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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20119/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata la Corte d’Appello di Napoli ha dichiaratoinammissibile l’istanza di riabilitazione di cui all’art. 70 del d.lgs. 6 settembre2011, n. 159, proposta dal ricorrente.2.

Avverso la richiamata ordinanza propone ricorso per cassazione, con ilproprio difensore di fiducia, il Della Ventura, affidandosi a un unico motivo con ilquale deduce violazione di legge con riferimento all’erronea applicazione dell’art.70 del d.lgs. n. 159 del 2011, e correlato vizio di motivazione.Secondo il ricorrente il vizio della decisione consisterebbe nell’aver ritenutoche il termine contemplato dal predetto art. 70 per la proposizione della relativaistanza decorra dall’irrevocabilità del provvedimento di revoca della misura diprevenzione anche in una fattispecie, come quella in esame, in cui la stessa nonè stata in concreto eseguita poiché è stato detenuto per tutto il periodo.

Questaimpostazione non consentirebbe di distinguere tra il soggetto che abbia tenutoun’ineccepibile condotta carceraria e colui che non l’abbia tenuta.Inoltre, la predetta interpretazione violerebbe l’art. 117, primo comma,Cost., in relazione agli art. 2 del Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU sullalibertà di movimento, nonché agli artt. 15 e 16, con riguardo all’art. 52 n. 1 dellaCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rispetto al diritto di lavorare ea quello di impresa, in ragione dei numerosi divieti che l’art. 67 del d.lgs. n. 159del 2011 impone al destinatario della misura di prevenzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.All’esame delle censure del ricorrente occorre premettere una brevericostruzione del quadro giuridico di riferimento.1.1.

Sotto un primo profilo, l’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011, consenteall’interessato di richiedere la riabilitazione di norma dopo tre anni dallacessazione della misura di prevenzione personale ovvero dopo cinque anni setale misura è stata applicata nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma1, lettera a) e b) dello stesso decreto.Ulteriore presupposto per la riabilitazione contemplato dal secondo periododel comma 1 dell’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 è che il soggetto istanteabbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta.La riabilitazione, stabilisce il comma 2 della richiamata disposizionenormativa, «comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessiallo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione deidivieti previsti dall'articolo 67».1.2.

Per altro verso, invero, l’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, rubricato“Effetti delle misure di prevenzione”, stabilisce, al comma 1, che: «Le personealle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure diprevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonchéconcessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attivitàimprenditoriali;c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblicaamministrazione e concessioni di servizi pubblici;d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e serviziriguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercioper l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatoripresso i mercati annonari all'ingrosso;e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, oabilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stessotipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri entipubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita etrasporto di materie esplodenti».Il comma 2 della medesima disposizione normativa prevede, inoltre, che: «Ilprovvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determinala decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario erelativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli acaldo e le forniture con posa in opera.

Le licenze, le autorizzazioni e leconcessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenzadelle attestazioni a cura degli organi competenti».Ancora, il comma 5 dello stesso art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, precisache: «Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relativealle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dalgiudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi disostentamento all'interessato e alla famiglia».2.

Ciò posto, il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito esposte.Invero, come si è evidenziato, l’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011, nelprevedere che l’istanza di riabilitazione può essere presentata entro tre annidalla cessazione della misura di prevenzione (ovvero, nell’ipotesi di reati correlatialla criminalità organizzata entro cinque anni dalla predetta cessazione), nonopera alcuna distinzione tra il soggetto destinatario della misura che abbiatrascorso il periodo in esecuzione di pena detentiva o di misura alternativa.Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha ormai più volte sottolineatoche, ai fini della concessione della riabilitazione speciale ex art. 70 del d.lgs. 6settembre 2011, n. 159, il periodo trascorso in carcere o in esecuzione di unamisura alternativa alla detenzione non rileva perché il ravvedimento da porre abase del beneficio deve essere processualmente certo e storicamente costante e,pertanto, non postula soltanto la mancata commissione di reati, ma presupponenecessariamente, oltre alla doverosa astensione da condotte oggettivamentesintomatiche di pericolosità, l'esistenza di prove effettive e costanti di buonacondotta una volta che il soggetto sia restituito alla piena libertà (tra le altre,Sez. 1, n. 10013 del 10/12/2024, dep. 2025, Onnis, Rv. 287686; Sez. 2, n. 6744del 08/01/2020, Tripodi, Rv. 278431).Buona condotta che è ben diversa da quella che può essere tenuta nel corsodell’esecuzione della pena.

Invero, far decorrere il termine suddetto dalla data dicessazione della misura di prevenzione, anche quando il soggetto vengaimmediatamente dopo sottoposto a pena detentiva, sarebbe contrario alla logicadel sistema, poiché, così opinando, il periodo durante il quale il condannato, perpoter accedere alla riabilitazione, deve aver dato "prove effettive e costanti dibuona condotta" verrebbe a coincidere, in tutto o in parte, come nel caso inesame, con quello in cui egli è stato sottoposto al regime carcerario o a misuraalternativa.

Ciò che, atteso il pesante condizionamento conseguente a taleregime e le ovvie limitazioni della libertà personale che ne derivano, non può chesminuire, se non porre nel nulla, il valore sintomatico della "buona condotta"eventualmente osservata dal condannato nel corso del periodo di detenzione.3.

Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale in parte quadell’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 per come inteso dalla giurisprudenza diquesta Corte, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agliart. 2 del Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU sulla libertà di movimento,nonché agli artt. 15 e 16, con riguardo all’art. 52 n. 1, della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea rispetto al diritto di lavorare e a quello diimpresa, in ragione dei numerosi divieti che l’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011impone al destinatario della misura di prevenzione, occorre osservare quantosegue.3.1.

In primo luogo, la questione è inammissibile per inconferenza deiparametri interposti con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., inrelazione tanto all’art. 2 del Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU sulla libertà dimovimento quanto all’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea rispetto al diritto di lavorare.Infatti, l’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011 non limita la libertà di movimento,né il diritto del soggetto che sia stato destinatario di una misura di prevenzionedi svolgere un’attività lavorativa, di carattere subordinato o autonomo.3.2.

Con riguardo all’art. 117, primo comma, Cost., rispetto all’art. 16 dellaCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la questione è, invece,manifestamente infondata.Tale norma riconosce, infatti, la libertà d’impresa, conformemente al dirittodell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.Ora, sebbene il predetto art. 16, a differenza dell’art. 41 Cost. (che al suosecondo comma precisa che la libertà di iniziativa economica privata «Non puòsvolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute,all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»), non sembra porrelimiti alla libertà d’impresa, è costante nella giurisprudenza costituzionale ilprincipio per il quale non può esservi un diritto “tiranno” rispetto ad altri e che,dunque, qualsivoglia diritto o libertà deve essere assoggettato a bilanciamentocon altri diritti e libertà che trovano fondamento nella Costituzione.

Inparticolare, infatti, la libertà di impresa - da leggere oggi anche alla luce deiTrattati e, in generale, del diritto dell'Unione europea - può subire limitazioni chedevono, innanzi tutto, avere una base legale; inoltre, il bilanciamento tra losvolgimento dell'iniziativa economica privata e la salvaguardia dell'utilità sociale- che deve tenere conto del contesto sociale ed economico di riferimento, delleesigenze generali del mercato in cui si realizza la libertà di impresa, nonché dellelegittime aspettative degli operatori - deve rispondere, in ogni caso, ai principi diragionevolezza e proporzionalità (Corte cost., sent. n. 113 del 2022).Il bilanciamento, a fronte di una ragionevole giustificazione del limite allalibertà d’impresa previsto dalla legge, deve svolgersi attraverso ponderazionirelative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella suainsindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o allefinalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioniconcretamente sussistenti (Corte cost., sent. n. 1130 del 1988).

A questo scopopuò essere utilizzato il test di proporzionalità, insieme con quello diragionevolezza, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con lamisura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea alconseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misureappropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabiliscaoneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi (Corte Cost.sent. n. 1 del 2014).La libertà d’impresa, anche ove riguardata sotto la lente dell’art. 16 dellaCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, è allora suscettibile di esserelimitata per motivi di interesse generale, tra i quali possono senz’altro esserericondotti quelli alla sicurezza pubblica che giustificano i divieti contemplati dalrichiamato art. 67.Tali divieti ricalcano, invero, quelli già previsti dall’art. 10 della legge 31maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nei commi 1 e 2 (nellaformulazione vigente a seguito della legge 19 marzo 1990, n. 55).

Su talianaloghi divieti, la Corte Costituzionale ha chiarito che essi hanno la propria rationell'esigenza di contrastare l'attività economica di soggetti colpiti da misure diprevenzione antimafia tramite il reimpiego del danaro proveniente da attivitàcriminosa (Corte cost., sent. n. 510 del 2000).I divieti espressi, oggi, dall’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, sono dunquepreordinati ad una legittima finalità, e non possono ritenersi sproporzionatirispetto ad essa, perché contenuti entro precisi limiti temporali che consentonodi vagliare la costante ed effettiva buona condotta, necessaria per la concessionedella riabilitazione, che implica una valutazione della personalità sulla base nongià della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti ecomportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole dellaconvivenza sociale, quale espressione del recupero dell'interessato ad uncorretto modello di vita (tra le molte, Sez. 1, n. 8030 del 23/01/2019,D’Angelantonio, Rv. 274914; Sez. 6, n. 5164 del 16/01/2014, Marigliano, Rv.258572).Nel vagliare la proporzionalità del bilanciamento compiuto, occorreconsiderare, inoltre, che a norma del comma 5 dell’art. 67 del d.lgs. n. 159 del2011, le decadenze e i divieti contemplati possono essere esclusi dal giudice nelcaso in cui, per effetto degli stessi, verrebbero a mancare i mezzi disostentamento all'interessato e alla famiglia.In definitiva deve essere dichiarata manifestamente infondata la questionedi legittimità costituzionale dell’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimentoall’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 16 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea, nella parte in cui non consente al soggetto chesia stato detenuto nel periodo di vigenza della misura di prevenzione di ottenerela riabilitazione decorsi tre anni (oppure, cinque anni nell’ipotesi di misuraapplicata nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b)dello stesso decreto), dalla data di applicazione della misura e non già dallarevoca della stessa in quanto la libertà di impresa deve essere bilanciata conulteriori valori di rango costituzionale tra i quali rientra l'esigenza di contrastarel'attività economica di soggetti colpiti da misure di prevenzione.

Bilanciamentoche il predetto art. 70 realizza in maniera non eccedente rispetto al legittimoscopo perseguito, poiché il periodo di valutazione è determinato in precisi limitidi tempo e, nello stesso periodo, il giudice può comunque autorizzare losvolgimento di alcune delle attività previste dal comma 1 dell’art. 67 dello stessod.lgs. n. 159 del 2011 qualora, in difetto, verrebbero a mancare i mezzi disostentamento all'interessato e alla famiglia.4.

Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata la Corte d’Appello di Napoli ha dichiaratoinammissibile l’istanza di riabilitazione di cui all’art. 70 del d.lgs. 6 settembre2011, n. 159, proposta dal ricorrente.2. Avverso la richiamata ordinanza propone ricorso per cassazione, con ilproprio difensore di fiducia, il Della Ventura, affidandosi a un unico motivo con ilquale deduce violazione di legge con riferimento all’erronea applicazione dell’art.70 del d.lgs. n. 159 del 2011, e correlato vizio di motivazione.Secondo il ricorrente il vizio della decisione consisterebbe nell’aver ritenutoche il termine contemplato dal predetto art. 70 per la proposizione della relativaistanza decorra dall’irrevocabilità del provvedimento di revoca della misura diprevenzione anche in una fattispecie, come quella in esame, in cui la stessa nonè stata in concreto eseguita poiché è stato detenuto per tutto il periodo. Questaimpostazione non consentirebbe di distinguere tra il soggetto che abbia tenutoun’ineccepibile condotta carceraria e colui che non l’abbia tenuta.Inoltre, la predetta interpretazione violerebbe l’art. 117, primo comma,Cost., in relazione agli art. 2 del Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU sullalibertà di movimento, nonché agli artt. 15 e 16, con riguardo all’art. 52 n. 1 dellaCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rispetto al diritto di lavorare ea quello di impresa, in ragione dei numerosi divieti che l’art. 67 del d.lgs. n. 159del 2011 impone al destinatario della misura di prevenzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.All’esame delle censure del ricorrente occorre premettere una brevericostruzione del quadro giuridico di riferimento.1.1. Sotto un primo profilo, l’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011, consenteall’interessato di richiedere la riabilitazione di norma dopo tre anni dallacessazione della misura di prevenzione personale ovvero dopo cinque anni setale misura è stata applicata nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma1, lettera a) e b) dello stesso decreto.Ulteriore presupposto per la riabilitazione contemplato dal secondo periododel comma 1 dell’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 è che il soggetto istanteabbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta.La riabilitazione, stabilisce il comma 2 della richiamata disposizionenormativa, «comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessiallo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione deidivieti previsti dall'articolo 67».1.2. Per altro verso, invero, l’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, rubricato“Effetti delle misure di prevenzione”, stabilisce, al comma 1, che: «Le personealle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure diprevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonchéconcessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attivitàimprenditoriali;c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblicaamministrazione e concessioni di servizi pubblici;d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e serviziriguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercioper l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatoripresso i mercati annonari all'ingrosso;e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, oabilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stessotipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri entipubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita etrasporto di materie esplodenti».Il comma 2 della medesima disposizione normativa prevede, inoltre, che: «Ilprovvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determinala decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario erelativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli acaldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e leconcessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenzadelle attestazioni a cura degli organi competenti».Ancora, il comma 5 dello stesso art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, precisache: «Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relativealle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dalgiudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi disostentamento all'interessato e alla famiglia».2. Ciò posto, il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito esposte.Invero, come si è evidenziato, l’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011, nelprevedere che l’istanza di riabilitazione può essere presentata entro tre annidalla cessazione della misura di prevenzione (ovvero, nell’ipotesi di reati correlatialla criminalità organizzata entro cinque anni dalla predetta cessazione), nonopera alcuna distinzione tra il soggetto destinatario della misura che abbiatrascorso il periodo in esecuzione di pena detentiva o di misura alternativa.Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha ormai più volte sottolineatoche, ai fini della concessione della riabilitazione speciale ex art. 70 del d.lgs. 6settembre 2011, n. 159, il periodo trascorso in carcere o in esecuzione di unamisura alternativa alla detenzione non rileva perché il ravvedimento da porre abase del beneficio deve essere processualmente certo e storicamente costante e,pertanto, non postula soltanto la mancata commissione di reati, ma presupponenecessariamente, oltre alla doverosa astensione da condotte oggettivamentesintomatiche di pericolosità, l'esistenza di prove effettive e costanti di buonacondotta una volta che il soggetto sia restituito alla piena libertà (tra le altre,Sez. 1, n. 10013 del 10/12/2024, dep. 2025, Onnis, Rv. 287686; Sez. 2, n. 6744del 08/01/2020, Tripodi, Rv. 278431).Buona condotta che è ben diversa da quella che può essere tenuta nel corsodell’esecuzione della pena. Invero, far decorrere il termine suddetto dalla data dicessazione della misura di prevenzione, anche quando il soggetto vengaimmediatamente dopo sottoposto a pena detentiva, sarebbe contrario alla logicadel sistema, poiché, così opinando, il periodo durante il quale il condannato, perpoter accedere alla riabilitazione, deve aver dato "prove effettive e costanti dibuona condotta" verrebbe a coincidere, in tutto o in parte, come nel caso inesame, con quello in cui egli è stato sottoposto al regime carcerario o a misuraalternativa. Ciò che, atteso il pesante condizionamento conseguente a taleregime e le ovvie limitazioni della libertà personale che ne derivano, non può chesminuire, se non porre nel nulla, il valore sintomatico della "buona condotta"eventualmente osservata dal condannato nel corso del periodo di detenzione.3. Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale in parte quadell’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 per come inteso dalla giurisprudenza diquesta Corte, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agliart. 2 del Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU sulla libertà di movimento,nonché agli artt. 15 e 16, con riguardo all’art. 52 n. 1, della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea rispetto al diritto di lavorare e a quello diimpresa, in ragione dei numerosi divieti che l’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011impone al destinatario della misura di prevenzione, occorre osservare quantosegue.3.1. In primo luogo, la questione è inammissibile per inconferenza deiparametri interposti con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., inrelazione tanto all’art. 2 del Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU sulla libertà dimovimento quanto all’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea rispetto al diritto di lavorare.Infatti, l’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011 non limita la libertà di movimento,né il diritto del soggetto che sia stato destinatario di una misura di prevenzionedi svolgere un’attività lavorativa, di carattere subordinato o autonomo.3.2. Con riguardo all’art. 117, primo comma, Cost., rispetto all’art. 16 dellaCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la questione è, invece,manifestamente infondata.Tale norma riconosce, infatti, la libertà d’impresa, conformemente al dirittodell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.Ora, sebbene il predetto art. 16, a differenza dell’art. 41 Cost. (che al suosecondo comma precisa che la libertà di iniziativa economica privata «Non puòsvolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute,all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»), non sembra porrelimiti alla libertà d’impresa, è costante nella giurisprudenza costituzionale ilprincipio per il quale non può esservi un diritto “tiranno” rispetto ad altri e che,dunque, qualsivoglia diritto o libertà deve essere assoggettato a bilanciamentocon altri diritti e libertà che trovano fondamento nella Costituzione. Inparticolare, infatti, la libertà di impresa - da leggere oggi anche alla luce deiTrattati e, in generale, del diritto dell'Unione europea - può subire limitazioni chedevono, innanzi tutto, avere una base legale; inoltre, il bilanciamento tra losvolgimento dell'iniziativa economica privata e la salvaguardia dell'utilità sociale- che deve tenere conto del contesto sociale ed economico di riferimento, delleesigenze generali del mercato in cui si realizza la libertà di impresa, nonché dellelegittime aspettative degli operatori - deve rispondere, in ogni caso, ai principi diragionevolezza e proporzionalità (Corte cost., sent. n. 113 del 2022).Il bilanciamento, a fronte di una ragionevole giustificazione del limite allalibertà d’impresa previsto dalla legge, deve svolgersi attraverso ponderazionirelative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella suainsindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o allefinalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioniconcretamente sussistenti (Corte cost., sent. n. 1130 del 1988). A questo scopopuò essere utilizzato il test di proporzionalità, insieme con quello diragionevolezza, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con lamisura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea alconseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misureappropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabiliscaoneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi (Corte Cost.sent. n. 1 del 2014).La libertà d’impresa, anche ove riguardata sotto la lente dell’art. 16 dellaCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, è allora suscettibile di esserelimitata per motivi di interesse generale, tra i quali possono senz’altro esserericondotti quelli alla sicurezza pubblica che giustificano i divieti contemplati dalrichiamato art. 67.Tali divieti ricalcano, invero, quelli già previsti dall’art. 10 della legge 31maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nei commi 1 e 2 (nellaformulazione vigente a seguito della legge 19 marzo 1990, n. 55). Su talianaloghi divieti, la Corte Costituzionale ha chiarito che essi hanno la propria rationell'esigenza di contrastare l'attività economica di soggetti colpiti da misure diprevenzione antimafia tramite il reimpiego del danaro proveniente da attivitàcriminosa (Corte cost., sent. n. 510 del 2000).I divieti espressi, oggi, dall’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, sono dunquepreordinati ad una legittima finalità, e non possono ritenersi sproporzionatirispetto ad essa, perché contenuti entro precisi limiti temporali che consentonodi vagliare la costante ed effettiva buona condotta, necessaria per la concessionedella riabilitazione, che implica una valutazione della personalità sulla base nongià della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti ecomportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole dellaconvivenza sociale, quale espressione del recupero dell'interessato ad uncorretto modello di vita (tra le molte, Sez. 1, n. 8030 del 23/01/2019,D’Angelantonio, Rv. 274914; Sez. 6, n. 5164 del 16/01/2014, Marigliano, Rv.258572).Nel vagliare la proporzionalità del bilanciamento compiuto, occorreconsiderare, inoltre, che a norma del comma 5 dell’art. 67 del d.lgs. n. 159 del2011, le decadenze e i divieti contemplati possono essere esclusi dal giudice nelcaso in cui, per effetto degli stessi, verrebbero a mancare i mezzi disostentamento all'interessato e alla famiglia.In definitiva deve essere dichiarata manifestamente infondata la questionedi legittimità costituzionale dell’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimentoall’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 16 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea, nella parte in cui non consente al soggetto chesia stato detenuto nel periodo di vigenza della misura di prevenzione di ottenerela riabilitazione decorsi tre anni (oppure, cinque anni nell’ipotesi di misuraapplicata nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b)dello stesso decreto), dalla data di applicazione della misura e non già dallarevoca della stessa in quanto la libertà di impresa deve essere bilanciata conulteriori valori di rango costituzionale tra i quali rientra l'esigenza di contrastarel'attività economica di soggetti colpiti da misure di prevenzione. Bilanciamentoche il predetto art. 70 realizza in maniera non eccedente rispetto al legittimoscopo perseguito, poiché il periodo di valutazione è determinato in precisi limitidi tempo e, nello stesso periodo, il giudice può comunque autorizzare losvolgimento di alcune delle attività previste dal comma 1 dell’art. 67 dello stessod.lgs. n. 159 del 2011 qualora, in difetto, verrebbero a mancare i mezzi disostentamento all'interessato e alla famiglia.4. Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
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