CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15770/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
einer-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bravo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3173/2024depositata il 22/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] von Richter, in qualità di promissario acquirente, hacitato, dinanzi al Tribunale di Como, [OSCURATO:PERSONA], sostenendoNumero registro generale 2936/2025Numero sezionale 1260/2026Numero di raccolta generale 15770/2026Data pubblicazione 22/05/2026di aver concluso con la stessa, in data 20.04.2018, un contrattopreliminare di vendita di un immobile sito in Comune di Menaggio elamentando sia la sussistenza di vizi e difformità dell’immobile, sia il fattoche la promittente venditrice aveva promesso in vendita anche porzioniimmobiliari di cui non era proprietaria, non aveva dichiarato che il beneera soggetto ai vincoli della legge n. 1089 del 1939 e non aveva stipulatola polizza prevista nel contratto. L’attore ha quindi proposto domanda diesecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. con riduzione del prezzo e,in subordine, domanda di risoluzione del contratto e di condanna dicontroparte al risarcimento dei danni.La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda avversaria e ha propostodomanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare perinadempimento dell’attore, il quale aveva omesso di versare la caparracontrattualmente prevista e si era ripetutamente sottratto all’obbligo disottoscrivere il contratto definitivo alle condizioni e nei termini pattuiti.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Como ha rigettato ledomande dell’attore e ha accolto la domanda riconvenzionale.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] von Richter,nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Milano,con sentenza n. 3173/2024 pubblicata il 22/11/2024, ha rigettatol’appello.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che le condotte poste in essere dall’odierno appellante fosseroidonee ad integrare, considerate insieme, un inadempimento di non scarsaimportanza e che, in particolare, a fronte dell’omesso versamento dellacaparra confirmatoria, prima, e dei reiterati e ingiustificati rifiuti delpromissario acquirente di stipulare il contratto definitivo al prezzo pattuito,poi, legittimamente parte appellata non aveva stipulato il contrattodefinitivo a distanza di mesi dalla data ultima pattuita per il rogito.Numero registro generale 2936/2025Numero sezionale 1260/2026Numero di raccolta generale 15770/2026Data pubblicazione 22/05/2026Thomas [OSCURATO:PERSONA] von Richter ha proposto ricorso per cassazioneavverso quest’ultima sentenza sulla scorta di un unico motivo.A seguito di formulazione, da parte del Consigliere delegato, di proposta didefinizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha chiesto ladecisione e, fissata la trattazione in camera di consiglio, lacontroricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve escludersi che versi in situazione diincompatibilità il [OSCURATO:PERSONA], visto che, nelprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (comenovellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il consigliere delegato che haformulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmenteessere nominato relatore - del collegio investito della definizione delgiudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione diincompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., attesoche tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diconsiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fasedistinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllosulla proposta stessa (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 9611/2024).2. Passando all’esame dell’unico motivo del ricorso, con esso la partelamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 1453, 1454, 1455 e1457 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla risoluzione delcontratto in mancanza di un termine essenziale, sostenendo che lamotivazione del provvedimento impugnato contiene solo apparentementela compiuta e logicamente argomentata indicazione delle ragioni di fattorichiesta dall’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. e che, non essendoNumero registro generale 2936/2025Numero sezionale 1260/2026Numero di raccolta generale 15770/2026Data pubblicazione 22/05/2026qualificabile come essenziale il termine pattuito dalle parti per laconclusione del contratto definitivo, né avendo la promittente venditricediffidato la controparte all’adempimento, il mero ritardo non avrebbepotuto determinare come effetto la risoluzione del contratto.Il motivo è infondato.Al riguardo, deve premettersi che la non essenzialità del terminecontrattuale di adempimento non equivale a mancanza di termine, equindi non obbliga il creditore a porre in mora il debitore, né, tanto meno,implica l'irrilevanza di qualsiasi ritardo ai fini della gravitàdell'inadempimento, poiché, al contrario, proprio siffatta non essenzialitàimpone la valutazione della gravità del ritardo, che, invece, è in re ipsaquando il termine è essenziale (cfr.: Cass. n. 3523/1982).Pertanto, l'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle partiper l’esecuzione di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di unadiffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c.,non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., se sitraduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardosuperi ogni ragionevole limite di tolleranza (cfr.: Cass. n. 2455/1963;Cass. n. 1751/1976); il relativo accertamento costituisce apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito, che deve essere condotto in relazioneall'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivodelle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ed alpersistente interesse dell'altro contraente alla prestazione dopo un certotempo (cfr.: Cass. n. 4314/2016; Cass. n. 10127/2006; Cass. n.3010/1976; Cass. n. 2618/1974; Cass. n. 3761/1969; Cass. n.2202/1966).Tale accertamento di fatto risulta compiutamente effettuato dai giudici delmerito e, in particolare, dalla Corte d’appello, la quale, partendo dallaconstatazione del mancato versamento della caparra confirmatoria neltermine pattuito («entro due settimane dall’ottenimento della caparraNumero registro generale 2936/2025Numero sezionale 1260/2026Numero di raccolta generale 15770/2026Data pubblicazione 22/05/2026relativa alla vendita della casa di Monaco del promissario acquirente, ecomunque entro il termine massimo del 30.9.2018»), e passando inrassegna le ulteriori occasioni in cui l’odierno ricorrente, sulla scorta dicontestazioni e giustificazioni ritenute infondate, si è rifiutato di stipulare ilcontratto definitivo alle condizioni originariamente concordate, giungendoa depositare il prezzo presso il notaio soltanto a quasi tre mesi di distanzadalla scadenza del termine per provvedervi, ha ritenuto che «le condotteposte in essere dall’odierno appellante e sopra richiamate, siano idonee adintegrare, insieme considerate, un inadempimento di non scarsaimportanza alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare del 20aprile 2018» e che «a fronte dell’omesso versamento della caparraconfirmatoria prima, e dei reiterati e ingiustificati rifiuti del promissarioacquirente di stipulare il contratto definitivo al prezzo pattuito poi,legittimamente parte appellata si è rifiutata di stipulare il contrattodefinitivo a mesi di distanza dalla data ultima stabilita in contratto per ilrogito (20 dicembre 2018)».Quanto precede impedisce di ritenere sussistente un errore diinterpretazione o di sussunzione da parte della Corte d’appello.Va, inoltre, escluso che si versi in un’ipotesi di motivazione apparente,visto che il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettivacarenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento, come accade quando non vi siaalcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr.: Cass.n. 3819/2020), ben diversamente da quanto avvenuto nella specie.3. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo,in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002, essendo lacontroricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.Numero registro generale 2936/2025Numero sezionale 1260/2026Numero di raccolta generale 15770/2026Data pubblicazione 22/05/2026Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna di parte ricorrente alpagamento, in favore di parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata come da dispositivo, nonché al pagamento,in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro noninferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (cfr.: Cass.,Sez. Un., n. 27433/2023; Cass., Sez. Un., n. 28540/2023; Cass. n.11346/2024).Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.4. Si osserva, infine, che il difensore della controricorrente, ammessa alpatrocinio a spese dello Stato, ha depositato un’istanza, chiedendo «cheCodesta Suprema Corte di Cassazione, accertata l’esistenza dellecondizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato a favore dipagamento delle spese di lite a favore dello Stato ai sensi dell’articolo 133del dpr 30 maggio 2002, n. 115 e la liquidazione delle medesime a caricodello Stato a favore del sottoscritto difensore».La richiesta di liquidazione dei compensi in favore del difensore non puòessere accolta in questa sede, osservandosi che l’art. 83, comma 2, d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, dispone che la liquidazione dell'onorario e dellespese spettanti al difensore è effettuata al termine di ciascuna fase ogrado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico,dall'autorità giudiziaria che ha proceduto, aggiungendo che «per il giudizioNumero registro generale 2936/2025Numero sezionale 1260/2026Numero di raccolta generale 15770/2026Data pubblicazione 22/05/2026di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quelloche ha pronunciato la sentenza passata in giudicato».La previsione della competenza del giudice di merito non è superata dalcomma 3-bis del medesimo art. 83, introdotto dall'art. 1, comma 783,della l. 28 dicembre 2015, n. 208.L'art. 83, comma 3-bis, cit., infatti, assume una mera finalitàacceleratoria, raccomandando che la pronuncia del decreto di pagamentoavvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude ilgiudizio, ma non incide sulle regole di competenza per la liquidazione(cfr.: Cass. n. 11677/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere alloStato ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002 le spese processuali del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro12.500,00 per compensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie edaccessori di legge, se ed in quanto dovuti.Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 12.500,00in favore di parte controricorrente, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., edell’ulteriore somma di euro 3.000,00, in favore della cassa delleammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci