CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 29594/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. n. 23883/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 4249 / 202 0 della Corte d ’ appello di Napoli depositata il 11 marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio2022 da l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del Tribunale di Napoli , reputando doverosa l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività svolta dalla professionista nell’anno 2009; 2. avverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolando due motivi di censura ; 3. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 5. la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo la ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. e dell’art. 2941, n. 8, cod. civ. , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello ritenuto prescritti i contributi rivendicati dall’I.N.P.S. con avviso bonario ricevuto in data 3 luglio 2015, erroneamente ravvisando la sussistenza di un’ipotesi di sospensione della prescrizione per doloso occultamento, configurato per la sola mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi; 2. con il secondo motivo la ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003 e dell’art. 116 cod. proc. civ., per non avere la Corte di appello ritenuto vincolanti le statuizioni di un precedente giudicato intervenuto fra le parti, seppure relativo a diversa annualità, e comunque per non aver correttamente interpretato la normativa in materia, avendo affermato, per sostenere la fondatezza dell’obbligo contributivo, che «risulta pacifica la circostanza che nel 2009 l’appellante abbia prodotto reddito quale avvocato inferiore ad euro 9.000», senza rilevare che il reddito prodotto dalla professionista , secondo quanto risultante dai ricorsi di primo grado e di appello, era inferiore alla soglia di 5.000,00 europer l’annualità in contestazione; 4. il primo motivo di ricorso , pur fo ndato quanto all’erronea attribuzione di rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’interessato in luogo che al momento in cui doveva essere versato il saldo della contribuzione relativa all’attività professionale svolta nell’anno precedente al termine di versamento nonché in ordine alla ravvisata ipotesi di sospensione per doloso occultamento, è comunque da respingere, in quanto, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. Sez. L, 31/10/2018, n. 27950, Cass. Sez. 6-L, 18/07/2019, n. 19403, e, più di recente, Cass. Sez. 6-L, 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6 - L , 21/02/2022, n. 5578, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la prescrizione dei contributi dovutialla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono itermini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera deltitolare della posizione assicurativa, in quanto l’obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali,che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto delcredito contributivo, così come non lo è rispettoall’obbligazione tributaria; peraltro, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione,assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto sino al 6 luglio 2010 dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 10 giugno 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2010dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. Sez. L, 19/04/2021, n. 10273; Cass. Sez- 6 - L, 14/10/28123). In applicazione di tali principi, considerato che dalla sentenza impugnata risulta che in relazione all’attività professionale svolta dall’odierna ricorrente nel 2009 l’I.N.P.S. ha notificato l’avviso di addebito all’interessatain data 3 luglio 2015, la pretesa contributiva risulta tempestivamente esercitata dall’Istituto previdenziale; 5. il secondo motivo è infondato nella parte in cui censura la valutazione espressa dalla Corte di merito in ordine al precedente giudicato intervenuto fra le parti, avendo correttamente i giudici napoletani escluso la configurabilità del cd. “giudicato esterno” in relazione alla sentenza emessa in riferimento all’annualità 2005, attesa la diversità dei periodi di debenza e la conseguenza diversità dei rapporti contributivi ad essi afferenti (in tal senso, anche di recente, Cass. Sez. L, 29/10/2021, n. 30853); 6. è invece fondato il secondo motivo nella parte in cui censura l’erronea interpretazione della normativa di riferimento in ordine alla sussistenza dell’obbligo contributivo, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L. 18/02/2021, n. 4419, e Cass. Sez. L. 26/04/2021, n. 11006; 7. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L. n. 4419 del 2021, cit., nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111,e dell’art. 44, del d.l. n.269 del 2003, conv. con modif. in legge n. 326 del 2003, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso laGestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa diriferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possamettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci sitrovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell ’ abitualità . Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero - professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all ’ uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili , ad es empio, dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del liber o professionista di un reddito annuo di importo inferiorea euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio –da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l ’ attività sia stata svolta con c arattere di abitualità ; f ermo restando, come espressamente affermato nei precedenti cui qui si intende dare continuità, che il requisito del l ’ abitualità dev'essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch e è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi,e non invece come conseguenza ex postdesumibile dall ’ ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciòequivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un redditosuperiore alla soglia di cui all’art. 44del d.l. n. 269 del 2003, cit., presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in formaoccasionale; 8. in quest’ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all ’ obbligo di iscr izione alla Gestione separata (cfr. paragrafo34 della parte motiva), debba essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla predetta soglia valeva aprivare di rilievo ogni questione circa la natura abituale ooccasionale dell’attività libero- professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fossevoluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all’art. 44del d.l. n. 269 del 2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata; 9. il consolidato orientamento dianzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal giudice di legittimità delle leggi con la recente sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022; 10. la Corte territoriale, pur richiamando correttamente in diritto l’orientamento sopra espresso, è incorsa in un errore di sussunzione della fattispecie concreta, reputando sufficiente ad integrare l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata la mera valutazione dell’ammontare del reddito prodottosenza accertare, in via fattuale e a monte, anche ricorrendo ad elementi di valenza presuntiva semplice, se l’attività professionale fosse abituale o occasionale, dovendo il requisito dell’abitualità costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo; 11. pertanto, non avendo la Corte di merito applicato correttamente l’anzidetto principio di diritto, va accolto parzialmente il secondo motivo, e la sentenza impugnata va cassata sul punto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.M. Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata sul punto e rinvia lacausa alla Corte d’appello di Napoli, in diversacomposizio