Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2024

Cassazione n. 41029/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 049IEOU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] (CUI 049IE0U) ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Perugia ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 4

I. n. 110/75, relativamente al porto, senza giustificato motivo, di un martelletto rompivetro e deduce tre motivi; ritenuto il primo, con il quale censura il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 4, comma 3,

I. n. 110 del 1970, non consentito siccome generico e riproduttivo di analogo motivo di appello, adeguatamente vagliato da parte della Corte territoriale che, sul punto, ha valorizzato le dimensioni dell'arma impropria, le modalità e circostanze di commissione del fatto, infine la personalità negativa del reo, gravato da precedenti giudiziari e di polizia (si veda sul punto Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242); rilevato che è inammissibile, siccome manifestamente infondato, il secondo motivo, con il quale è censurato il percorso argomentativo del Giudice di appello in punto di diniego della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, poiché la censura si pone in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui - con riferimento al rapporto ricorrente tra la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 4, comma 3,

I. n. 110 del 1975 e la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del danno -«il mancato riconoscimento della predetta circostanza attenuante impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242, citata), essendosi altresì precisato che «se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al contempo considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio» (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925); ritenuta la doglianza concernente l'asserito immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche non consentita, siccome a-specifica; ribadito che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899), osserva il Collegio come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti, mediante puntuale richiamo all'assenza di elementi a tal fine valorizzabili e, segnatamente, i numerosi precedenti penali e di polizia, oltre all'assenza di condotte evidenzianti resipiscenza; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna de 4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 049IEOU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] (CUI 049IE0U) ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Perugia ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 4 I. n. 110/75, relativamente al porto, senza giustificato motivo, di un martelletto rompivetro e deduce tre motivi; ritenuto il primo, con il quale censura il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1970, non consentito siccome generico e riproduttivo di analogo motivo di appello, adeguatamente vagliato da parte della Corte territoriale che, sul punto, ha valorizzato le dimensioni dell'arma impropria, le modalità e circostanze di commissione del fatto, infine la personalità negativa del reo, gravato da precedenti giudiziari e di polizia (si veda sul punto Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242); rilevato che è inammissibile, siccome manifestamente infondato, il secondo motivo, con il quale è censurato il percorso argomentativo del Giudice di appello in punto di diniego della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, poiché la censura si pone in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui - con riferimento al rapporto ricorrente tra la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975 e la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del danno -«il mancato riconoscimento della predetta circostanza attenuante impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242, citata), essendosi altresì precisato che «se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al contempo considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio» (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925); ritenuta la doglianza concernente l'asserito immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche non consentita, siccome a-specifica; ribadito che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899), osserva il Collegio come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti, mediante puntuale richiamo all'assenza di elementi a tal fine valorizzabili e, segnatamente, i numerosi precedenti penali e di polizia, oltre all'assenza di condotte evidenzianti resipiscenza; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna de 4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41029/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris