CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28878/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e della illiceità delle condotte. ideologica della messa in mora avanzata da [OSCURATO:PERSONA] (vedi Sez. 2, ordinanza n. 48026 del 04/11/2014, Puccia, Rv. 261326 – 01; Sez. 2, n. 3883 del 24/11/2022, Fiorillo, non massimata). Tale conclusione, in quanto frutto di un accertamento in fatto, non è sindacabile in questa sede di legittimità. Deve essere, in proposito, ribadito che l'accertamento sul momento della conoscenza riguarda un profilo di fatto, che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità, ove, come nel caso di specie, sia congruamente motivato con argomentazioni esenti da manifesta illogicità (cfr. Sez. 5, n. 27296 del 10/06/2010, Pantano, Rv. 247891-01; Sez. 5, n. 21469 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Muscolino, non massimata). 1.3. La Corte territoriale, inoltre, ha correttamente evidenziato l’inapplicabilità della normativa prevista dal codice delle assicurazioni posto che, nel caso di specie, non è stata attivata la procedura prevista da tale normativa (vedi pag. 7 della sentenza oggetto di ricorso). Ne consegue che il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall’art.124 cod. pen., decorrente dalla piena conoscenza dell’illecito (vediSez. 2, n. 36942 del 27/04/2018, Pompilio, Rv. 273517 – 01; Sez. 2, n. 9940 del 16/02/2024, Hessler, non massimata). 1.4. Deve essere, infine, evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] introduce una circostanza di fatto (emissione da parte del Tribunale di Trieste di sentenza di non doversi procedere per tardività della querela proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del presunto investitore del [OSCURATO:PERSONA]) che non è stata sottoposta all'esame dei giudici di appello, nonostante la predetta sentenza sia stata emessa in data anteriore alla deliberazione della Corte territoriale oggetto di ricorso. Ne consegue che tale circostanza non è valutabile per la prima volta in sede di legittimitàai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. Il ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile allianz spa che liquida in complessivi euro 3