato dalla ricorrente in sede di audizione dinanzi alla Agenzia delle Entrate, comprovante la consegna del Registri IVA in occasione dell'accertamento. 2.3. Vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, attesa la manifesta infondatezza della doglianza relativa alla configurabilità del reato, e alla genericità delle censure concernenti la pretesa sostituzione delle fatture e la misura del trattamento sanzionatorio. V/( [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ne: suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, occorre prendere le mosse dall'insegnamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «la condotta del reato previsto dall'art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consurnativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione» (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898 - 01, la quale, in applicazione del principio, na osservato che 'Imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione. Nello stesso senso, da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 14278 del 23/11/2022, dep. 2023, Gallo). In tale cornice ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il motivo risulta infondato. Invero, la prospettazione difensiva secondo cui le fatture per cui è causa sarebbero state distrutte è rimasta priva di qualsiasi supporto dimostrativo: deve anzi osservarsi che ben diversa era stata, nel giudizio di primo grado, la linea difensiva, dal momento che - per spiegare la discrasia negli importi rispetto alla copia delie fatture in possesso della cliente [OSCURATO:SOCIETA]. - era stata sostenuta l'ipotesi di un disguido della società in sede di registrazione delle fatture, senza dunque aicun riferimento a qualsivoglia attività di manomissione, e tanto meno di distruzione, delle fatture emesse e consegnate in copia alla cliente. La tesi sostenuta in primo grado era stata peraltro disattesa dal Tribunale, il quale aveva osservato che ,a M.T. CONSULTING, "una volta emesse le fatture recanti i reali importi, si è avvalsa di altre che ne riproducono le caratteristiche ma presentano una riduzione sistematica degli importi da fatturare" (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado). 3. I; secondo motivo appare privo delle necessarie connotazioni di autosufficienza. Si è dinanzi ad una "doppia conforme" fondata, tra l'altro, sul verbale ch consegna documenti della M.T. CONSULTING redatto dall'Agenzia delle Entrate, nel quale si dava atto della mancanza dei registri IVA, acquisti e vendite, relativi alle annualità 2008 e 2009, e della dichiarazione della società di non essere in grado d, reperirii (cfr. pagg. 4 e 6 della sentenza del Tribunale). La ricorrente fa leva su un documento asseritamente consegnato all'Agenzia delle Entrate, in sede di audizione, che peraltro non allega al presente ricorso, impedendo pertanto ogni apprezzamento in ordine alla sua valenza demolitoria del verbale cui si è accennato. 4. Deve infine condividersi il rilievo, formulato dal Procuratore Generale nella propria requisitoria, in ordine alla genericità della residua censura. La Corte territoriale ha accolto l'ultimo motivo di appello, ritenendo la pena eccessiva e conseguentemente dimezzando il trattamento sanzionatorio applicato in continuazione con la già citata sentenza irrevocabile. La censura difensiva, che lamenta la mancata specificazione del criterio adottato per la riduzione, appare priva delle indispensabili connotazioni di specificità. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga