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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 agosto 1989

Cassazione n. 35537/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1989 avverso la sentenza del 09/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Foggia con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione quanto alla entità della pena alla qualificazione giuridico del fatto ed alla possibilità di assolvere l'imputato ex art.129 cod. pen..

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

I motivi di ricorso proposti, che denunciano vizi di motivazione in ordine alla entità della pena, alla qualificazione del reato e dell'art. 129 cod. proc. pen, a fronte di decisione conforme ai parametri legali, esulano dall'ambito di quelli ccnsentiti, né risulta conferente la generica deduzione meramente evocativa dell'erronea qualificazione giuridica del fatto neppure esplicitata nella sua esatta consistenza.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1989 avverso la sentenza del 09/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Foggia con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione quanto alla entità della pena alla qualificazione giuridico del fatto ed alla possibilità di assolvere l'imputato ex art.129 cod. pen.. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). I motivi di ricorso proposti, che denunciano vizi di motivazione in ordine alla entità della pena, alla qualificazione del reato e dell'art. 129 cod. proc. pen, a fronte di decisione conforme ai parametri legali, esulano dall'ambito di quelli ccnsentiti, né risulta conferente la generica deduzione meramente evocativa dell'erronea qualificazione giuridica del fatto neppure esplicitata nella sua esatta consistenza. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec