CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 48923/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 15/11/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato quanto alla negata sospensione condizionale della pena e non menzione. Inammissibilità nel resto. Ricorso definito ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Castrovillari condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'articolo 5, lett. b), L. n. 283 del 1962, perché deteneva per vendere, somministrare o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione ed in particolare i prodotti ittici non idonei al consumo in quanto conservati a temperatura ambiente, privi di copertura di ghiaccio e di qualsiasi protezione idonea a preservare il cibo dall'inquinamento batteriologico o chimico e da insetti o da altri fattori infestanti o sufficienti; nonché in parte privo di documentazione attestante la tracciabilità del prodotto. Per tale reato, l'odierno ricorrente veniva condannato alla pena di euro duemila di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali. Avverso suddetto provvedimento, il Giordano, tramite il suo difensore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Nel primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione (mancante) per avere il giudice omesso di motivare la negata causa di esclusione della punibilità di cui all'articolo 131-bis del codice penale nonché il beneficio della sospensione condizionale della pena e non menzione della stessa. In particolare, quanto alla causa di non punibilità, il ricorrente si duole della circostanza che nella fattispecie l'articolo 131-bis sia stato escluso a causa delle modalità della condotta. il ricorrente lamenta vizio di motivazione (mancante contraddittoria e manifestamente illogica) per avere il giudice ritenuto integrata la violazione predetta pur non essendo stato correttamente scrutinato il cattivo stato di conservazione degli alimenti, atteso che, ad avviso della difesa, il pesce non era conservato a temperatura ambiente, posto che il veicolo utilizzato dall'imputato era regolarmente autorizzato e dotato di cella frigorifera, e l'imputato non stava procedendo a venderlo. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso è inammissibile. 2. Il secondo motivo di ricorso relativo alla motivazione logica contraddittoria è inammissibile. Ad onta di quanto formalmente lamentato la difesa, sostanzialmente sollecita una rivisitazione del fatto storico non ammessa in sede di legittimità. La motivazione inerente la sussistenza del reato contestato non è né carente né contraddittoria. Nella decisione oggetto d'impugnazione si dà dettagliatamente conto della circostanza che il personale della Capitaneria di porto di Corigliano, nel corso di una più articolata operazione di vigilanza e controllo in tema di filiera della pesca, procedevano al controllo di un automezzo fermo su strada con i portelloni aperti al cui interno erano conservati 8 cassette di circa 30 kg di pesce. Gli alimenti in questione sottoposti ad ispezione sono stati considerati dai veterinari in cattivo stato di conservazione: il pesce era detenuto a temperatura ambiente privo di copertura di ghiaccio e di qualsiasi protezione a dagli agenti atmosferici; tali circostanze hanno reso del tutto irrilevante la titolarità in capo all'imputato dell'autorizzazione ad auto negozio di vendita e trasporto di prodotti freschi e congelati pur dedotta dalla difesa. Il primo motivo non è meritevole di accoglimento neanche nella parte in cui lamenta la mancata motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'articolo 1:31-bis, cod. pen. In proposito il Collegio intende dare continuità all'orientamento di questa Corte secondo il quale la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis, cod. pen., deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami anche rispetto a profili diversi elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. Nella specie, il giudice di merito ha evidenziato che la condotta risulta pericolosa trattandosi di pesce in cattivo stato di conservazione Fondata è, invece, la censura in ordine al difetto di motivazione quanto alla negata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, essendo la decisione impugnata totalmente silente sul punto. 3.Per tali motivi la sentenza deve essere annullata limitatamente alla omessa motivazione sull'applicazione dei benefici di legge con rinvio al Tribunale di Castrovillari per nuovo giudizio sul punto, e dichiarata inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione sull'applicazione dei benefici di legge con rinvio al Tribunale d i Castrovillari per il nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammiissibile nel resto il ricorso. Visto l'articolo 624 cod. pen. Dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione de