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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04833/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 15/09/2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli all' esito di giudizio abbreviato in data 17/09/2020 confermava l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per varie ipotesi di estorsione aggravata (talune delle quali aggravate anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 c.p.), rideterminando il trattamento sanzionatorio.

2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione tutti e due gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi.

Con il primo motivo lamenta, ex artt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p.

Osserva che i giudici di appello, del tutto erroneamente, aveva negato il riconoscimento di detta attenuante sul presupposto del mancato integrale risarcimento del danno, non considerando che l'imputato aveva offerto a tutte le persone offese la somma di euro 150,00 pari a trenta volte il valore del rotolo di carta il cui acquisto sarebbe stato imposto.

Con il secondo motivo deduce, ex artt. 606 lett. b) cod. proc. pen. violazione di legge in ordine all' omessa riqualificazione delle condotte contestate ai sensi dell'art. 610 c.p.

Assume che nel caso in esame valutata l'intensità del dolo e considerate le modalità di vendita "predatorie, insistenti e di accattonaggio" la condotta andava qualificata quale ipotesi di violenza privata.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] formula tre motivi.

Con il primo motivo rileva, ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato quanto al reato di estorsione aggravata contestato, pur in difetto di prova dell'elemento soggettivo del dolo.

Lamenta che la corte di appello, nel ritenere comprovate le condotte addebitate consistite nell' avere costretto numerosi titolari di esercizi commerciali ad acquistare rotolini di carta, non aveva considerato che posto che risultava che era stato il coimputato [OSCURATO:PERSONA] a consegnare i rotoloni e che, secondo quanto ritenuto dagli stessi giudici di merito, in dette occasioni l' imputato era rimasto in macchina, costituiva un' affermazione meramente apodittica ed indimostrata la tesi della consapevolezza dal parte del ricorrente dei toni minacciosi usati dal coimputato.

Evidenzia, ancora, che i giudici territoriali non avevano considerato che nella fattispecie in esame era mancata la prova delle minacce e dello stato di costrizione della vittima nonchè del profitto ingiusto conseguente alla condotta contestata.

Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante ex art. 416 bis.1 c.p.).

Assume che del tutto carente era la prova dell'aggravante del metodo mafioso difettando la prova dell' elemento psicologico in relazione a tale specifico profilo.Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante delle più persone riunite.

Osserva che, del tutto immotivatamente, la corte di appello aveva disatteso la relativa censura finalizzata ad escludere tale aggravante non considerando che nel caso in questione era pacifico che soltanto il [OSCURATO:PERSONA] incontrava i commercianti sicchè in difetto di prova della simultanea compresenza dei due coimputati l'aggravante de qua non poteva essere riconosciuta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di merito ha, correttamente, ritenuto di escludere l'attenuante del risarcimento del danno ritenendo, con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, insufficiente il ristoro offerto dagli imputati alle persone offese non essendosi trattato con riferimento alle diverse persone offese di un singolo episodio estorsivo ma di plurime richieste formulate a cadenza periodica, per cui le somme offerte ai singoli commercianti non sono state ritenute suscettibili di coprire l'effettivo danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto delle estorsioni reiteratamente poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Va, del resto, ricordato che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l'attenuante, di natura soggettiva, trovando la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa quanto nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale, deve essere totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale). (Sez. 2 - , Sentenza n. 51192 del 13/11/2019 Ud. (dep. 19/12/2019) Rv. 278368 - 02).

1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Osserva il Collegio che i giudici territoriali hanno evidenziato in modo adeguato, coerente e logico, come le condotte degli imputati erano reiterate e poste in essere ogni 15-20 giorni nei confronti del medesimo commerciante, costretto ad acquistare beni inutili, da ciò derivando il danno economico subito dalle singole vittime; pertanto, i giudici di merito hanno correttamente qualificato i fatti in conformità del condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il discrimen fra i delitti di estorsione e di violenza privata si individua nel fatto che, nel primo reato e non nel secondo, la condotta minacciosa con la quale si pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 32011 del 19/04/2006, rv. 235195), proprio come avvenuto nel caso in esame caratterizzato per i danni inflitti alle pp.00. costrette ad acquistare beni sicuramente non indispensabili per la loro attività.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Occorre ricordare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Né, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato.

Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).

In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

Va, ancora, ricordato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Deve, inoltre, essere rilevato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107).

Muovendo dalle superiori premesse le censure formulate con il primo motivo di ricorso devono ritenersi prive di pregio alcuno: invero la Corte di Appello, nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente motivo di ricorso, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha rilevato che la responsabilità dell' odierno imputato, quale concorrente nelle condotte estorsive posto in essere dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], risultava pienamente riscontrata in ragione della assoluta insostenibilità della tesi del ricorrente secondo cui quest'ultimo non si sarebbe reso conto dei toni utilizzati da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere che le vittime acquistassero la merce, risultando evidente il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nelle iniziative estorsive de quibus di comune accordo con il predetto coimputato e la sistematica convergenza delle condotte dei due imputati nelle azioni delittuose in esame.

Va, invero, considerato che in tema di concorso di persone la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa. (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013 - dep. 21/01/2014, Grosu, Rv. 25895301) risultando di tutta evidenza la sussistenza di una vera e propria condotta concorrente del predetto imputato alla luce degli elementi di fatto evidenziati dai giudici di merito in ordine alla attività estorsiva del [OSCURATO:PERSONA] come tale qualificata per come chiarito al § 1.2.

2.2. Il secondo motivo è, anch' esso, manifestamente infondato.

Va premesso che la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in Legge 12 giugno 1991, n. 203, configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima - che ricorre nel caso di specie - riguarda il reato commesso da colui che - appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. - si avvale del c.d.

"metodo mafioso", per la cui sussistenza non è necessaria la prova dell'esistenza dell'associazione criminosa, essendo, invece, sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione; la seconda, al contrario, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente l'esistenza reale - e non semplicemente supposta - di essa, richiedendo, pertanto, anche la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione medesima (Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 26551501).La ratio legis sottesa alla prima ipotesi risiede, dunque, nella evidente finalità di contrastare in maniera più decisa l'atteggiamento di quei soggetti che, stante la loro maggiore pericolosità e proclività a delinquere, partecipi o non partecipi di un'associazione criminosa, utilizzino "metodi mafiosi", ossia si comportino "da mafiosi" oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sulla vittima quella particolare coartazione e pressione psicologica, nonché quel particolare effetto intimidatorio proprio delle organizzazioni in questione.

Osserva il Collegio che ai fini della sussistenza dell'aggravante è sufficiente che l'associazione, in quanto evocata dall'agente, pur rimanendo sullo sfondo, spinga la vittima a piegarsi, solo in apparenza "spontaneamente", al volere dell'aggressore e ad abbandonare ogni velleità di resistenza o difesa per timore di ritorsioni o, comunque, di più gravi conseguenze.

Difatti, l'aver ingenerato nella persona offesa la consapevolezza che l'agente appartenga ad un'associazione mafiosa - sia questa esistente o meno (Sez. 2, n. 49090, cit.) - o che agisca su suo mandato (Sez. 1, n. 22629 del 05/03/2004, Sessa, Rv. 228195) è alla base del peculiare stato di soggezione, omertà e vulnerabilità, che facilitano l'esecuzione del reato, rendendone più difficoltosa la repressione, e che lasciano la vittima inerme di fronte alla forza prevaricatrice e sopraffattrice dell'associazione medesima.

Orbene, ritiene questa Corte che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo dei principi di diritto sin qui evocati, senza incorrere in alcun vizio di motivazione sul punto.

Infatti non si può affatto sostenere, come fa il ricorrente, la carente, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza della aggravante contestata ex art. 7 D.L. 13 Maggio 1991 n. 152 (articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 ed ora sostituito dall' art. 416-bis 1 cod. pen., "Circostanze aggravanti ed attenuanti per reati connessi ad attività mafiose") avendo i giudici di merito, ai fini della affermazione della sussistenza di tale circostanza, adeguatamente valutato il contesto ambientale in cui sono maturate le vendite in contestazione nonchè la circostanza che, nella vicenda in esame, secondo quanto riferito dalle vittime le vendite erano state effettuate con toni minacciosi e con il riferimento al modo della criminalità organizzata evocata richiamando "i carcerati" e la "gente di Cara vita".

Va, poi, rimarcato che la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.), in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa. (Sez. 4 - , Sentenza n. 5136 del 02/02/2022 Ud. (dep. 14/02/2022 ) Rv. 282602 -

02. Nel caso in esame il comune modus operandi dei predetti coimputati pronti ad agire in piena sintonia in danno dei commercianti nei termini sopra cennati indice univocamente a ritenere che l'imputato fosse pienamente consapevole dei metodi usati per intimidire maggiormente le vittime.

Le censure formulate con il secondo motivo, a fronte di una congrua motivazione giudiziale, devono, quindi, ritenersi manifestamente infondate, al limite inquadrabili in una valutazione di merito del tutto preclusa in questa sede.

2.3. Congrua in fatto e corretta in diritto è la motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell' aggravante delle più persone riunite: i giudici di merito hanno, correttamente, evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestualmente, ponevano in essere in concorso tra loro le azioni delittuose, con distribuzione dei ruoli, presentandosi insieme ai commercianti, con [OSCURATO:PERSONA] che rimaneva in macchina, a portata di vista e di voce, talvolta intervenendo dopo [OSCURATO:PERSONA] per dialogare con le vittime (come nel caso di [OSCURATO:PERSONA]), supportando sistematicamente la condotta del complice.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai rispettivi ricorsi, si determina equitativannente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 15/09/2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli all' esito di giudizio abbreviato in data 17/09/2020 confermava l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per varie ipotesi di estorsione aggravata (talune delle quali aggravate anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 c.p.), rideterminando il trattamento sanzionatorio. 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione tutti e due gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi. Con il primo motivo lamenta, ex artt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p. Osserva che i giudici di appello, del tutto erroneamente, aveva negato il riconoscimento di detta attenuante sul presupposto del mancato integrale risarcimento del danno, non considerando che l'imputato aveva offerto a tutte le persone offese la somma di euro 150,00 pari a trenta volte il valore del rotolo di carta il cui acquisto sarebbe stato imposto. Con il secondo motivo deduce, ex artt. 606 lett. b) cod. proc. pen. violazione di legge in ordine all' omessa riqualificazione delle condotte contestate ai sensi dell'art. 610 c.p. Assume che nel caso in esame valutata l'intensità del dolo e considerate le modalità di vendita "predatorie, insistenti e di accattonaggio" la condotta andava qualificata quale ipotesi di violenza privata. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] formula tre motivi. Con il primo motivo rileva, ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato quanto al reato di estorsione aggravata contestato, pur in difetto di prova dell'elemento soggettivo del dolo. Lamenta che la corte di appello, nel ritenere comprovate le condotte addebitate consistite nell' avere costretto numerosi titolari di esercizi commerciali ad acquistare rotolini di carta, non aveva considerato che posto che risultava che era stato il coimputato [OSCURATO:PERSONA] a consegnare i rotoloni e che, secondo quanto ritenuto dagli stessi giudici di merito, in dette occasioni l' imputato era rimasto in macchina, costituiva un' affermazione meramente apodittica ed indimostrata la tesi della consapevolezza dal parte del ricorrente dei toni minacciosi usati dal coimputato. Evidenzia, ancora, che i giudici territoriali non avevano considerato che nella fattispecie in esame era mancata la prova delle minacce e dello stato di costrizione della vittima nonchè del profitto ingiusto conseguente alla condotta contestata. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante ex art. 416 bis.1 c.p.). Assume che del tutto carente era la prova dell'aggravante del metodo mafioso difettando la prova dell' elemento psicologico in relazione a tale specifico profilo.Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante delle più persone riunite. Osserva che, del tutto immotivatamente, la corte di appello aveva disatteso la relativa censura finalizzata ad escludere tale aggravante non considerando che nel caso in questione era pacifico che soltanto il [OSCURATO:PERSONA] incontrava i commercianti sicchè in difetto di prova della simultanea compresenza dei due coimputati l'aggravante de qua non poteva essere riconosciuta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di merito ha, correttamente, ritenuto di escludere l'attenuante del risarcimento del danno ritenendo, con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, insufficiente il ristoro offerto dagli imputati alle persone offese non essendosi trattato con riferimento alle diverse persone offese di un singolo episodio estorsivo ma di plurime richieste formulate a cadenza periodica, per cui le somme offerte ai singoli commercianti non sono state ritenute suscettibili di coprire l'effettivo danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto delle estorsioni reiteratamente poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Va, del resto, ricordato che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l'attenuante, di natura soggettiva, trovando la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa quanto nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale, deve essere totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale). (Sez. 2 - , Sentenza n. 51192 del 13/11/2019 Ud. (dep. 19/12/2019) Rv. 278368 - 02). 1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Osserva il Collegio che i giudici territoriali hanno evidenziato in modo adeguato, coerente e logico, come le condotte degli imputati erano reiterate e poste in essere ogni 15-20 giorni nei confronti del medesimo commerciante, costretto ad acquistare beni inutili, da ciò derivando il danno economico subito dalle singole vittime; pertanto, i giudici di merito hanno correttamente qualificato i fatti in conformità del condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il discrimen fra i delitti di estorsione e di violenza privata si individua nel fatto che, nel primo reato e non nel secondo, la condotta minacciosa con la quale si pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 32011 del 19/04/2006, rv. 235195), proprio come avvenuto nel caso in esame caratterizzato per i danni inflitti alle pp.00. costrette ad acquistare beni sicuramente non indispensabili per la loro attività. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Occorre ricordare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Va, ancora, ricordato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Deve, inoltre, essere rilevato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107). Muovendo dalle superiori premesse le censure formulate con il primo motivo di ricorso devono ritenersi prive di pregio alcuno: invero la Corte di Appello, nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente motivo di ricorso, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha rilevato che la responsabilità dell' odierno imputato, quale concorrente nelle condotte estorsive posto in essere dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], risultava pienamente riscontrata in ragione della assoluta insostenibilità della tesi del ricorrente secondo cui quest'ultimo non si sarebbe reso conto dei toni utilizzati da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere che le vittime acquistassero la merce, risultando evidente il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nelle iniziative estorsive de quibus di comune accordo con il predetto coimputato e la sistematica convergenza delle condotte dei due imputati nelle azioni delittuose in esame. Va, invero, considerato che in tema di concorso di persone la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa. (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013 - dep. 21/01/2014, Grosu, Rv. 25895301) risultando di tutta evidenza la sussistenza di una vera e propria condotta concorrente del predetto imputato alla luce degli elementi di fatto evidenziati dai giudici di merito in ordine alla attività estorsiva del [OSCURATO:PERSONA] come tale qualificata per come chiarito al § 1.2. 2.2. Il secondo motivo è, anch' esso, manifestamente infondato. Va premesso che la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in Legge 12 giugno 1991, n. 203, configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima - che ricorre nel caso di specie - riguarda il reato commesso da colui che - appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. - si avvale del c.d. "metodo mafioso", per la cui sussistenza non è necessaria la prova dell'esistenza dell'associazione criminosa, essendo, invece, sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione; la seconda, al contrario, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente l'esistenza reale - e non semplicemente supposta - di essa, richiedendo, pertanto, anche la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione medesima (Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 26551501).La ratio legis sottesa alla prima ipotesi risiede, dunque, nella evidente finalità di contrastare in maniera più decisa l'atteggiamento di quei soggetti che, stante la loro maggiore pericolosità e proclività a delinquere, partecipi o non partecipi di un'associazione criminosa, utilizzino "metodi mafiosi", ossia si comportino "da mafiosi" oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sulla vittima quella particolare coartazione e pressione psicologica, nonché quel particolare effetto intimidatorio proprio delle organizzazioni in questione. Osserva il Collegio che ai fini della sussistenza dell'aggravante è sufficiente che l'associazione, in quanto evocata dall'agente, pur rimanendo sullo sfondo, spinga la vittima a piegarsi, solo in apparenza "spontaneamente", al volere dell'aggressore e ad abbandonare ogni velleità di resistenza o difesa per timore di ritorsioni o, comunque, di più gravi conseguenze. Difatti, l'aver ingenerato nella persona offesa la consapevolezza che l'agente appartenga ad un'associazione mafiosa - sia questa esistente o meno (Sez. 2, n. 49090, cit.) - o che agisca su suo mandato (Sez. 1, n. 22629 del 05/03/2004, Sessa, Rv. 228195) è alla base del peculiare stato di soggezione, omertà e vulnerabilità, che facilitano l'esecuzione del reato, rendendone più difficoltosa la repressione, e che lasciano la vittima inerme di fronte alla forza prevaricatrice e sopraffattrice dell'associazione medesima. Orbene, ritiene questa Corte che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo dei principi di diritto sin qui evocati, senza incorrere in alcun vizio di motivazione sul punto. Infatti non si può affatto sostenere, come fa il ricorrente, la carente, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza della aggravante contestata ex art. 7 D.L. 13 Maggio 1991 n. 152 (articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 ed ora sostituito dall' art. 416-bis 1 cod. pen., "Circostanze aggravanti ed attenuanti per reati connessi ad attività mafiose") avendo i giudici di merito, ai fini della affermazione della sussistenza di tale circostanza, adeguatamente valutato il contesto ambientale in cui sono maturate le vendite in contestazione nonchè la circostanza che, nella vicenda in esame, secondo quanto riferito dalle vittime le vendite erano state effettuate con toni minacciosi e con il riferimento al modo della criminalità organizzata evocata richiamando "i carcerati" e la "gente di Cara vita". Va, poi, rimarcato che la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.), in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa. (Sez. 4 - , Sentenza n. 5136 del 02/02/2022 Ud. (dep. 14/02/2022 ) Rv. 282602 - 02. Nel caso in esame il comune modus operandi dei predetti coimputati pronti ad agire in piena sintonia in danno dei commercianti nei termini sopra cennati indice univocamente a ritenere che l'imputato fosse pienamente consapevole dei metodi usati per intimidire maggiormente le vittime. Le censure formulate con il secondo motivo, a fronte di una congrua motivazione giudiziale, devono, quindi, ritenersi manifestamente infondate, al limite inquadrabili in una valutazione di merito del tutto preclusa in questa sede. 2.3. Congrua in fatto e corretta in diritto è la motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell' aggravante delle più persone riunite: i giudici di merito hanno, correttamente, evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestualmente, ponevano in essere in concorso tra loro le azioni delittuose, con distribuzione dei ruoli, presentandosi insieme ai commercianti, con [OSCURATO:PERSONA] che rimaneva in macchina, a portata di vista e di voce, talvolta intervenendo dopo [OSCURATO:PERSONA] per dialogare con le vittime (come nel caso di [OSCURATO:PERSONA]), supportando sistematicamente la condotta del complice. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai rispettivi ricorsi, si determina equitativannente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagam