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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01856/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 luglio 1999; avverso l'ordinanza del 24 luglio 2024 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso, presentata il 23 ottobre 2024 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del giudice [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'indagato, si compone di un unico motivo d'impugnazione (che verrà enunciato negli stretti limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), a mezzo del quale si deduce, sotto i profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 111 Cost., 37 e 299 cod. proc. pen.) e del connesso vizio di motivazione, l'erroneità dell'ordinanza emessa dalla Corte territoriale, che, in ipotesi difensiva, non avrebbe correttamente valutato l'invocata violazione del principio di imparzialità da parte del giudice ricusato.

3. Il 23 ottobre 2024, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale del ricorrente, ha depositato rituale rinuncia al ricorso

4. Il ricorso, pertanto, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), deve essere dichiarato inammissibile.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà del ricorrente: cfr.

Corte Cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2024 Il 96(-1igl rest.epsore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 luglio 1999; avverso l'ordinanza del 24 luglio 2024 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso, presentata il 23 ottobre 2024 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del giudice [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'indagato, si compone di un unico motivo d'impugnazione (che verrà enunciato negli stretti limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), a mezzo del quale si deduce, sotto i profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 111 Cost., 37 e 299 cod. proc. pen.) e del connesso vizio di motivazione, l'erroneità dell'ordinanza emessa dalla Corte territoriale, che, in ipotesi difensiva, non avrebbe correttamente valutato l'invocata violazione del principio di imparzialità da parte del giudice ricusato. 3. Il 23 ottobre 2024, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale del ricorrente, ha depositato rituale rinuncia al ricorso 4. Il ricorso, pertanto, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), deve essere dichiarato inammissibile. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà del ricorrente: cfr. Corte Cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il 96(-1igl rest.epsore Il
Sentenza Cassazione n. 01856/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris