CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 34821/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 3057 /202 3 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentat e e difes e dall’[OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] ; –intimato – Oggetto:notifica intimazione– atto impugnabile– consolidamentopretesa tributaria avversola sentenza n. 111 / 1 / 20 2 3 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del l a Basilicata depositata il 2 6 . 4 .20 2 3 , non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del la Basilicata accoglieval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Potenza n. 447 / 2 /20 21 con la quale era stato rigettato il ricorso del contribuente contro l’intimazione di pagamento notificata le i n data 17.09.2019 dall’Agenzia dell’entrate - Riscossione. Il credito erariale di euro 110.988,82derivava dalla sottostante cartella di pagamento relativa adII.DD. e IVA 2006. Il giudice di prime cure riteneva che la cartella sottostante fosse stata ritualmente notifica e che la prescrizione non fosse maturata perché interrotta da un ’ intimazione di pagamento notificata nel 2016. Il giudice d’appello, pur affermando in dispositivo di ritenere solo parzialmente fondato l’appello del contribuente, dichiarava la «nullità dell’avviso n. 0922019000598416/000, notificato il 17.09.2019»,ossia faceva venir meno integralmente l’atto oggetto diimpugnazione. La motivazione della sentenza argomentava circa l’accoglimento della censura concernente la notifica dell’atto prodromico all’intimazione in controversia, ovvero la cartella di pagamento, ritenendo la stessa illegittima per invalidità della notifica.In particolar e , secondo la CTR la documentazione prodotta ingiudizio non era idonea a dimostrare l’avvenuta ricezione da parte del contribuente della raccomandata informativa del deposito dell’attopresso la Casa comunale, come necessario in caso di notifica asoggetti temporaneamente irreperibili, sulla scorta della modifica della disciplina per opera dell’intervento della sentenza della Corte costituzionalen. 258/2012 . La sentenza inoltre dichiarava il credito non prescritto e argomentava circa la rituale notifica dell’antecedente intimazione di pagamento del 2016 ai fini dell’interruzionedella prescrizione . Avverso tale sentenza ha nno proposto un unico ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, affidato a tre motiv i , mentre il contribuente è rimasto intimato. Consideratoche: 1.Con il primo motivo d el ricorso principale , in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., viene censurata la sentenza di appello,per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 , comma 6,Cost., 132, n. 4 del cod. proc. civ. , 118 disp. attuazione cod. proc. civ., 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. n. 546/1992per motivazione gravemente carente ed intrinsecamente contraddittoria, tale da rivelarsi meramente apparente . Nella censura si lamenta che i l giudice d’appello, pur muovendo dall’assunto per cui l’Ufficio non avrebbe dimostrato la corretta notifica della cartella di pagamento prodromica, riconosce, al contempo, la piena legittimità della – altrettanto prodromica – intimazione di pagamento notificata nel 2016, attraverso un ragionamento intrinsecamente contraddittorio e sostanzialmente apparente. 2.Il motivo è infondato. 2.1. L a sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016). Inoltre, la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev ’ essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimitàsulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione(Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 2.2.Ciò premesso, l a sentenza del giudice di merito, la quale, dopo averaderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga ancheuna seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nelcaso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso casodi contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi , nécontiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un meroobiter dictum , insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi , ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarleentrambe, a pena di inammissibilità del ricorso. (Cass.5 Sez.3, sentenza n. 10815 del 18/04/2019; conforme, Cass. Sez.1, ordinanza n. 17182 del 14/ 08/2020 ). 2.3.Nel caso in esame , la sentenza impugnata esprime una pluralità di rationes decidendi : la prima ratio afferma che la notifica della cartella sottostante l’intimazione, portante il credito, è illegittima , mentre l a seconda afferma che la prescrizione non è maturata , sia pertermine di prescrizione decennale non spirato ( « Diconseguenza, vertendosiin tema di tributi IVA e II.DD. per l'anno 2006 ed essendo intervenuto un atto interruttivo della prescrizione in data 21.11.2016,costituito dall'intimazione di pagamento notificata nella predettadata, la pretesa tributaria deve ritenersi tutt'ora sussistente enon perenta per prescrizione » cfr. pp.2 - 3 sentenza ), sia per utile notifica nel 2016 di una intimazione di pagamento interruttiva. La complessiva motivazione espressa dal giudice, sufficientemente comprensibile, rispetta il minimo costituzionale e non è intrinsecamente contraddittoria, perché l’atto impugnato potrebbe benessere viziato ma il credito sotteso non prescritto. 3.Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., viene prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, con riferimento al principio di autonoma impugnazione degli atti tributari quanto all’intimazione di pagamento notificata in data 21.11. 2016 , di cui il giudicenon avrebbe tenuto conto. Nelcorpo del motivo si legge che il giudice di seconde cure avrebbe dovuto constatare la mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento(validamente) notificata nel 2016, ed avrebbe dovuto, di conseguenza, dichiarare inammissibili le eccezioni del ricorso introduttivo (ampliate con la memoria illustrativa di primo grado) riferibilialla mancata notifica degli atti prodromici, ex art. 19, comma 3, d .lgs. 546/92, proposte nel ricorso avverso l’intimazione di pagamento notificata nel 2019. In conseguenza di ciò, secondo la ricorrente la Corte di giustizia di II grado si sarebbe dovuta pronunciare esclusivamente sulla questione della pretesa prescrizionedella ripresa fiscale, riconoscendola infondata. 4.Il motivo è in fondato. 4.1. Il giudice d’appello ha in fatto accertato (cfr. p.3 sentenza, in calce) che , in data 21.11.2016, è intervenuta la notifica dell’intimazione di pagamento avente ad oggetto la medesima ripresa delle imposte dirette e IVA 2006 nei confronti del contribuente oggetto dell’intimazione di pagamento n. 0922011001698769100impugnata con il ricorso introduttivo, tanto è vero che il giudice ha attribuito alla notifica intervenuta il 21.11.2016effetto interruttivo della prescrizione . 4.2. Orbene, la Corte (cfr. Cass. Sez. 5, sentenza n. 4513del 25/02/2009 ) ha stabilito che l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosiconsiderare tassativa, va interpretata in senso estensivo, siain ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e dibuon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001. Ciòcomporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliterpreordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato. La mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previstidall'art. 19 . 4.3. Inoltre, con specifico riferimento all’impugnazione dell’intimazionedi pagamento davanti al giudice tributario, la Corte (v. Cass. Sez. 5, sentenza n. 2616 del 11/02/2015 ) ha anche chiaritoche l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamenteindicato dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definitain un atto recante intimazione di pagamento è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicché la sua omissionenon determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, népreclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art.19. Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie da tale orientamento condiviso e, dunque, l’impugnazione di tale atto erauna facoltà e non un obbligo per la contribuente . 5.Il terzo motivo , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.,deduce il vizio motivazionale relativ amente all’omesso esame di unfatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla prova della notifica della cartella di pagamento sottostante all’intimazioneimpugnata. 6. Il motivo è inammissibile. I l Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttorinon integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque presoin considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie il fatto storico della notificazione della cartella è indubbiamentestato considerato . 7.Il ricorso è conclusivamente rigettato. Nullaper le spese in assenza di costituzione dell’intimato .Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13