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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10886/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica del fatto, non solo presuppone una diversa ricostruzione del fatto (sull'entità della somma sottratta - cfr. pg. 2 del ricorso), non consentita in questa sede, ma è anche generico, in quanto ripetitivo di analoga doglianza che aveva già trovato adeguata risposta in grado di appello (cfr. pagg. 6 e 7 della motivazione sui plurimi riscontri alle dichiarazioni della persona offesa e sulla pretesa - C 160,00 - più ampia rispetto all'oggetto del credito vantato, con conseguente consapevolezza da parte degli imputati di pretendere più di quanto loro eventualmente spettante); ritenuto che il secondo motivo, sull' attenuante dell'estorsione di lieve entità, non è consentito poiché non è deducibile con ricorso per cassazione l'omissione motivazionale sull'attenuante prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in appello, non sia stata prospettata con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536 - 01); osservato che il terzo motivo, sul trattamento sanzionatorio, non è consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché viola la catena devolutiva, non essendo stato formulato in appello; in ogni caso, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sfuggendo al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in proposito, pag. 8); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica del fatto, non solo presuppone una diversa ricostruzione del fatto (sull'entità della somma sottratta - cfr. pg. 2 del ricorso), non consentita in questa sede, ma è anche generico, in quanto ripetitivo di analoga doglianza che aveva già trovato adeguata risposta in grado di appello (cfr. pagg. 6 e 7 della motivazione sui plurimi riscontri alle dichiarazioni della persona offesa e sulla pretesa - C 160,00 - più ampia rispetto all'oggetto del credito vantato, con conseguente consapevolezza da parte degli imputati di pretendere più di quanto loro eventualmente spettante); ritenuto che il secondo motivo, sull' attenuante dell'estorsione di lieve entità, non è consentito poiché non è deducibile con ricorso per cassazione l'omissione motivazionale sull'attenuante prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in appello, non sia stata prospettata con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536 - 01); osservato che il terzo motivo, sul trattamento sanzionatorio, non è consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché viola la catena devolutiva, non essendo stato formulato in appello; in ogni caso, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sfuggendo al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in proposito, pag. 8); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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