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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 22734/2026

Testo disponibile della fonte

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l’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso isuoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hannoindicato recapito PEC;- controricorrente -avversola sentenza n. 3647, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio il 27.3.2019, e pubblicata il 18.6.2019;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 30987/2019Numero sezionale 5304/2026Numero di raccolta generale 22734/2026Data pubblicazione 06/07/20261.

L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] 2 Spa treavvisi di accertamento per gli anni 2003, 2004 e 2005, disconoscendoinvocati crediti d’imposta per investimenti effettuati in aree svantaggiate,e provvedendo al recupero a tassazione.

Quindi notificava alla società, il23.4.2008, la cartella di pagamento n. 097 2008 0094000363, emessa aseguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973,contestando l’indebita compensazione del credito d’imposta relativo agliinvestimenti per l’anno 2004 (€ 4.628.374, oltre accessori), esposto nelModello Unico 2005, nonché l’indebita deduzione di un minor credito peragevolazioni sul teleriscaldamento (€ 8.897,00).2.

La contribuente impugnava tutti gli atti, impositivi e la cartellaimpoesattiva, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma.

Iricorsi avverso gli avvisi di accertamento erano accolti dalla CTP, che liannullava, e la decisione era confermata dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio per gli anni 2003 e 2004.2.2.

Pure l’impugnazione della cartella esattoriale era accolta dallaCTP, che la annullava.3.

L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale del Lazio che, riunito il ricorso aventead oggetto la cartella di pagamento con quello relativo all’impugnazionedell’avviso di accertamento relativo all’anno 2005, sospendeva i giudizi,ritenendo che risultasse pregiudicante il giudizio pendente in Cassazioneavverso gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2003 e 2004.

LaCassazione sanciva il definitivo annullamento degli avvisi di accertamentorelativi agli anni 2003 e 2004 (sentt. nn. 27782/18 e 27783/18), e la CTRrigettava il ricorso avverso la cartella di pagamento nonché l’avviso diaccertamento relativo all’anno 2005.Numero registro generale 30987/2019Numero sezionale 5304/2026Numero di raccolta generale 22734/2026Data pubblicazione 06/07/20264.

La decisione assunta dal giudice dell’appello è stata fatta oggetto diricorso per cassazione dell’Amministrazione finanziaria, che si affida a tremotivi di ricorso.

La società resiste mediante controricorso.Motivi della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità dellasentenza impugnata in conseguenza della violazione dell’art. 112 c.p.c.,perché l’affermato credito d’imposta disconosciuto mediante la cartella dipagamento era già stato utilizzato in compensazione, come dimostratomediante la produzione di 36 Modelli F23, mentre il preteso credito per leagevolazioni sul teleriscaldamento risulta “del tutto inesistente” (ric., p.1.1.

Occorre preliminarmente evidenziare che, come rilevato anchedalla controricorrente, l’Amministrazione finanziaria non propone questioniin ordine alla conferma, da parte del giudice del gravame,dell’annullamento dell’avviso di accertamento attinente all’anno 2005, e lapronuncia è pertanto passata in giudicato sul punto.Oggetto del presente giudizio rimane pertanto solo la cartella dipagamento, in relazione ai due rilievi innanzi sunteggiati.1.2.

La controricorrente ha contestato l’inammissibilità dell’interoricorso erariale perché si risolve in un abuso del processo, in quanto voltoesclusivamente a domandare il riesame nel merito della vicendaprocessuale.

La critica risulta infondata perché, come si evidenzierà nelprosieguo, la ricorrente pone questioni di diritto.La società contesta anche, specificamente, l’inammissibilità del primomotivo di ricorso, perché in realtà l’Ente impositore censura la motivazioneadottata dalla CTR, peraltro violando la prescrizione che non consente lacritica del vizio di motivazione in presenza di decisioni conformi dei giudicidel merito.La contestazione è infondata.Numero registro generale 30987/2019Numero sezionale 5304/2026Numero di raccolta generale 22734/2026Data pubblicazione 06/07/2026In realtà l’Agenzia delle Entrate non critica la motivazione adottatadalla CTR, quanto piuttosto l’assenza di motivazione del giudicedell’appello in ordine a questioni fondamentali per l’esito del giudizio, cheha cura di riportare come fossero state riproposte nel secondo grado delgiudizio, ed il motivo di ricorso risulta pertanto ammissibile.1.3.

L’Amministrazione finanziaria con il primo motivo di ricorso, inestrema sintesi, lamenta che la CTR non ha pronunciato né sul maggioreargomento proposto a fondamento della cartella esattoriale, l’avere lasocietà duplicato i crediti che ha portato in compensazione, e neppure hapronunciato sulla indebita deduzione di un credito inesistente in relazionealle agevolazioni per il telelavoro.1.4. [OSCURATO:PERSONA], nella sua molto stringatamotivazione, pochi righi, si limita a ricordare che la spettanza del creditod’imposta della società per gli anni 2003 e 2004 è stata definitivamentericonosciuta dalla Suprema Corte.

Afferma quindi che la spettanza deveessere in conseguenza riconosciuta anche per l’anno 2005, senza per laverità spiegare perché, e tanto comporta, nella sua valutazione,“l’illegittimità dell’Avviso di Accertamento in oggetto per l’annualità 2005,e della cartella di pagamento” (sent.

CTR, p.

IV) per cui ancora è causa.Tutto qui.Emerge evidente, quindi, che la CTR non esamina affatto la questionedella indebita duplicazione della compensazione del credito d’imposta,essendo indubbio che anche un credito esistente non può essere richiestoin compensazione più volte.

Tanto non nega, peraltro, che anche overisulti provato che il medesimo credito sia stato indebitamente portato incompensazione più volte, occorre accertare la misura della violazione, enel caso di specie la società afferma che i 36 Modelli F24 invocatidall’Amministrazione finanziaria come prova dell’indebita duplicazionedella compensazione, riportano un ammontare molto minore della pretesaNumero registro generale 30987/2019Numero sezionale 5304/2026Numero di raccolta generale 22734/2026Data pubblicazione 06/07/2026tributaria avanzata dal Fisco.

Sono anche questi profili che devono esserevalutati innanzitutto dal giudice del merito.La CTR, inoltre, non esamina affatto la questione della spettanza allasocietà, o no, delle agevolazioni per il teleriscaldamento, che è del tuttoindipendente rispetto alla spettanza di crediti d’imposta per altra causa.Il primo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve perciò essereaccolto.2.

Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ancora aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., l’Ente impositore censura lanullità della sentenza in conseguenza della violazione dell’art. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c. e degli artt. 1, secondo comma, e 36,secondo comma, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice delgravame erroneamente ritenuto che l’annullamento dell’avviso di recuperocomportasse l’infondatezza della pretesa fiscale avanzata mediante lacartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato a causadell’indebita compensazione operata dalla parte, non avendo, inoltre, laCTR affatto pronunciato sull’indebita deduzione del credito inesistenterelativo alle agevolazioni per il teleriscaldamento.3.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto sempre ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la ricorrente critica la nullità delladecisione del giudice del gravame, in conseguenza della violazione dell’art.2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 62 del D.Lgs. n. 546 del 1992,nella parte in cui possa ritenersi che la CTR abbia attribuito un effettovincolante nel presente giudizio alle decisioni pronunciate dalla Corte diCassazione con riferimento agli avvisi di accertamento relativi agli anni2003 e 2004.4.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso rimangono assorbiti inconseguenza della decisione adottata in relazione al primo.5.

In definitiva deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbitiil secondo ed il terzo, e la sentenza impugnata deve essere cassata inNumero registro generale 30987/2019Numero sezionale 5304/2026Numero di raccolta generale 22734/2026Data pubblicazione 06/07/2026relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, perché proceda a nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate,assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principiesposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le partile spese di lite del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 2 luglio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso isuoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hannoindicato recapito PEC;- controricorrente -avversola sentenza n. 3647, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio il 27.3.2019, e pubblicata il 18.6.2019;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 30987/2019Numero sezionale 5304/2026Numero di raccolta generale 22734/2026Data pubblicazione 06/07/20261. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] 2 Spa treavvisi di accertamento per gli anni 2003, 2004 e 2005, disconoscendoinvocati crediti d’imposta per investimenti effettuati in aree svantaggiate,e provvedendo al recupero a tassazione. Quindi notificava alla società, il23.4.2008, la cartella di pagamento n. 097 2008 0094000363, emessa aseguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973,contestando l’indebita compensazione del credito d’imposta relativo agliinvestimenti per l’anno 2004 (€ 4.628.374, oltre accessori), esposto nelModello Unico 2005, nonché l’indebita deduzione di un minor credito peragevolazioni sul teleriscaldamento (€ 8.897,00).2. La contribuente impugnava tutti gli atti, impositivi e la cartellaimpoesattiva, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma. Iricorsi avverso gli avvisi di accertamento erano accolti dalla CTP, che liannullava, e la decisione era confermata dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio per gli anni 2003 e 2004.2.2. Pure l’impugnazione della cartella esattoriale era accolta dallaCTP, che la annullava.3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale del Lazio che, riunito il ricorso aventead oggetto la cartella di pagamento con quello relativo all’impugnazionedell’avviso di accertamento relativo all’anno 2005, sospendeva i giudizi,ritenendo che risultasse pregiudicante il giudizio pendente in Cassazioneavverso gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2003 e 2004. LaCassazione sanciva il definitivo annullamento degli avvisi di accertamentorelativi agli anni 2003 e 2004 (sentt. nn. 27782/18 e 27783/18), e la CTRrigettava il ricorso avverso la cartella di pagamento nonché l’avviso diaccertamento relativo all’anno 2005.Numero registro generale 30987/2019Numero sezionale 5304/2026Numero di raccolta generale 22734/2026Data pubblicazione 06/07/20264. La decisione assunta dal giudice dell’appello è stata fatta oggetto diricorso per cassazione dell’Amministrazione finanziaria, che si affida a tremotivi di ricorso. La società resiste mediante controricorso.Motivi della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità dellasentenza impugnata in conseguenza della violazione dell’art. 112 c.p.c.,perché l’affermato credito d’imposta disconosciuto mediante la cartella dipagamento era già stato utilizzato in compensazione, come dimostratomediante la produzione di 36 Modelli F23, mentre il preteso credito per leagevolazioni sul teleriscaldamento risulta “del tutto inesistente” (ric., p.1.1. Occorre preliminarmente evidenziare che, come rilevato anchedalla controricorrente, l’Amministrazione finanziaria non propone questioniin ordine alla conferma, da parte del giudice del gravame,dell’annullamento dell’avviso di accertamento attinente all’anno 2005, e lapronuncia è pertanto passata in giudicato sul punto.Oggetto del presente giudizio rimane pertanto solo la cartella dipagamento, in relazione ai due rilievi innanzi sunteggiati.1.2. La controricorrente ha contestato l’inammissibilità dell’interoricorso erariale perché si risolve in un abuso del processo, in quanto voltoesclusivamente a domandare il riesame nel merito della vicendaprocessuale. La critica risulta infondata perché, come si evidenzierà nelprosieguo, la ricorrente pone questioni di diritto.La società contesta anche, specificamente, l’inammissibilità del primomotivo di ricorso, perché in realtà l’Ente impositore censura la motivazioneadottata dalla CTR, peraltro violando la prescrizione che non consente lacritica del vizio di motivazione in presenza di decisioni conformi dei giudicidel merito.La contestazione è infondata.Numero registro generale 30987/2019Numero sezionale 5304/2026Numero di raccolta generale 22734/2026Data pubblicazione 06/07/2026In realtà l’Agenzia delle Entrate non critica la motivazione adottatadalla CTR, quanto piuttosto l’assenza di motivazione del giudicedell’appello in ordine a questioni fondamentali per l’esito del giudizio, cheha cura di riportare come fossero state riproposte nel secondo grado delgiudizio, ed il motivo di ricorso risulta pertanto ammissibile.1.3. L’Amministrazione finanziaria con il primo motivo di ricorso, inestrema sintesi, lamenta che la CTR non ha pronunciato né sul maggioreargomento proposto a fondamento della cartella esattoriale, l’avere lasocietà duplicato i crediti che ha portato in compensazione, e neppure hapronunciato sulla indebita deduzione di un credito inesistente in relazionealle agevolazioni per il telelavoro.1.4. [OSCURATO:PERSONA], nella sua molto stringatamotivazione, pochi righi, si limita a ricordare che la spettanza del creditod’imposta della società per gli anni 2003 e 2004 è stata definitivamentericonosciuta dalla Suprema Corte. Afferma quindi che la spettanza deveessere in conseguenza riconosciuta anche per l’anno 2005, senza per laverità spiegare perché, e tanto comporta, nella sua valutazione,“l’illegittimità dell’Avviso di Accertamento in oggetto per l’annualità 2005,e della cartella di pagamento” (sent. CTR, p. IV) per cui ancora è causa.Tutto qui.Emerge evidente, quindi, che la CTR non esamina affatto la questionedella indebita duplicazione della compensazione del credito d’imposta,essendo indubbio che anche un credito esistente non può essere richiestoin compensazione più volte. Tanto non nega, peraltro, che anche overisulti provato che il medesimo credito sia stato indebitamente portato incompensazione più volte, occorre accertare la misura della violazione, enel caso di specie la società afferma che i 36 Modelli F24 invocatidall’Amministrazione finanziaria come prova dell’indebita duplicazionedella compensazione, riportano un ammontare molto minore della pretesaNumero registro generale 30987/2019Numero sezionale 5304/2026Numero di raccolta generale 22734/2026Data pubblicazione 06/07/2026tributaria avanzata dal Fisco. Sono anche questi profili che devono esserevalutati innanzitutto dal giudice del merito.La CTR, inoltre, non esamina affatto la questione della spettanza allasocietà, o no, delle agevolazioni per il teleriscaldamento, che è del tuttoindipendente rispetto alla spettanza di crediti d’imposta per altra causa.Il primo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve perciò essereaccolto.2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ancora aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., l’Ente impositore censura lanullità della sentenza in conseguenza della violazione dell’art. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c. e degli artt. 1, secondo comma, e 36,secondo comma, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice delgravame erroneamente ritenuto che l’annullamento dell’avviso di recuperocomportasse l’infondatezza della pretesa fiscale avanzata mediante lacartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato a causadell’indebita compensazione operata dalla parte, non avendo, inoltre, laCTR affatto pronunciato sull’indebita deduzione del credito inesistenterelativo alle agevolazioni per il teleriscaldamento.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto sempre ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la ricorrente critica la nullità delladecisione del giudice del gravame, in conseguenza della violazione dell’art.2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 62 del D.Lgs. n. 546 del 1992,nella parte in cui possa ritenersi che la CTR abbia attribuito un effettovincolante nel presente giudizio alle decisioni pronunciate dalla Corte diCassazione con riferimento agli avvisi di accertamento relativi agli anni2003 e 2004.4. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso rimangono assorbiti inconseguenza della decisione adottata in relazione al primo.5. In definitiva deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbitiil secondo ed il terzo, e la sentenza impugnata deve essere cassata inNumero registro generale 30987/2019Numero sezionale 5304/2026Numero di raccolta generale 22734/2026Data pubblicazione 06/07/2026relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, perché proceda a nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate,assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principiesposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le partile spese di lite del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 2 luglio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 22734/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris